Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98, primo

comma, e 80, nono comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico

delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa

il 13 ottobre 1971 dal pretore di Senigallia nel procedimento penale a

carico di Sebastianelli Enzo, iscritta al n. 448 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del

19 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Enzo Sebastianelli

imputato del reato previsto e punito dall'art. 80, comma nono, del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), in relazione al successivo articolo 98, comma

terzo, per aver guidato un'autovettura senza aver conseguito la

prescritta patente di guida in Italia, il pretore di Senigallia con

ordinanza del 13 ottobre 1971, sollevava, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dei

detti artt. 98, comma primo, e 80, comma nono.

A suo avviso, il citato art. 98, comma primo, andava interpretato,

secondo la prevalente giurisprudenza, nel senso che la norma in esso

contenuta non era applicabile ai cittadini italiani che, pur muniti di

patente di abilitazione alla guida rilasciata da uno Stato estero,

fossero residenti in Italia; e pertanto, nei confronti dei cittadini

italiani che si trovassero in dette condizioni e guidassero un veicolo

in Italia, era applicabile la sanzione di cui all'art. 80, comma nono,

secondo cui "chiunque guida autoveicoli... senza essere munito della

patente è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da

lire 10.000 a lire 40.000".

Ciò premesso, il pretore di Senigallia riteneva che venivano ad

essere trattate allo stesso modo categorie di persone che si trovavano

in situazioni diverse (quali quelle di chi guida senza aver mai

conseguito la patente e di chi invece guida dopo aver conseguito la

patente sia pure all'estero) e che perciò tale normativa fosse in

contrasto con il principio di uguaglianza.

2. - Effettuate regolarmente le notificazioni e comunicazioni di

legge, l'ordinanza veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del

19 gennaio 1972.

Davanti a questa Corte non si costituiva il Sebastianelli.

A mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale concludeva perché la

sollevata questione fosse dichiarata infondata.

3. - Nelle deduzioni l'Avvocatura, dato atto che l'interpretazione

dell'art. 98, comma primo, del codice stradale accolta dal pretore di

Senigallia era conforme alla consolidata giurisprudenza, negava che

sussistesse l'asserita violazione del principio di uguaglianza,

reputando meritevole dello stesso trattamento la situazione del

cittadino italiano che guidi senza patente e dello stesso cittadino

che, munito di patente rilasciata da uno Stato estero, guidi un

autoveicolo in Italia non quale conducente in circolazione

internazionale sibbene quale cittadino italiano residente in Italia.

Spiegava l'Avvocatura che l'anzidetta interpretazione dell'art. 98

era aderente a quanto previsto nella Convenzione di Ginevra del 19

settembre 1949, resa esecutiva in Italia con la legge del 19 marzo

1952, n. 1049, e in altre norme del codice stradale. A tal riguardo

metteva in evidenza, sulla base dei dati offerti dal preambolo e dagli

artt. 1 e 4 della detta convenzione, che i conducenti di cui parla

l'art. 98 sono i "conducenti in circolazione internazionale", e cioè

persone, italiane o straniere, che abbiano passato la frontiera per

trascorrere in Italia brevi periodi di permanenza e che quindi

risiedono in uno Stato estero.

Alla stessa conclusione - proseguiva l'Avvocatura - si perverrebbe

ove si tenesse presente il principio generale accolto dal codice della

strada secondo cui per guidare in Italia occorre la patente rilasciata

dal prefetto competente per territorio (art. 80). E si considerasse, a

riprova della sopra riportata interpretazione, che il terzo comma

dell'art. 98 prevede la possibilità di ottenere la patente di guida

italiana senza sostenere l'esame di idoneità per i "conducenti" di cui

al primo comma.

Stante ciò, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe

violato il principio di uguaglianza.

Il trattamento previsto dall'art. 98, comma primo, infatti, non è

applicabile ai cittadini italiani che, pur essendo all'estero, hanno

mantenuto la residenza in Italia perché per essi è sempre operante la

disposizione di cui all'art. 80, comma primo (obbligo di guida con

patente); ed anzi ove lo fosse, e solo in quel caso, verrebbe ad essere

violato l'art. 3 della Costituzione.

Rilevava, infine, l'Avvocatura il disagio dimostrato dal pretore

nel dovere applicare la medesima pena edittale nelle due ipotesi dallo

stesso individuate, ma osservava che tale preoccupazione non poteva

essere condivisa sul piano giuridico e della legittimità

costituzionale. Infatti, rientra nel potere del legislatore di operare,

a riguardo di due situazioni diverse, una valutazione discrezionale

sottratta ad ogni sindacato e di ritenerle di pari gravità; e nella

specie di considerare che per il cittadino italiano che risiede in

Italia, non sussistano quei motivi di carattere prevalentemente pratico

che lo avevano indotto per i soli stranieri e per i cittadini italiani

non residenti in Italia, a riconoscere la validità del titolo di

abilitazione alla guida rilasciato da una autorità straniera.

4. - All'udienza del 13 giugno 1973 l'Avvocato dello Stato Renato

Carafa si riportava alle argomentazioni svolte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del 13 ottobre 1971 del pretore di Senigallia,

è sollevata la questione se sia costituzionalmente illegittimo, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 98, comma primo, in

relazione all'art. 80, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

(testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in

cui prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e

dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila, non solo per chi

guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito di patente, ma

anche per chi li guida munito di patente conseguita all'estero.

2. - Il pretore di Senigallia, seguendo la prevalente

giurisprudenza, interpreta l'art. 98, comma primo, del codice della

strada nel senso che esso non sia applicabile ai cittadini italiani

che, pur muniti di patente di abilitazione alla guida rilasciata da uno

Stato estero, risiedano in Italia e ritiene, quindi, che essi, qualora

guidino un veicolo in Italia, siano soggetti alla sanzione di cui al

precedente art. 80, comma nono.

Da ciò deduce che categorie di persone che si trovano in

situazioni diverse, vengono ad essere trattate allo stesso modo, in

violazione del principio di eguaglianza, e solleva quindi la questione

sopra riferita.

Senonché la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione

non sussiste.

Come esattamente precisa nelle sue deduzioni l'Avvocatura generale

dello Stato, il primo comma dell'art. 98 si riferisce ai conducenti in

circolazione internazionale e cioè a conducenti, italiani e stranieri,

che siano residenti in uno Stato estero e abbiano passato la frontiera

per trascorrere in Italia brevi periodi di permanenza.

Con tale norma si vuole agevolare la circolazione stradale

internazionale, che consiste (secondo la definizione che ne dà l'art.

4 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, resa esecutiva in

Italia con la legge 19 marzo 1952, n. 1049) in una circolazione di

veicoli che implichi il passaggio di almeno una frontiera.

E segno di ciò è da rinvenirsi nel disposto del terzo comma dello

stesso art. 98, in forza del quale i conducenti di cui al primo comma

possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di

guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali

è valida la loro patente.

Fuori di questi casi, è operante il principio generale accolto dal

vigente codice della strada secondo cui per guidare autoveicoli e

motoveicoli in Italia occorre avere la patente rilasciata dal prefetto

nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza

dell'interessato (art. 80, comma primo).

Stante ciò, non ricorre nell'ipotesi denunciata alcuna violazione

del principio di eguaglianza, il quale impone che situazioni

oggettivamente eguali siano trattate allo stesso modo e che siano,

invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti.

Per escludere l'ipotizzabilità di una differenza di situazioni tra

il cittadino che guidi con patente rilasciata all'estero e il cittadino

che guidi senza aver mai conseguito la patente, non può non rilevare

che agli effetti del nostro ordinamento, fuori dei casi sopra

ricordati, il conseguimento della patente di guida in uno Stato estero

è come se non fosse mai avvenuto.

E non può aver peso in contrario che in fatto le due situazioni

siano differenti, per ciò che a seguito del conseguimento della

patente in uno Stato estero si possa presumere il pratico possesso da

parte del conducente di speciali attitudini e qualità, che dovrebbero

invece escludersi in chi guidi senza patente, perché è da ammettere

che le situazioni di fatto, in generale, non trovino riscontro nel dato

formale (del conseguimento - sia pure all'estero - o meno della patente

di guida) che per altro è il solo a rilevare dal punto di vista

giuridico.

Si è quindi in presenza di due situazioni che giustamente sono da

considerare omogenee ed assimilabili, e perciò meritevoli dello stesso

trattamento giuridico.

La questione, dal punto di vista indicato, appare non fondata.

3. - Alla stessa conclusione, d'altra parte, si perviene ove si

ritenga che il giudice a quo abbia voluto rinvenire la violazione

dell'art. 3 della Costituzione specificamente in ciò che per

fattispecie criminose diverse il legislatore abbia previsto eguali

sanzioni penali.

Il problema così posto non potrebbe, in tal caso, avere soluzione

differente da quella che ha ricevuto, quando in relazione ad altre

norme, esso è stato posto. Questa Corte, infatti, ha più volte

affermato, ed ora non avrebbe ragione di non dover confermare, il

principio secondo cui nell'ipotizzazione dei fatti-reati e nella

prescrizione delle relative sanzioni, il legislatore gode di un potere

discrezionale, ed i relativi atti di esercizio, tranne che si

estrinsechino in modo e termini non razionali, non si prestano a

costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità costituzionale.

La questione di cui si tratta, quindi, comunque la si riguardi,

deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98, Comma primo, in relazione all'art. 80, comma nono, del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Senigallia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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