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Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla Prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

  • A)motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg;
  • B)autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg;
  • C)autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • D)autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • E)autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente e' abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D;
  • F)motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg. I mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D soltanto coloro che gia' lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria B. La patente e' ad uso privato o ad uso Pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' soltanto ad uso privato. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni Prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale e' stata rilasciata. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza, il trasferimento di residenza perche' venga annotato sulla patente. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A ad uso privato. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata alla Prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere la annotazione del trasferimento di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 418/1989

    Altra decisione
    18 luglio 1989

    Vanno restituiti al giudice "a quo", per il riesame della rilevanza alla stregua del sopravvenuto art. 6 della legge 18 marzo 1988 n. 11, gli atti concernenti la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393, con riguardo all'equiparazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente. (questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 932/1988

    Questione inammissibile
    28 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn 604 e 48/1987, 290/1986.

    Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 322/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consigli…

    Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80 · fonte del testo

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