Art. 17 — Irrogazione immediata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1998 al 11 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento ((di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo)), entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. 1 ((Possono essere irrogate)) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. ((Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

Testo in vigore dal 16 luglio 1998 al 11 maggio 2000

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. 3 parole tolte, 43 parole aggiunte.

… di rettifica, motivato a pena di nullita'. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento tolto: del aggiunto: di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata aggiunto: e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. tolto: Sono aggiunto: Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o … Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. tolto: Non aggiunto: Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 aggiunto: e nell'articolo 16, comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

    Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art17 · fonte del testo

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