Art. 83 — Esercitazioni di guida
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice "a quo", per il riesame della rilevanza alla stregua del sopravvenuto art. 6 della legge 18 marzo 1988 n. 11, gli atti concernenti la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393, con riguardo all'equiparazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente. (questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quò affinché riesamini - alla stregua della sopravvenuta modifica normativa 'ex' art. 6 della L. 18 marzo 1988 n. 111 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 83, commi quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nella parte in cui, per il caso di guida di autoveicolo da parte di persona munita del cd. foglio rosa ma non accompagnata da persona provvista di patente in funzione di istruttore, prevede un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservato a chi, senza avere il cd. foglio rosa, guidi accompagnato da persona munita di patente in funzione di istruttore. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 6 Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, penultimo comma, in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…
Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della st…
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), mancando nell'ordinanza di rinvio ogni riferimento alla norma parametro ed un qualsiasi accenno alla rilevanza della questione sollevata rispetto alla definizione del giudizio principale.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Con giurisprudenza costante la Corte ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione. Alla luce di tali principi deve ritenersi non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che esclude dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista per i casi di esercitazione alla guida effettuata senza autorizzazione ma sotto la sorveglianza di un istruttore, chi, accompagnato da un istruttore, si esercita alla guida di un motoveicolo di cat. A ad uso privato, esponendolo di conseguenza alla più grave sanzione prevista per i casi di guida senza patente. Per i motoveicoli di cat. A, infatti, l'abilitazione alla guida, secondo la legge in vigore, non richiede il superamento di una prova pratica, per la quale occorra esercitarsi, ed è quindi da escludere (pur dandosi atto delle critiche espresse e delle innovazioni sollecitate in proposito) che, nell'ambito dell'attuale sistema, la denunciata disparità di trattamento sia priva di giustificazione. Cfr.: sent. n. 160 del 1973.
Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti. Le esercitazioni su veicoli nei quali non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per ai sensi del comma secondo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma secondo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art83 · fonte del testo
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