Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi

primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni

del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei

capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla

Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Inadel contro Carrieri

Domenico, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Prof. Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza 19 gennaio

1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4,

commi primo e quarto, della legge

26 settembre 1985, n. 482;

che tale questione è stata proposta nel corso di un giudizio

promosso nell'ottobre 1983 da un dipendente comunale, collocato a

riposo nel luglio 1978, il quale chiedeva la restituzione della

ritenuta Irpef fatta dall'Inadel sulla sua indennità premio di

servizio;

che il giudice a quo ha esposto in proposito che, a seguito

della sentenza n. 178 del 1986, di questa Corte, l'art. 4, comma

3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 154 (rectius d.l. 14 marzo

1988, n. 70, nel testo di cui alla legge di conversione 13 maggio

1988, n. 154), ha disposto la detrazione dall'imponibile da

assoggettare ad Irpef, di un importo pari al rapporto tra i

contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente datore

di lavoro, riguardo a tutte le indennità di fine rapporto, comunque

denominate, alla cui formazione concorrano contributi previdenziali

posti a carico dei lavoratori;

che, in seguito, l'art. 6, comma primo bis, del decreto-legge 30

maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26

maggio 1988, n. 291, ha disposto l'applicazione retroattiva di tale

disposizione, con effetto dal 17 luglio 1986 e, successivamente,

l'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni nell'art. 2- bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, ha

stabilito che le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'art. 4

del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni

dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi

indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore

della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità

per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge

n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi

prevista, così disponendo - con il richiamo all'art. 5 della legge

n. 482 del 1985 - l'applicazione retroattiva della riliquidazione

dell'imposta per tutte le indennità, comunque denominate, percepite

a decorrere dal primo gennaio 1980;

che secondo il giudice a quo le norme impugnate violerebbero gli

artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono,

per le indennità premio di servizio erogate dall'Inadel nel periodo

di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 1974 e il 1 gennaio 1980, che

dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma

pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio

corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a

riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota

complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato

dall'Inadel;

Considerato che nel giudizio a quo si verteva su un rimborso

d'imposta, cui si applica il termine di decadenza di diciotto mesi

previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602;

che tale termine di decadenza è stato ritenuto legittimo con

sentenza n. 494 del 1991 di questa Corte, che ha anche affermato la

legittimità del limite temporale (1 gennaio 1980) per la

riliquidazione dell'Irpef sulle indennità di fine rapporto erogate

prima dell'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482,

ove non sia stata presentata istanza di rimborso entro l'anzidetto

termine;

che nell'ordinanza di rimessione manca ogni accenno alla

tempestività della domanda in relazione a tale termine di decadenza;

che, pertanto, la rilevanza della questione non appare

adeguatamente motivata;

Visto l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto,

della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali

corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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