È irrilevante, ai fini della decisione del giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 53, 24 e 113, e 3 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (concernente la riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui, in caso di imposta, o di parte di imposta, indebitamente pagata, "fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dalla data del versamento, anche quando i presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente". Nel caso di specie, infatti, avendo il contribuente corrisposto con erroneo riferimento alla dichiarazione per il 1980 un'imposta per plusvalenza per la vendita di un appartamento effettuata nel 1979, i presupposti di legge per il rimborso non si sono verificati successivamente alla scadenza del termine di cui all'indicato art. 38, ma sono coevi al pagamento, cosicché, potendo la restituzione essere richiesta immediatamente, è circostanza di mero fatto, e perciò irrilevante, la cognizione del carattere "indebito" della prestazione soltanto a seguito dell'accertamento tributario, successivamente avvenuto riguardo ai redditi del 1979. La eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nei sensi indicati dal giudice rimettente, è pertanto ininfluente nel processo di provenienza. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in parte qua.)
Art. 38 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.