Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto, e, in ispecie, di quella prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto in modo di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 79, comma ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 Legge 14 febbraio 1974, n. 62). - S.nn. 42/1977; 108/1981.
Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 138 Testo unico circolazione stradale · Art. 141 Testo unico circolazione stradale
L'art. 2 cod. civ. riserva al legislatore di fissare eta` diverse dai diciotto anni per l'acquisto della capacita` a compiere determinati atti, onde non esiste ingiusta discriminazione e violazione del principio di eguaglianza allorche`, in relazione alla capacita` psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attivita`, il legislatore, discrezionalmente e ragionevolmente, fissi eta` non coincidenti con quella della generale capacita` di agire. È pertanto infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g), d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62), che richiede l'eta` di 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocita` superiore a 180 Km. all'ora.
Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale
Come gia` ritenuto nella sent. n. 161/1976, il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte e` ben diverso da quello di chi affida il veicolo a persona che, per difetto di una delle condizioni richieste, non e` abilitata alla guida, trattandosi di ipotesi normative aventi ciascuna una propria ratio, la cui valutazione appartiene alla discrezionalita` del legislatore. Non e` quindi irragionevole la circostanza che sia comminata una sanzione unica ed indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilita`, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida mentre sono comminate pene e sanzioni amministrative diverse (a seconda del tipo di veicoli della cui guida si tratta) per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 legge 14 febbraio 1974, n. 62 ed 1 legge 14 agosto 1974, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 161/1976.
Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale · Art. 1 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale
La norma contenuta nell'art. 79, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - abrogata dal nuovo testo dell'art. 80, dodicesimo comma, del t.u., introdotto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, ma ultrattiva perché più favorevole all'imputato - nel prevedere come fatto di reato (l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente che abbia superato l'esame di guida), e nel sottoporre tale ipotesi allo stesso regime sanzionatorio dell'incauto affidamento di veicolo a persona che non abbia superato i predetti esami, non viola l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all'attuale disciplina - risultante dall'art. 80, quindicesimo comma, del cit. t.u., introdotto con la cit. legge n. 62 del 1974 - che ha degradato ad illecito amministrativo la guida senza patente da parte di chi abbia superato i prescritti esami di idoneità alla guida. Le due ipotesi normative sono, infatti, del tutto autonome nella loro rispettiva ratio, la cui valutazione è riservata alla discrezionalità legislativa. D'altronde, il divieto penalmente sanzionato con la norma denunziata è volto ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilità nella guida egli, spesso, non è in grado di conoscere, ingenerando un pericolo assai maggiore e più frequente di quello che può derivare dalla guida di chi dispone di un automezzo proprio.
Art. 3 cost. · Art. 79 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 712 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.
tolto: Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:
tolto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
tolto: b) anni quattordici per guidare ciclomotori; c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
tolto: d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;
tolto: e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
tolto: f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile; g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
tolto: a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;
tolto: b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:
tolto: a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneita' psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000. Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art79 · fonte del testo
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