Art. 80-bis
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non esiste sostanziale incompatibilità o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro (di natura essenzialmente preventiva) prevista dall'art. 80 bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso, e 355, commi primo e secondo, cod. proc. pen. in quanto la permanenza, nell'ordinamento, di sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice si evince chiaramente dall'art. 229 d.lgs. n. 271/1989 e se è vero che, a' termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. del 1988, la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, è pur vero, però, che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad essi pertinenti" allorquando il P.M. non possa tempestivamente intervenire e nei casi di particolare necessità ed urgenza, e che sia avverso la convalida del sequestro disposta in tal caso dal P.M., sia contro le stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, esiste un unico rimedio: la richiesta di riesame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 321 c.p.p. · Art. 253 c.p.p. · Art. 262 c.p.p. · Art. 263 c.p.p.
Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn. 604 e 48/1987, 290/1986.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost. · Art. 35 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis cod. stradale (introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3 primo co., Cost.; Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale…
Art. 1 c.p. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Modifiche al sistema penale
La "ratio decidendi" di precedente pronuncia che, con riguardo al sequestro penale (di cose pertinenti al reato), ne ha escluso la assimilabilita` ad una sanzione o ad una misura anticipatrice della pronuncia sulla imputazione, ancorche` se ne preveda la obbligatorieta`, e` estensibile al sequestro obbligatorio di autoveicolo, disposto dall'autorita` giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 80-bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 L. 24 novembre 1981, n. 689). - cfr. S. n. 48/1970.
Art. 27 cost. · Art. 337 c.p.p. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale
È priva di rilevanza la questione di ccostituzionalita` proposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento, quando cioe` e` ancora meramente eventuale la necessita` di applicare la norma denunciata, applicazione che interviene, al termine del dibatti- mento con la sentenza di condanna. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80-bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142 L. 24 novembre 1981, n.689, nella parte in cui, in caso di condanna per il reato di guida senza patente, prescrive la confisca obbligatoria del veicolo gia` appartenente al guidatore abusivo).
Art. 3 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale
Il difetto di motivazione in punto di rilevanza e di non manife- sta infondatezza rende manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita` costituzionale, in quanto elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1953 n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione incidentale di legit- timita` costituzionale (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., e relativa all'art.80-bis, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 - articolo introdotto dall'art.142 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui prevede "la confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della relativa patente").
Art. 27 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 83 dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la pena accessoria della confisca del veicolo, anche nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida, senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto, identica questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte, sulla base del rilievo che veniva richiesto alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe avuto il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie, oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato, fatto questo precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità (art. 25 Cost.). - O. n. 251/1984.
Art. 80-bis c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 83 c.d.s. · Art. 25 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 80 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida senza patente, perché non conseguita, la pena accessoria della confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel caso di guida senza patente per mancanza dei requisiti necessari, in quanto il discrezionale apprezzamento del legislatore in ordine alla gravità delle condotte incriminate si è espresso in questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi contravvenzionali, essendo la prima punita più gravemente della seconda e non apparendo incoerente, in tale diversificato trattamento sanzionatorio, il regime della confisca.
Art. 80-bis c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 79 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…
Art. 80-bis c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 1 gennaio 1993. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Confisca e sequestro del veicolo)
tolto: Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80bis · fonte del testo
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