Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Ravvedimento

[2](articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

  • a)a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • b)a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
  • c)a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • d)a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
  • e)a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'((articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento));
  • f)a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'((articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;
  • g)a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'((articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento));
  • h)a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli ((articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), ((e 276 del medesimo testo unico)). La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. 4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. 7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 62 parole tolte, 62 parole aggiunte in 4 capoversi.

… constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo tolto: 6, comma 2-bis aggiunto: 351, comma 3, primo periodo, del tolto: decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

… 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo tolto: 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 aggiunto: 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, …

… 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo tolto: 6, comma 2-bis aggiunto: 351, comma 3, primo periodo, del tolto: decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

… e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli tolto: 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiunto: 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e 276 del medesimo testo unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art14 · fonte del testo

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