Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1998

1998oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 1 gennaio 2021 — 29 giugno 2024per 3 anni
  4. 25 dicembre 2019 — 1 gennaio 2021per un anno
  5. 3 dicembre 2016 — 25 dicembre 2019per 3 anni
  6. 1 gennaio 2016 — 3 dicembre 2016per 11 mesi
  7. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 2 mesi
  8. 1 gennaio 2015 — 22 ottobre 2015per 10 mesi
  9. 1 gennaio 2011 — 1 gennaio 2015per 4 anni
  10. 29 gennaio 2009 — 1 gennaio 2011per un anno
  11. 20 marzo 2001 — 29 gennaio 2009per 8 anni
  12. 11 maggio 2000 — 20 marzo 2001per 10 mesi
  13. 15 gennaio 2000 — 11 maggio 2000per 4 mesi
  14. 24 dicembre 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  15. 16 luglio 1998 — 24 dicembre 1998per 5 mesi
  16. 8 gennaio 1998 — 16 luglio 1998testo originarioper 6 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 850 parole tolte, 13 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

tolto: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

tolto: a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;

tolto: b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

tolto: b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno... nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

tolto: b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

tolto: b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; (29)

tolto: c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.... COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 26 OTTOBRE 2019aggiunto: LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. tolto: 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. COMMA ABROGATO aggiunto: 173, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 26 GENNAIO 2001aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 32. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. aggiunto: 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art13 · fonte del testo

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