Codice antimafia

Art. 85 codice antimafia — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', ((consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete)), deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

  • a)per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  • b)per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  • c)per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
  • d)per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
  • e)per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • f)per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  • g)per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  • h)per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
  • h-bis)((per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune));
  • i)per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 85 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8214/2026

    2 aprile 2026

    In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).

    Art. 85 codice antimafia · Art. 1 codice antimafia · Art. 4 codice antimafia · Art. 67 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 12 aprile 2025. 1 parola tolta, 104 parole aggiunte in 4 capoversi.

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi tolto: eaggiunto: , raggruppamenti temporanei di imprese aggiunto: e contratti di rete, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

aggiunto: b) per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedentiaggiunto: ;

aggiunto: h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art85 · fonte del testo

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