Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 80,

commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2

della legge 14 febbraio: 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma

quinto, 87, comma quinto e 94 e o stesso codice, promossi con ordinanze

emesse dal Tribunale di Larino il 24 settembre 1975, dal Pretore di

Brunico il 7 agosto 1976, dal Pretore di Milano il 7 marzo 1977, dal

Pretore di La Spezia il 10 maggio 1977, dal Pretore di Lecce il 31

maggio 1978, dal Pretore di Putignano il 30 giugno 1977, dal Pretore di

Lanzo Torinese il 17 maggio 1979, dal Pretore di Chieri il 18 marzo

1980, dal Pretore di Lecce il 10 novembre 1980 e dal Pretore di Cairo

Montenotte il 28 ottobre 1980, rispettivamente iscritte al n. 482 del

registro ordinanze 1975, al n. 646 del registro ordinanze 1976, ai nn.

202 e 361 del registro ordinanze 1977, ai nn. 495 e 547 del registro

ordinanze 1978, al n. 680 del registro ordinanze 1979, al n. 457 del

registro ordinanze 1980 ed ai nn. 88 e 99 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975,

n. 321 del 1976, nn. 148 e 265 del 1977, nn. 17, 31 e 332 del 1979, n.

242 del 1980 e nn. 123 e 130 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Graziano

Antonio, imputato del reato di cui all'art. 2, tredicesimo comma della

legge 14 febbraio 1974, n. 62 (guida senza patente), il Tribunale di

Larino - rilevato che trattavasi di militare autorizzato alla

conduzione di veicoli militari - sollevava d'ufficio, con ordinanza del

24 settembre 1975 (r.o. 482/75), questione di costituzionalità

dell'art. 2, quindicesimo comma, della legge predetta, ai sensi del

quale è sanzionato come illecito amministrativo, e non più come

reato, il fatto di chi guida senza patente pur avendo sostenuto con

esito favorevole gli esami di idoneità prescritti dall'art. 85 del

C.d.S. Tale norma, ad avviso del Tribunale, sarebbe in contrasto col

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto non prevede

(come illecito depenalizzato) anche l'ipotesi del militare che, pur

avendo sostenuto gli esami di idoneità di cui all'art. 94 C.d.S. -

assimilati a quelli di cui all'art. 85 - non abbia ancora ottenuto la

conversione della patente militare in patente civile. D'altra parte

l'applicazione a tale ipotesi della disposizione in questione non

sarebbe possibile, in quanto occorrerebbe estenderla per analogia, il

che è precluso in sede penale.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, contestava l'esattezza del

presupposto da cui muove l'ordinanza, che cioè la situazione del

militare munito di patente militare sia identica a quella del civile

che abbia sostenuto con esito favorevole gli esami di guida.

Quest'ultimo, infatti, prima di sostenere tali esami deve dimostrare di

possedere i requisiti di età in relazione alle varie categorie di

veicoli stabiliti dall'art. 79 C.d.S., i requisiti psico-fisici,

psico-tecnici e attitudinali, previsti dall'art. 81 stesso codice (e

relative norme regolamentari) e i requisiti morali indicati nel

successivo art. 82, primo comma. Il militare, invece, non essendo

assoggettato a tali disposizioni ai fini del rilascio della patente

militare (art. 94, quarto comma), dovrà dimostrare l'esistenza dei

suddetti requisiti in sede di rilascio, senza esame di idoneità, della

patente civile. Mentre quindi nel primo caso dopo l'esito favorevole

dell'esame non vi sono motivi per ritenere che la patente non sarà

concessa, nel secondo tali motivi sussistono: e questa differenza

giustifica pienamente la diversa sanzione riservata dalla legge alle

due situazioni.

Ma ad avviso dell'Avvocatura, anche se le due situazioni fossero

identiche, la questione sarebbe infondata, in quanto la norma dell'art.

2, comma quindicesimo, della legge 62/74 potrebbe ben applicarsi ad

entrambe, non ostando a ciò la preclusione dell'interpretazione

analogica in sede penale. E ciò sia perché, argomentando a maiori ad

minus, si deve ritenere equiparata quoad poenam alla fattispecie

espressamente prevista quella di chi, avendo conseguito la patente

militare, ha effettuato una pratica di guida ben più ampia di quella

sufficiente al superamento del normale esame di idoneità; sia perché,

se anche fosse necessaria un'interpretazione analogica, questa non

sarebbe affatto vietata dall'art. 14 delle preleggi, "non trattandosi

di norme incriminatrici" e non essendo preclusa in materia penale

l'analogia in bonam partem.

2. - Con ordinanza del 7 agosto 1976 (r.o. 646/76) emessa nel

procedimento penale a carico di Mair Iosef - titolare di patente

militare ed imputato del reato di guida senza patente (art. 80,

tredicesimo comma d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 come modificato

dall'art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62) - il Pretore di Brunico

sollevava, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 94 C.d.S., nella parte in cui

prevede che la patente militare abilita soltanto alla guida dei veicoli

in dotazione alle Forze Armate ed ai Corpi armati dello Stato.

Premesso che la normativa originaria del C.d.S. prevedeva nel

titolo VII, sotto la rubrica "disposizioni speciali" due tipi di

patente considerati, evidentemente già per la loro collocazione,

simili - e cioè la patente militare (art. 94) e la patente rilasciata

da uno Stato estero (art. 98) - e che la guida di un veicolo al di

fuori delle ipotesi contemplate era in entrambi i casi punita come

guida senza patente ex art. 80, comma nono del predetto codice, il

Pretore rilevava che con la novella 14 febbraio 1974 n. 62 (art. 80,

sedicesimo comma modificato) la guida con patente estera è stata

trasformata in illecito amministrativo - sanzionato col pagamento di

una somma da L. 25.000 a 40.000 - mentre è restato reato il fatto di

guidare con patente militare un veicolo non militare (arresto da 3 a 6

mesi e ammenda da L. 25.000 a 100.000). Con ciò, ad avviso del giudice

a quo, si è venuta a creare una disparità di trattamento tanto più

ingiustificata in quanto, "semmai una delle due situazioni dovesse

essere considerata meno contraria all'ordinamento, essa sarebbe

certamente quella de qua, dato che la patente militare viene pur sempre

rilasciata da una autorità statuale".

Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello

Stato, ricordava innanzitutto che l'art. 2 legge 62/74 era stato

adottato per adeguare l'art. 80 C.d.S. al regolamento 25 marzo 1969 del

Consiglio della CEE; e che per antica giurisprudenza (condivisa da

questa Corte con la sentenza 121/73) l'art. 98, primo comma C.d.S. -

"secondo cui i conducenti muniti di patenti di guida o di permesso

internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia

autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida

la loro patente o il loro permesso - era applicabile soltanto ai

conducenti in circolazione internazionale e cioè ai conducenti,

italiani e stranieri, che fossero residenti in uno Stato estero e

avessero passato la frontiera per trascorrere in Italia brevi periodi

di permanenza.

Tale norma era quindi inapplicabile ai cittadini italiani che, pur

muniti di patenti rilasciate da uno Stato estero, per essere residenti

in Italia, non erano in circolazione internazionale, e che erano quindi

considerati come i normali conducenti senza patente.

Tale situazione è sembrata ingiusta al legislatore del 1974,

specie in considerazione del fatto che il rilascio delle patenti di

guida è oggetto di una legislazione uniforme da parte di diversi

Stati, in quanto frutto di ripetuti accordi internazionali, onde in

ogni caso i presupposti per il rilascio delle patenti da parte dei

singoli Stati sono identici fra loro.

In conseguenza di ciò, col comma sedicesimo dell'art. 2 legge n.

62 del 1974, la guida di un autoveicolo in Italia da parte di chi,

munito di patente rilasciata da uno Stato estero abbia stabilito la

propria residenza in Italia e non abbia ottenuto la corrispondente

patente italiana, è stata considerata come un semplice illecito

amministrativo".

Ciò premesso, l'Avvocatura osservava che la situazione di

quest'ultimo è diversa da quella del militare munito di patente

militare. Costui, infatti, non ha previamente dimostrato di possedere i

requisiti di età, psico-fisici, psico- tecnici, attitudinali e morali

prescritti dagli artt. 79, 80 e 82 C.d.S., mentre chi è munito di

patente civile rilasciata da uno Stato estero ha già ottemperato a

tali prescrizioni, trattandosi di "norme che corrispondono ad una

legislazione uniforme dei diversi Stati".

Ma, anche se le due situazioni fossero identiche, ad avviso

dell'Avvocatura sarebbe applicabile ad entrambe l'art. 2, sedicesimo

comma, legge 62/74 non essendo nel caso in questione vietata

l'interpretazione analogica, perché non si tratta di una norma

incriminatrice e perché l'analogia in bonam partem non è preclusa in

materia penale.

3. - Questione analoga a quella di cui al punto 1) veniva altresì

sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 3 marzo 1977 (r.o.

202/77) emessa in un procedimento a carico di Palesi Luigi, imputato

del reato di cui all'art. 87, quinto comma, C.d.S. per aver guidato

un'autovettura benché in possesso di patente di categoria A. Premesso

che costui risultava munito di patente militare (di cui chiese la

conversione in patente civile successivamente al fatto) il Pretore

contestava l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione

sull'inapplicabilità in tal caso della nuova disciplina dettata dalla

legge 62/74 per chi guidi senza patente ma dopo l'esito favorevole

dell'esame di guida: indirizzo fondato sull'argomento per cui la

conversione della patente militare in civile non è atto dovuto, ma

discrezionale, subordinato, cioè, all'accertamento dei requisiti di

cui agli artt. 81 e 82 C.d.S. Ad avviso del Pretore il rilascio della

patente è in entrambi i casi provvedimento discrezionale, e non

dovuto, né vi sono differenze tra le due situazioni sotto il profilo

dell'idoneità alla guida (se non, casomai, a favore del titolare di

patente militare, che ha al riguardo maggiore esperienza). Di qui il

(ritenuto) contrasto con l'art. 3 Cost. degli artt. 80, tredicesimo

comma, 87, quinto comma e 94 del C.d.S.

Nel giudizio così instaurato interveniva l'Avvocatura dello Stato,

la quale ribadiva le considerazioni già esposte al punto 1),

aggiungendo che, col rilievo relativo alla maggiore idoneità tecnica

del titolare di patente militare rispetto a chi ha solo sostenuto gli

esami di idoneità, non si viene a sollevare una questione di

legittimità costituzionale, bensì si muove una critica alla legge e

precisamente al modo in cui il legislatore ha esercitato il proprio

potere discrezionale.

4. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2,

quindicesimo comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sempre in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., venivano successivamente

sollevate:

a) dal Pretore di La Spezia con ordinanza 10 maggio 1977 emessa nel

procedimento a carico di Manfredi Maurizio (r.o. 361/77);

b) dal Pretore di Lecce con ordinanza del 31 maggio 1978 emessa nel

procedimento a carico di Portulano Giampaolo, titolare di patente di

cat. A oltreché di patente militare (r.o. 495/78);

c) dal Pretore di Putignano con ordinanza del 3 giugno 1977 emessa

nel procedimento penale a carico di Matarrese Oronzo ed altro, nella

quale venivano altresì impugnati gli artt. 80, comma tredicesimo e 94

C.d.S. (r.o. 547/78);

d) dal Pretore di Lanzo Torinese con ordinanza del 17 maggio 1979

emessa nel procedimento a carico di Cardamone Filippo (r.o. 680/79);

e) dal Pretore di Chieri con ordinanza del 18 marzo 1980 emessa nel

procedimento a carico di Giuliani Michele ed altro, nella quale

venivano altresì impugnati gli artt. 80, comma tredicesimo e 94 C.d.S.

(r.o. 457/80).

In tutte le predette ordinanze, salvo che in quella del pretore di

Lanzo Torinese risultava che l'imputato aveva, al momento del

fatto-reato contestatogli, già richiesto la conversione della patente

militare in civile.

Le motivazioni delle ordinanze erano, in tutti i casi,

sostanzialmente analoghe a quelle già svolte dal Tribunale di Larino e

dal Pretore di Milano.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi,

riproduceva le argomentazioni già esposte ai punti 1 e 3. Peraltro,

essa riproponeva la tesi dell'applicabilità in via interpretativa

della norma impugnata al titolare di patente militare solo nei

procedimenti instaurati dai Pretori di Lanzo Torinese e La Spezia:

aggiungendo, in quest'ultimo, che la depenalizzazione della guida senza

patente in favore di chi abbia superato l'esame si configura come causa

di esclusione del reato (per la mancanza di danno sociale della

relativa condotta) e come tale è - secondo quanto ritiene la

maggioranza degli studiosi - integrabile in via analogica.

5. - La medesima questione di costituzionalità dell'art. 2, comma

quindicesimo, legge 62/74 (attuale art. 80, comma quindicesimo, C.d.S.)

in relazione all'art. 94 stesso codice veniva sollevata - sempre in

riferimento all'art. 3 Cost. - anche dal Pretore di Lecce con ordinanza

del 10 novembre 1980 (r.o. 88/81) emessa nel procedimento a carico di

Bizzotto Paolo ed altro.

Il Pretore, dopo aver negato che la norma predetta - dato il suo

tenore letterale - potesse applicarsi al titolare di patente militare

(anche se, come nella specie, in corso di conversione), osservava che

tale conclusione era in linea "con la ratio legis anteriore alle

modifiche introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, quando anche

l'elaborazione giurisprudenziale anteriore al testo novellato giudicava

preponderante il formale rilascio dell'autorizzazione sì che si

riteneva che, pur a seguito del superamento degli esami con esito

favorevole, ma prima che il Prefetto avesse firmato l'atto

amministrativo, il circolare senza patente integrasse il reato" di

guida senza patente. A diversa conclusione, deve invece pervenirsi dopo

le modifiche introdotte con la predetta legge, giacché queste

"inducono a ritenere che le valutazioni di ipotesi penalmente rilevanti

in subiecta materia trovino il loro fondamento preponderante in ciò,

che il soggetto privo di adeguata preparazione, ponendosi alla guida di

un veicolo, attenti alle esigenze di tutela della circolazione. Quando

questa finalità sia soddisfatta (il superamento dell'esame di guida è

ritenuto al riguardo sufficiente) il circolare senza aver conseguito il

rilascio dell'autorizzazione è degradato ad illecito amministrativo".

Attesa tale ratio legis, diventa evidente, ad avviso del giudice a

quo, l'insussistenza di valide ragioni "per diversificare la posizione

del titolare di patente militare (il quale dopo essere stato giudicato

nella opportuna sede tecnicamente idoneo ha altresì maturato una

esperienza pratica di guida) da quella del cittadino che, pur avendo

superato gli esami di guida, può di fatto offrire minori garanzie di

abilità tecnica.

Né può obiettarsi che le due situazioni prospettate, a parità di

requisiti tecnici, assumono un diverso rilievo per ciò che concerne la

sussistenza dei requisiti morali prescritti dall'art. 82 per il

rilascio della autorizzazione. Infatti, se è vero che l'ammissione

all'esame di guida consegue al preventivo accertamento che il soggetto

non rientri tra quelli socialmente pericolosi, menzionati nell'art.

82, l'autorità militare, cui è demandata la facoltà di provvedere

direttamente all'accertamento dei requisiti necessari per la guida

(art. 94, terzo comma) certamente non può discostare le sue

valutazioni da quelle che ispirano la sussistenza dei requisiti morali

per il rilascio della patente civile".

6. - Analoga questione di legittimità costituzionale veniva,

infine, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza del 28

ottobre 1980 (r.o. 99/81) emessa nel corso di un procedimento penale a

carico di Foddis Marco, titolare di patente militare in corso di

conversione ed imputato del reato di cui all'art. 83, quinto comma,

C.d.S. (guida di chi è autorizzato all'esercitazione senza avere a

fianco persona munita di patente in funzione di istruttore).

Il Pretore riteneva innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., -

per disparità di trattamento tra cittadino militare e cittadino civile

- la disposizione di cui all'art. 94, quinto comma, nella parte in cui,

pur non richiedendo alcun nuovo accertamento sull'idoneità alla guida,

impone tuttavia al militare la conversione della patente, per giunta

con l'osservanza di alcune condizioni, quale l'inoltro della domanda

per tramite dell'autorità da cui dipende.

Ma soprattutto, ad avviso del giudice a quo, contrasta col suddetto

principio costituzionale il deteriore regime sanzionatorio adottato per

il titolare di patente militare in conversione con la novella del '74.

Il recente orientamento della Cassazione (Sez. IV, 14 ottobre 1977,

n. 2338) secondo cui anche al primo sarebbe applicabile l'art. 80,

quindicesimo comma C.d.S. (nuovo testo) non è secondo il Pretore

condivisibile, in quanto detta norma si riferisce letteralmente a

quanti abbiano superato gli esami prescritti dal successivo art. 85 e

non è quindi applicabile al titolare di patente militare, che non ha

superato esami (tranne quelli a suo tempo disposti dall'autorità

militare) e, soprattutto, non ha superato gli esami di cui all'art. 85

C.d.S.

Posto quindi che costui dovrebbe rispondere del reato di cui

all'art. 80, comma tredicesimo, diventa evidente la disparità di

trattamento rispetto al civile che ha semplicemente superato gli esami

di guida, soggetto alla meno grave sanzione amministrativa di cui

all'art. 80, quindicesimo comma.

Tale disparità, poi, sussisterebbe anche rispetto al titolare di

patente estera che, trasferitosi in Italia, non abbia ancora ottenuto

la patente italiana, atteso che anche costui non deve superare alcun

esame di guida.

7. - L'Avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi instaurati

con queste ultime due ordinanze, riproduceva le argomentazioni già

svolte in precedenza.

8. - Le predette ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,

venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 313

del 26 novembre 1975 (r.o. 482/75); n. 321 dell'1 dicembre 1976 (r.o.

646/76); n. 148 dell'1 giugno 1977 (r.o. 202/77); n. 265 del 28

settembre 1977 (r.o. 361/77); n. 17 del 17 gennaio 1979 (r.o. 495/78);

n. 31 del 31 gennaio 1979 (r.o. 547/78); n. 332 del 5 dicembre 1979

(r.o. 680/79); n. 242 del 3 settembre 1980 (r.o. 457/80); n. 123 del 6

maggio 1981 (r.o. 88/81); n. 130 del 13 maggio 1981 (r.o. 99/81). Considerato in diritto :

1. - L'art. 80 del Codice della strada, approvato con d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, nel testo interamente sostituito dall'art. 2 della

legge 14 febbraio 1974, n. 62, prevede, per quanto interessa nel

presente giudizio, che:

a) "Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito

della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale,

quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con

l'ammenda da lire 25.000 a lire 100 mila" (tredicesimo comma).

Tale pena "è ridotta di un terzo per chi guida autoveicoli della

categoria A" (quattordicesimo comma).

b) "Chiunque pur avendo sostenuto con esito favorevole i

prescritti esami (di cui al successivo art. 85), guida senza essere

munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000" (quindicesimo

comma).

c) "Chiunque, munito di patente di guida o di permesso

internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilito la

propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una

delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione

amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000"

(sedicesimo comma).

A sua volta l'art. 94 del medesimo Codice della strada, nel testo

originario tuttora vigente, prevede che "le forze armate ed i corpi

armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti

dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per

la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare

di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore" in

dotazione ai predetti forze armate e corpi armati dello Stato (terzo

comma).

"Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza

sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida ad uso privato per

veicoli delle corrispondenti categorie, sempreché la richiesta venga

presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, durante

il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del

licenziamento o della cessazione dal servizio" (quinto comma).

2. - In presenza della surrichiamata normativa - che per effetto

dell'art. 2 della legge n. 62 del 1974 comporta depenalizzazione di

talune delle condotte già ricomprese secondo la prevalente

giurisprudenza tra quelle previste e punite dall'art. 80, nono comma

del C.d.5. nel testo originario (tredicesimo comma nel testo

sostituito) - i giudici a quibus dubitano tutti della legittimità

costituzionale del trattamento riservato dal legislatore a chi, pur

munito di patente militare ed avendone chiesto o potendone chiedere la

conversione senza dover sostenere l'esame di idoneità, guidi

autoveicoli o motoveicoli civili senza essere munito della prescritta

abilitazione. Ciò nel presupposto, comune a tutte le ordinanze di

rinvio, che la condotta considerata rientri tuttora tra quelle previste

e punite, con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, dall'art. 80,

tredicesimo comma C.d.S. nel testo ora vigente; donde il dubbio, pure

comune a tutti i giudici remittenti, di una violazione del principio di

uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., anche se la

comparazione viene effettuata ora con la fattispecie di cui al

quindicesimo comma, ora con quella di cui al sedicesimo comma del

medesimo art. 80 C.d.S. nel testo vigente.

I dieci giudizi - otto dei quali contro imputati del reato di cui

all'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S. e due contro imputati delle

diverse contravvenzioni di cui rispettivamente all'art. 87, quinto

comma e 83, quinto comma, C.d.S., ma concernenti in tutti i casi

soggetti muniti di patente militare della quale avevano chiesto o

potevano chiedere la conversione - possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

3. - Il Codice della strada, all'art. 80, primo comma, detta la

regola generale per cui "Non si possono guidare autoveicoli o

motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla

prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza

del richiedente" e definisce quindi - al secondo comma - le diverse

categorie di veicoli alle quali corrispondono i diversi tipi di

patente.

Il successivo comma nono del medesimo art. 80 nel testo originario

(corrispondente al comma tredicesimo del testo ora vigente) punisce,

con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il fatto di "chiunque

guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di

guida o del certificato di abilitazione quando prescritto".

A sua volta, l'art. 88, sesto comma, C.d.S. punisce con l'arresto

fino a due mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila

"chiunque guida con patente la cui validità è scaduta".

Il Codice della strada, dunque, nel testo originario del 1959,

configura come reato il fatto di chiunque circoli alla guida di

autoveicoli o motoveicoli - ad uso civile - senza essere in possesso di

un valido titolo di abilitazione alla guida rilasciato dalla prefettura

competente per territorio; ed ai fini della sussistenza della

contravvenzione non ha rilievo che sia già stata accertata l'idoneità

alla guida del soggetto interessato, né che quest'ultimo, su tale

presupposto, abbia già chiesto il rilascio della patente o la

conversione del diverso titolo di abilitazione del quale fosse munito.

Il rigido criterio formale in questo modo definito trova conferma nel

disposto del citato art. 88, sesto comma, C.d.S. che assoggetta a

sanzione penale anche chi circoli alla guida di autoveicoli o

motoveicoli munito di patente la cui validità è scaduta.

4. - Rispetto a questo impianto normativo sostanziali innovazioni

sono state introdotte con i commi quindicesimo e sedicesimo dell'art. 2

della legge n. 62 del 1974 (interamente sostitutivo dell'art. 80

C.d.S.) più sopra riportati al n. 1, nonché, di recente, con l'art.

33, primo comma, lett. d) della legge 24 novembre 1981, n. 689 -

normativa quest'ultima destinata ad entrare in vigore il 29 maggio 1982

(art. 43 legge 689 del 1981) - che ha depenalizzato il fatto già

previsto e punito dall'art. 88, sesto comma, C.d.S. (guida con patente

scaduta).

Nello stesso tempo il legislatore del 1974 ha sottoposto ad una

sanzione edittale identica a quella comminata per chi guidi senza

patente, ma configurando un autonomo titolo di reato, "chiunque avendo

la materiale disponibilità di un veicolo ne affida o ne consente la

guida a persone che non siano munite della patente di guida o del

certificato di abilitazione professionale quando prescritto" (legge n.

62 del 1974, art. 2, comma dodicesimo).

Ora, trascurando qualsiasi rilievo in ordine ai problemi

interpretativi che le innovazioni introdotte propongono, certo è che

da esse è dato desumere un criterio generale che viene a configurare

diversamente il reato previsto e punito dall'art. 80, tredicesimo

comma, C.d.S., nel testo vigente. Ciò nel senso che resta esclusa la

sussistenza di tale reato quando chi guida senza essere munito della

prescritta patente o del certificato di abilitazione professionale se

richiesto, abbia però superato con esito favorevole i prescritti esami

(art. 80, comma quindicesimo C.d.S. nel testo vigente). Analogamente

sembrerebbe escludere la sussistenza della contravvenzione in esame la

circostanza che chi guida senza patente, pur essendo residente in

Italia, sia munito di patente di guida o di permesso di circolazione

rilasciato da uno Stato estero, anche se nel testo dell'art. 2,

sedicesimo comma della legge n. 62 del 1974, viene descritta una

condotta che non è riferita al momento dinamico della guida di un

autoveicolo o di un motoveicolo.

Se, dunque, il superamento con esito favorevole degli esami di

guida esclude il reato di guida senza patente, costituendo infrazione

amministrativa il fatto di chi circoli alla guida di veicoli in tali

condizioni; se analogo trattamento è riservato a chi guidi con patente

scaduta, ovvero munito di patente estera della quale può chiedere la

conversione senza sostenere esami di idoneità; bisogna dedurne che la

contravvenzione di cui all'art. 80, tredicesimo comma C.d.S. è esclusa

quando chi circola alla guida di autoveicoli o motoveicoli, pur senza

essere munito del titolo di abilitazione che solo la prefettura può

rilasciare, risulti, però, in possesso dei necessari requisiti

psico-fisici e di idoneità tecnica, e, su questo presupposto, abbia

superato gli appositi esami sotto il controllo di autorità a ciò

competenti. In questo modo, infatti, risulta tutelato il preminente

interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione stradale e

la violazione in cui incorre chi guidi nelle condizioni sopra descritte

concerne solo l'inosservanza della disciplina autorizzatoria che la

nuova normativa di cui alle leggi già citate considera adeguatamente

repressa con la mera sanzione amministrativa.

5. - In tale nuova prospettiva va considerato l'art. 94 C.d.S. che

prevede, da un lato, il rilascio di patenti militari per la guida di

veicoli militari con targa militare (commi da uno a quattro) e,

dall'altro, la possibilità che i titolari di patenti militari, in

servizio o nel termine di un anno dalla cessazione di esso, ottengano,

per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, il rilascio della

corrispondente patente di guida ad uso privato, senza sostenere l'esame

di guida (quinto comma).

Non è dubbio che il possesso della patente militare presuppone

l'avvenuto accertamento dei requisiti necessari per la guida e il

superamento di un esame di idoneità (art. 94, comma terzo, C.d.S.),

che nulla autorizza a ritenere meno rigorosi di quelli svolti

dall'autorità civile. È infatti lo stesso legislatore a considerare

l'esame di idoneità sostenuto avanti all'autorità militare del tutto

equipollente a quello sostenuto avanti all'autorità civile (di cui

all'art. 85 C.d.S., cui fa espresso richiamo l'art. 80, quindicesimo

comma del codice medesimo, nel testo novellato) allorquando statuisce

che il superamento del primo esime dal dover affrontare il secondo.

E val la pena di ricordare che il Ministero dei Trasporti,

Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione, per il rilascio della patente di guida ha predisposto un

unico modulo di domanda (Mod. MC. 2112 MEC) per tutti i possibili tipi

di richieste (rilascio a seguito di esame; per deterioramento della

patente; per smarrimento della patente; per riclassificazione della

patente; per conversione da patente estera; per conversione da patente

militare); limitandosi a richiedere una dichiarazione dell'interessato

circa il possesso dei requisiti morali per il rilascio della patente

stessa.

Ne consegue che la condotta di chi, munito di patente militare,

della quale abbia richiesto o possa chiedere la conversione, nel modo e

nei termini di cui all'art. 94, quinto comma,; C.d.S., guidi

autoveicoli o motoveicoli non militari senza essere in possesso della

patente rilasciata dalla prefettura, coincide perfettamente con quella

descritta - e sanzionata come infrazione amministrativa - dall'art. 80,

quindicesimo comma. C.d.S., nel testo sostituito dall'art. 2 della

legge n. 62 del 1974, che risulta pertanto l'unica norma applicabile

nelle fattispecie considerate.

In questo senso, del resto, si sono pronunziati numerosi giudici di

merito nonché la stessa Corte di Cassazione e del medesimo avviso si

è mostrata l'Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento

in alcuni dei giudizi qui riuniti.

6. - Le questioni sollevate dal giudici a quibus, quantunque

formulate in termini diversi, come risulta dalla premessa narrativa,

muovono tutte da un identico presupposto e cioè dalla considerazione

che il fatto di chi, munito di patente militare, della quale ha chiesto

o può chiedere la conversione, guida un veicolo civile senza essere in

possesso della patente prefettizia costituisca tuttora reato e

precisamente o la contravvenzione di cui all'art. 80, tredicesimo comma

del C.d.S., nel testo vigente, ovvero, ricorrendo le condizioni ivi

previste, le diverse contravvenzioni di cui all'art. 87, sesto comma

(guida con patente rilasciata per diversa categoria di veicolo) o

dell'art. 83, quinto comma (esercitazione alla guida senza istruttore

abilitato).

La opposta conclusione alla quale questa Corte aderisce per cui il

fatto considerato non costituisce reato ma infrazione amministrativa -

toglie fondamento a tutte le prospettate questioni di legittimità

costituzionale, senza che necessitino statuizioni diverse ed analitiche

ad opera di questa Corte medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo,

quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della

legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto,

87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della strada, sollevate, in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Larino e dai Pretori di

Brunico, Milano, La Spezia, Lecce, Putignano, Lanzo Torinese, Chieri e

Cairo Montenotte con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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