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[1]Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.

[2]((Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

  • A)motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;
  • B)motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
  • C)autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • D)autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • E)autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C)). I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali. ((I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente)). Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112)) ((Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida)). I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111)) Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Testo in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 932/1988

    Questione inammissibile
    28 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn 604 e 48/1987, 290/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 322/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consigli…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 48 c.p. · Art. 348 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 249/1988

    Questione inammissibile
    3 marzo 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 1…

    Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 138 Testo unico circolazione stradale · Art. 141 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1987 al 26 aprile 1988. 432 parole tolte, 315 parole aggiunte in 7 capoversi.

Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. tolto: La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli aggiunto: Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di tolto: peso a vuoto fino a 4 quintali aggiunto: massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli tolto: di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintaliaggiunto: , esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non tolto: sia leggero ma che non ecceda il peso aggiunto: ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e tolto: purche' il totale dei pesi complessivi aggiunto: non comporti una massa complessiva totale a pieno carico tolto: dei due veicoli non superi 35 quintali aggiunto: per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) tolto: autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo aggiunto: autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a tolto: 35 quintali e trattori stradali aggiunto: 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobustolto: , aggiunto: ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C tolto: o D aggiunto: e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra tolto: fra aggiunto: in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; tolto: autosnodati aggiunto: autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia tolto: gia' abilitato per autoveicoli tolto: appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

tolto: F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita' aggiunto: della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali. I mutilati tolto: e minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti aggiunto: ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono otteneretolto: , sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli tolto: della categoria A e B, non trainanti rimorchi, aggiunto: delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche tolto: stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile aggiunto: in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo … accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse. tolto: Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112 Con decreto del Ministro tolto: per i trasporti e l'aviazione civile aggiunto: dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per tolto: la individuazione aggiunto: l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. aggiunto: Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o … soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. tolto: Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia e' soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111 Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80 · fonte del testo

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