Art. 26 — Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal seguente: "Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni n inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge. Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto di Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, lino alla revoca dei benefici stessi". Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui al precedenti articoli 9, 10 e 11.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art26 · fonte del testo

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