Art. 13 — Ravvedimento
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.
In materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresa l'IVA, la notificazione della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, anche mediante avviso bonario, è ostativa ai benefici del ravvedimento operoso, poiché, ove fosse consentito porre rimedio alle irregolarità dopo la loro contestazione, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.
Art. 13
In tema di sanzioni per violazione delle norme doganali o sulle accise, l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - che ha reso possibile, anche per i tributi doganali e le accise, avvalersi del ravvedimento operoso nonostante l'inizio dei controlli da parte dell'Ufficio, purché non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento - non è applicabile ove l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione sia stato notificato prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica, essendosi, in tal caso, già realizzato l'effetto preclusivo stabilito dal comma 1 del medesimo art. 13.
Art. 13 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
In tema di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile per l'acquisto di beni ammortizzabili, l'operazione posta in essere mediante contratto di leasing è equiparabile, per l'utilizzatore, all'acquisto di un bene di investimento solo se, alla scadenza, sia previsto il trasferimento della proprietà ovvero l'attribuzione in suo favore delle caratteristiche essenziali della proprietà, dovendosi inoltre accertare che l'opzione di acquisto, pur formalmente facoltativa, sia in concreto la sola scelta economicamente razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso senza verificare in concreto la sussistenza di tali requisiti con riguardo a un leasing immobiliare).
Art. 13
Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
16 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 850 parole tolte, 13 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
tolto: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
tolto: a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
tolto: b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
tolto: b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno... nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
tolto: b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
tolto: b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; (29)
tolto: c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.... COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 26 OTTOBRE 2019aggiunto: LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. tolto: 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. COMMA ABROGATO aggiunto: 173, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 26 GENNAIO 2001aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 32. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. aggiunto: 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art13 · fonte del testo
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