Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Quando in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sopravvengono nuove disposizioni legislative che modifichino in tutto o in parte le norme impugnate va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti se permanga la rilevanza delle questioni di legittimità sollevate (nella specie erano state prospettate, dai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma quarto, e 87, commi sesto e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed in pendenza di tali giudizi di legittimità era sopravvenuta la legge 14 febbraio 1974, n. 62, il cui art. 4 aveva modificato il contenuto del già menzionato art. 86).
Art. 3 cost. · Art. 86 Testo unico circolazione stradale · Art. 87 Testo unico circolazione stradale · Art. 4 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.
tolto: Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:
tolto: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);
tolto: b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art86 · fonte del testo
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