Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

  • a)a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
  • b)in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6. ((2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31))

Testo vigente dal 23 agosto 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32118/2025

    10 dicembre 2025

    In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).

    Art. 3 · Art. 36 cost. · Art. 1 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

    Rassegna di dicembre 2025, p. 145 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2003 al 23 agosto 2013. 2 parole tolte, 58 parole aggiunte.

… gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. tolto: 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola … all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6aggiunto: . 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-04-03;142~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari