Corte costituzionale

Sentenza n. 396/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre

1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Macerata sul

ricorso proposto da Giovanna Cingolani contro l'Intendenza di Finanza

di Macerata, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con

ordinanza 15 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.,

dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "nella parte in

cui fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione

dell'istanza di rimborso, dalla data del versamento, anche quando i

presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati

successivamente".

Nell'ordinanza si espone che la ricorrente, nella dichiarazione

dei redditi relativa all'anno 1980, aveva erroneamente dichiarato una

plusvalenza da operazione speculativa conseguente alla vendita di un

appartamento di sua proprietà eseguita nel 1979, versando la

relativa imposta.

Nel dicembre 1985 le era stato notificato avviso di accertamento

per l'omessa inclusione di tale plusvalenza nella dichiarazione dei

redditi per l'anno 1979. Proposto ricorso contro tale avviso, la

commissione tributaria lo rigettava, afferendo il reddito in

questione al 1979 e dovendo, pertanto, essere incluso nella

dichiarazione dei redditi per quell'anno.

Si espone nell'ordinanza che, dopo avere provveduto al pagamento

dell'imposta accertata, la ricorrente aveva presentato istanza

all'organo competente chiedendo di ripetere quanto erroneamente

versato per il titolo suddetto. Non avendo ottenuto il provvedimento

richiesto, aveva adito il giudice a quo deducendo, quanto alla

tempestività dell'istanza, che trattandosi di doppia imposizione,

non dovevano ritenersi operanti i termini previsti dall'art. 38 del

d.P.R. n. 602 del 1973, ma soltanto il termine ordinario di

prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ..

Si osserva in proposito che la restituzione era stata richiesta in

conseguenza di una duplicazione d'imposta, imputabile ad errore del

contribuente e l'istanza di rimborso doveva essere presentata, a

norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di

decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento.

Tuttavia - secondo il giudice a quo - ove, come nel caso di specie,

il presupposto del rimborso per duplicazione d'imposta, venga in

esistenza in epoca successiva allo scadere del termine di diciotto

mesi, l'art. 38 anzi detto, prevedendo la decorrenza di esso dal

momento del versamento del tributo, contrasterebbe:

a) con l'art. 53 Cost., violato dalla irripetibilità

dell'imposta duplicata;

b) con gli artt. 24 e 113 Cost. in quanto impedisce la tutela

giurisdizionale del diritto al rimborso;

c) con l'art. 3 Cost., per la differenza di trattamento tra

contribuenti, a seconda che i presupposti giuridici del rimborso si

siano maturati entro, ovvero oltre, i diciotto mesi dal versamento

dell'imposta.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo deduceva

che l'istanza di rimborso, tardiva rispetto alla data del versamento

dell'imposta, dovrebbe invece ritenersi tempestiva ove il dies a quo

dei diciotto mesi per proporla "fosse costituito dall'insorgenza del

diritto al rimborso, coeva al realizzarsi del presupposto della

duplicazione d'imposta".

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Nell'atto d'intervento si osserva al riguardo che la questione è

stata proposta sulla base della premessa che la norma impugnata

stabilisce la decorrenza del termine di decadenza di diciotto mesi

dalla data del versamento diretto, per ogni caso d'indebito e quindi

anche per l'ipotesi, come quella oggetto del giudizio a quo, in cui

la "duplicazione d'imposta" abbia a verificarsi "nei suoi presupposti

giuridici" in epoca successiva al versamento indebitamente

effettuato.

Ma nel caso all'esame del giudice a quo, non vi era stata alcuna

duplicazione d'imposta, non essendovi stati due atti impositivi,

bensì un versamento - indebito - ed un solo atto impositivo

dell'ufficio. Pertanto, non è esatto che il diritto al rimborso sia

sorto in conseguenza di una duplicazione d'imposta verificatasi dopo

la decorrenza del termine di decadenza, essendo il primo pagamento ab

origine, indebito, in quanto afferente ad un periodo d'imposta nel

quale il presupposto tributario non si era verificato.

Pertanto, non sarebbe configurabile una violazione dell'art. 53

Cost., mancando la duplicazione d'imposta; né degli artt. 24 e 113

Cost., avendo avuto il contribuente un congruo termine per chiedere

la ripetizione; né, infine, dell'art. 3, Cost., mancando ogni

discriminazione fra contribuenti. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Macerata ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - "nella parte in cui fa decorrere

il termine di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di

rimborso, dalla data del versamento, anche quando i presupposti di

legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente" -

deducendone il contrasto: a) con l'art. 53 Cost., che sarebbe violato

dalla irripetibilità in detta ipotesi dell'imposta duplicata; b) con

gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto in tale ipotesi impedirebbe la

tutela giurisdizionale del diritto al rimborso; c) con l'art. 3

Cost., per la differenza di trattamento tra contribuenti, a seconda

che i presupposti giuridici del rimborso si siano maturati entro,

ovvero oltre, i diciotto mesi dal versamento dell'imposta.

2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Nell'ordinanza di rimessione si espone che il giudizio a quo è

stato proposto dalla ricorrente in data 20 gennaio 1988 ed ha ad

oggetto la ripetizione di una somma erroneamente pagata, nel 1981, a

titolo di Irpef per l'anno 1980 in relazione ad una plusvalenza

conseguente alla vendita di un appartamento effettuata nel 1979;

l'amministrazione finanziaria aveva provveduto a tassare, con

apposito accertamento, detta plusvalenza per l'anno 1979 e la

ricorrente, il 27 ottobre 1986, aveva dovuto pagare l'imposta

accertata.

Secondo il giudice a quo, in tale momento sarebbe sorto il diritto

del contribuente a ripetere l'imposta erroneamente versata nel 1981.

Tale diritto, però, non sarebbe stato azionabile, essendo già

decorso, - alla stregua del disposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 602

del 1973 - il termine di diciotto mesi per proporre l'istanza di

rimborso, poiché detta norma ne fissa il dies a quo dal giorno del

versamento dell'imposta indebitamente pagata. Viceversa, la

declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 38 in

questione, - nella parte in cui fissa, "anche quando i presupposti di

legge del rimborso si siano maturati successivamente", la decorrenza

del termine dal giorno del versamento dell'imposta, - renderebbe

tempestiva la proposizione del giudizio a quo, con la conseguente

rilevanza della questione proposta.

Tale prospettazione, peraltro, è del tutto erronea, in quanto nel

caso di specie i presupposti di legge per il rimborso non si sono

verificati successivamente alla scadenza del termine fissato

dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma sono coevi al pagamento,

per la sua natura d'"indebito" ab origine, avendo il contribuente

corrisposto un'imposta non dovuta in relazione al periodo di

riferimento dell'erogazione. Si poteva quindi chiederne la

restituzione immediatamente ed è circostanza di mero fatto,

irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità, la cognizione

del carattere "indebito" della prestazione soltanto a seguito

dell'accertamento tributario.

La eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della

norma impugnata, nei sensi indicati dal giudice remittente, è

pertanto ininfluente nel giudizio a quo; ne consegue

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli

artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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