Art. 36 statuto dei lavoratori — Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche

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Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attivita' economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Testo in vigore dal 27 maggio 1970 al 25 giugno 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 36 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8214/2026

    2 aprile 2026

    In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).

    Art. 36 statuto dei lavoratori · Art. 1 codice antimafia · Art. 4 codice antimafia · Art. 67 codice antimafia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 309 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 226/1998

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1998

    È costituzionalmente illegittimo,per violazione dell'art. 3, primo comma , Cost., l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, in quanto - premesso che la norma denunciata dispone l'inserimento della predetta clausola <<nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati d'appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche>>; e che la 'ratiò dell'art. 36 di cui si tratta è da rinvenire, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'esigenza di assicurare uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, nel caso in cui nell'esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione - lo strumento utilizzato per la scelta del contraente non introduce, sotto lo specifico profilo dell'inserzione della c.d. <<clausola sociale>>, aspetti peculiarmente caratterizzanti l'appalto di opere rispetto alla concessione di pubblici servizi e, soprattutto, <<non concorre ad enucleare la precipua 'ratiò dell'art. 36 dello Statuto dei lavoratori, come, tra l'altro, avvalora la circostanza che detta disposizione accomuna le ipotesi degli appalti di opere pubbliche e quelle dei benefici finanziari e creditizi>>. Pertanto, la stesa 'ratiò della disposizione ed il suo corretto collegamento <<soggettivo>> con i <<lavoratori subordinati>> inducono a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di efficacia, dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di concessione della pubblica amministrazione. red.: G. Leo

    Art. 36 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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