Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuita'. L'iscrizione e' facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui all'articolo 17, comma 2, una penalita' pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati. I periodi di inattivita' professionale non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano dovuti a:

  • a)inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
  • b)permanenza all'estero per motivi di studio;
  • c)mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Durante i periodi di inattivita' professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 11 e 12. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattivita', rivalutato a norma dell'articolo 17, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 11, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 12, rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sara' assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art24 · fonte del testo

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