Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn 604 e 48/1987, 290/1986.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost. · Art. 35 cost.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consigli…
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 48 c.p. · Art. 348 c.p.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 1…
Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 138 Testo unico circolazione stradale · Art. 141 Testo unico circolazione stradale
Anche per quanto riguarda i reati previsti dal codice della strada, l'individuazione delle fattispecie criminose, nonche` la determinazione della qualita` e della misura della pena appartengono all'esclusiva discrezionalita` del legislatore, incensurabile se contenuta nei limiti della razionalita`. Non e` irragionevole l'equiparazione, quoad poenam, della guida di veicoli piu` veloci o potenti,con patente conseguita da un periodo di tempo inferiore a quello prescritto,alla guida senza patente, dal momento che alla medesima 'ratiò e` riconducibile la prescrizione relativa al possesso della patente e all'abilitazione alla guida per un dato periodo di tempo.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982 e ord. n. 94/1983.
Art. 3 cost. · Art. 94 c.d.s. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 79 Testo unico circolazione stradale
L'art. 80, tredicesimo comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 l. 14 febbraio 1974 n. 62, dev'essere interpretato, in conformità al diritto vivente, nel senso che la guida di autoveicolo civile con patente militare convertibile non e'punibile come guida senza patente bensì come guida con patente diversa da quella abilitante: pertanto è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sul presupposto dell'ingiustificata assimilazione di ipotesi diverse.
Art. 3 cost. · Art. 94 c.d.s. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 94 Testo unico circolazione stradale
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della st…
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 2 Testo unico circolazione stradale
La Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire, in materia penale, quali comportamenti debbano essere previsti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, e che ove siffatto potere non ecceda i limiti della ragionevolezza - come nel caso di specie, atteso che la guida di veicolo senza patente è fattispecie diversa da quella di affidamento di veicolo a soggetto sprovvisto di patente - non sussiste violazione del principio di uguagliamza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.) - S. nn. 161/1976, 1/1975, 91/1979 e O. n. 77/1979.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 80, commi dodicesimo e quattordicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo risultante dalla l. 14 febbraio 1974, n. 62), giacché la Corte ha dichiarato non fondata analoga questione, prospettata in termini identici, rispetto all'art. 79 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo antecedente alla entrata in vigore della l. 14 febbraio 1974, n. 62), osservando che pur dopo la degradazione ad illecito amministrativo della guida senza patente da parte di chi abbia sostenuto con esito positivo i prescritti esami di idoneità (operata dalla legge n. 62 del 1974), la previsione come reato dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami, non da' luogo ad alcuna irragionevole disparità di trattamento poiché "le due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna una propria ratio, la cui valutazione è riservata alla discrezionalità legislativa che nella specie è rimasta nei limiti della ragionevolezza". - S. n. 161/1976.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 79 Testo unico circolazione stradale
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), mancando nell'ordinanza di rinvio ogni riferimento alla norma parametro ed un qualsiasi accenno alla rilevanza della questione sollevata rispetto alla definizione del giudizio principale.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, nono comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), avendo l'art. 80, quindicesimo comma, contenuto nell'art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62, depenalizzato la guida senza patente effettuata da chi abbia sostenuto con esito favorevole i prescritti esami, sostituendo all'arresto da tre a sei mesi e all'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila e lire diecimila.
Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, in relazione all'art. 80, nono comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) nella parte in cui la norma in essi contenuta prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila, non solo per che guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito di patente, ma anche per chi guida munito di patente conseguita all'estero. Le due situazioni contemplate, infatti, ancorché in fatto diverse, sul piano delle valutazioni giuridiche e di politica legislativa sono da considerarsi omogenee ed assimilabili, e perciò meritevoli dello stesso trattamento giuridico.
Art. 3 cost. · Art. 98 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 983 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.
tolto: Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:
tolto: A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;
tolto: B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
tolto: C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;
tolto: D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
tolto: E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112 Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111 Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80 · fonte del testo
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