Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione

[2](articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

[3]1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli ((articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m). 5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6. 6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

  • a)gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
  • b)la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione. 8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio. 9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'((articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia ((di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico)) e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 51 parole tolte, 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli tolto: 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. aggiunto: 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al …

… essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo tolto: 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 aggiunto: 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. tolto: 633 aggiunto: 10, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo tolto: 38-bis del medesimo decreto aggiunto: 116 del medesimo testo unico e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art38 · fonte del testo

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