Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l'irrogazione, da parte dell'Ufficio competente al recupero, della sanzione amministrativa, commisurata al numero dei giorni di ritardo, deve avvenire, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, con atto separato rispetto all'invito di pagamento.
Ai fini della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi della l. n. 130 del 2022, gli importi dovuti devono calcolarsi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, della predetta legge, scomputando le somme versate "a qualsiasi titolo" in pendenza del giudizio, da intendersi comprensive dei versamenti già effettuati dal contribuente a titolo di sanzione ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in tal senso militando sia la lettera dell'art. 5, comma 9, cit., sia la natura premiale dell'intervento normativo.
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, l'entità dell'importo da versare deve essere determinato, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 130 del 2022, tenendo conto dei versamenti già effettuati, in pendenza di giudizio, anche a titolo di sanzioni.
In materia di violazioni di norme tributarie, il contribuente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, vigente ratione temporis, ha la facoltà di addivenire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio anche parzialmente e con riferimento solo ad alcune delle sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non essendo obbligato a definire necessariamente anche quelle per le quali ritiene illegittimo ed impugnabile l'atto impositivo innanzi al giudice tributario.
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 274 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art17 · fonte del testo
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