Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22

della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense) e 6 penultimo comma, della legge 5 luglio 1965 n. 798 promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1981 dal Pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Pera Giuseppe e Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 731 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Di Sabato Franco e altri e Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n.

367 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra De Luca Tamajo Raffaele ed altri e

Cassa nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta

al n. 368 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Pretore di Cremona nel

procedimento civile vertente tra Guarneri Attilio e Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 535 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Scognamiglio Renato ed altri e Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n.

43 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 31 dicembre 1982 dal Pretore di Fermo nel

procedimento civile vertente tra Bartolomei Franco e Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori iscritta al n. 314 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Pera Giuseppe, della Cassa

nazionale previdenza Avvocati e Procuratori, di Di Sabato Franco ed

altro, di Bruno Balletti ed altri, di Raffaele De Luca Tamajo ed altri,

di Scognamiglio Renato ed altri nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita per Raffaele De Luca

Tamajo ed altri, Filippo Satta per Scognamiglio Renato ed altri,

Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berliri per la Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato

Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile, promosso dal prof.

Giuseppe Pera nei confronti della Cassa nazionale di previdenza per

Avvocati e Procuratori e avente ad oggetto la sussistenza o meno

dell'obbligo di iscrizione alla suddetta Cassa per l'esercente la

professione forense che sia già iscritto, in qualità di docente

universitario, ad altra forma di previdenza obbligatoria, il Pretore di

Lucca, su iniziativa dell'istante, ha sollevato, con ordinanza 17

ottobre 1981 (reg. ord. n. 731/1981), in riferimento agli artt. 2, 3 e

38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge

20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui pone l'obbligo di

iscrizione alla Cassa previdenziale forense per gli esercenti la

professione legale che siano anche docenti universitari.

Ha rilevato, al riguardo, il Pretore che l'iscrizione coattiva alla

Cassa di previdenza forense del professionista, che già sia iscritto a

forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro

subordinato, si traduce in una duplicazione di oneri e di tutela

esulante dai principi costituzionali contenuti negli artt. 2 e 38, i

quali vieterebbero l'iscrizione dello stesso soggetto a più gestioni

pensionistiche obbligatorie.

Ad avviso del Pretore, il detto obbligo di doppia iscrizione non

può trovare giustificazione nel dovere di solidarietà di categoria -

da ritenere soddisfatto con il versamento del contributo integrativo di

cui all'art. 11, legge n. 576 del 1980 - e concreta, altresì, se

rapportato all'esclusione di siffatto obbligo per gli avvocati iscritti

agli elenchi speciali, che esercitano la professione nell'ambito di un

rapporto d'impiego, nonché per altri professionisti (legge n. 127 del

1980, per le ostetriche e legge n. 6 del 1981, per gli ingegneri e

architetti), una violazione del principio di uguaglianza, per la

diversità di disciplina esistente tra soggetti appartenenti a diverse

categorie professionali.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non

fondata.

Premesse considerazioni circa l'autonomia di ogni singolo sistema

previdenziale concernente una categoria di lavoratori e circa la

discrezionalità del legislatore nel disciplinare il sistema stesso in

relazione alle concrete esigenze, anche di natura finanziaria, delle

singole Casse, l'interventore ha dedotto che l'obbligo di iscrizione

alla Cassa forense, per i professionisti già iscritti, in dipendenza

di un rapporto di lavoro subordinato, ad altra forma di previdenza

obbligatoria, trova ragionevole giustificazione nell'obiettivo

svolgimento, da parte di questi, di due attività lavorative distinte e

autonome e realizza quel principio di solidarietà previdenziale che

deriva dagli artt. 2 e 38 Cost..

Si è costituito in giudizio il prof. Pera, il quale,

sostanzialmente, ha aderito alle argomentazioni svolte dalla ordinanza

di rimessione.

Si è costituita, altresì, la Cassa nazionale di previdenza e

Assistenza per gli Avvocati e Procuratori, la quale, nel chiedere che

la questione di costituzionalità venga dichiarata non fondata, ha

rilevato, tra l'altro, come il sistema previdenziale forense si ponga

in armonia con il principio di solidarietà, all'interno di singole

categorie professionali, desumibile dall'art. 38 Cost., nonché con la

tendenza dei moderni sistemi pensionistici a rapportare i trattamenti

previdenziali, e i conseguenti oneri contributivi, ai livelli

reddituali raggiunti dal soggetto interessato nell'espletamento

dell'attività lavorativa.

Nel corso del giudizio hanno presentato memorie il Prof. Pera e la

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Quest'ultima ha

sottolineato, fra l'altro, la natura lato sensu tributaria dei

contributi previdenziali.

2. - Nel corso di procedimenti civili instaurati dal prof. Franco

Di Sabato e da altri docenti universitari - procedimenti riuniti -

nonché dal Prof. Raffaele De Luca Tamajo e da altri, docenti

universitari o insegnanti nelle scuole medie statali - procedimenti

anche essi riuniti - nei confronti della Cassa nazionale di previdenza

per Avvocati e Procuratori, è stata sollevata, su iniziativa degli

istanti, dal Pretore di Napoli, con due ordinanze di eguale contenuto

del 26 gennaio 1982 (reg. ord. nn. 367 e 368 del 1982), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, legge 20 settembre 1980, n.

576, sempre nella parte in cui pone l'obbligo di iscrizione alla Cassa

previdenziale forense per il professionista già iscritto ad altra

forma di previdenza obbligatoria, in quanto docente nell'università o

nelle scuole medie statali, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 53

della Costituzione.

Nelle due ordinanze, dopo aver svolto, in relazione al denunciato

contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., argomentazioni sostanzialmente

analoghe a quelle del Pretore di Lucca, il Pretore di Napoli ha

riferito il dubbio di costituzionalità della normativa previdenziale

forense anche all'art. 41 Cost., in quanto la disciplina in questione

limiterebbe illegittimamente la libertà economica, e all'art. 53

Cost., in quanto la detta disposizione costituzionale collega l'obbligo

tributario del cittadino alla sua capacità contributiva e non già

all'appartenenza a una determinata categoria professionale.

In entrambi i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale - nel chiedere che le

questioni di costituzionalità vengano dichiarate non fondate per

considerazioni analoghe a quelle svolte nell'atto di intervento nel

giudizio promosso dal Pretore di Lucca - ha dubitato, altresì, della

prospettata natura tributaria dei contributi previdenziali.

In entrambi i giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti

alcuni dei ricorrenti nei giudizi a quibus. Con gli atti di

costituzione e con successive memorie essi hanno dedotto, in primo

luogo, che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal

Pretore possono essere superate da un'interpretazione dell'impugnato

art. 22 nel senso dell'insussistenza degli obblighi della previdenza

forense per il professionista già iscritto ad altra forma di

previdenza obbligatoria. Nel presupposto della sussistenza degli

obblighi in parola, i ricorrenti hanno ribadito la denunciata

incostituzionalità, evidenziando, tra l'altro, la particolare

onerosità della disciplina normativa in questione ove rapportata ai

ristretti vantaggi', in relazione anche alle condizioni di acquisto del

diritto ai trattamenti pensionistici, conseguibili dai professionisti

che solo ad età avanzata comincino ad esercitare attività forense.

Sempre nel presupposto dell'operatività degli obblighi della

previdenza forense, hanno prospettato altri profili di illegittimità

della norma impugnata in riferimento agli artt 2, 4 e 35, comma primo,

Cost.

Anche la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per Avvocati e

Procuratori si è costituita in entrambi i giudizi, chiedendo che le

questioni vengano dichiarate non fondate. Con gli atti di costituzione

e con successive memorie, nel porre in rilievo il carattere

mutualistico del sistema previdenziale forense, essa ha negato la

necessità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di

qualsiasi corrispettività tra oneri contributivi e prestazioni

previdenziali e, per il resto, ha svolto considerazioni sostanzialmente

analoghe a quelle contenute nell'atto di costituzione nel giudizio

promosso dal Pretore di Lucca.

3. - Questione di legittimità costituzionale, di contentuto

analogo alle precedenti, dell'art. 22, legge n. 576 del 1980, è stata

sollevata, su iniziativa della parte ricorrente, anche dal Pretore di

Cremona con ordinanza 28 aprile 1982 (reg. ord. n. 535 del 1982) nel

corso di un giudizio civile promosso dal prof. Attilio Guarneri nei

confronti della Cassa previdenziale forense.

Nella detta ordinanza, peraltro, il sospetto di incostituzionalità

è stato riferito, oltre che agli artt. 3, 38 e 41 Cost., anche al

parametro di cui all'art. 42 Cost. ed esteso all'art. 6, penultimo

comma, legge n. 798 del 1965, in quanto dall'eventuale illegittimità

della iscrizione obbligatoria alla Cassa forense deriverebbe

l'illegittimità della pensione dalla stessa erogabile.

L'ordinanza di rimessione ha censurato la posizione di vantaggio,

anziché quella di svantaggio, in cui la ritenuta sussistenza della

doppia iscrizione a regimi previdenziali si risolverebbe, attesa la

possibilità per il professionista di ricevere un doppio trattamento

pensionistico.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri e si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza per Avvocati e Procuratori, i quali hanno svolto

argomentazioni analoghe a quelle contenute negli atti depositati nei

giudizi promossi dai Pretori di Lucca e Napoli, mentre non si è

costituito il prof. Guarneri.

La Cassa previdenziale forense ha depositato anche memoria

aggiunta.

4. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, legge

20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della

Costituzione, è stata sollevata, su iniziativa delle parti ricorrenti,

anche dal Pretore di Roma, con ordinanza 26 novembre 1982 (reg. ord. n.

43 del 1983), del corso dei giudizi civili riuniti promossi dal prof.

Renato Scognamiglio e altri nei confronti della Cassa nazionale di

previdenza e assistenza per Avvocati e Procuratori.

L'ordinanza di rimessione si è limitata a richiamare e a riportare

la motivazione di altra ordinanza di rimessione a questa Corte di

analoga questione di costituzionalità (Pretore Lucca 17 ottobre 1981,

reg. ord. 731/ 1981), senza alcun riferimento alla fattispecie oggetto

del giudizio a quo.

Si sono costituiti in giudizio sia i ricorrenti che la Cassa

previdenziale forense, i quali hanno presentato memorie aggiunte, ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,

legge 20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e

53 della Costituzione, è stata, infine, sollevata, su iniziativa della

parte ricorrente, anche dal Pretore di Fermo, con ordinanza 31 dicembre

1982 (reg. ord. n. 314 del 1983), nel corso di un procedimento civile

promosso dal prof. Franco Bartolomei nei confronti della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza per Avvocati e Procuratori.

L'ordinanza di rimessione ha esposto argomentazioni analoghe a

quelle svolte dagli altri giudici a quibus, precisando, tra l'altro,

come l'obbligo di doppia iscrizione e il conseguente onere contributivo

alla Cassa forense non possano trovare giustificazione nel richiamo al

dovere di solidarietà, da ritenere soddisfatto mediante il versamento

del contributo oggettivo.

In questo giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, né si è costituito il prof. Bartolomei.

La Cassa di previdenza forense, nel costituirsi e nel depositare,

altresì, memoria aggiunta, ha svolto argomentazioni analoghe a quelle

adottate nei precedenti giudizi. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di cui alle sei ordinanze indicate in epigrafe

sono in parte identiche e in parte connesse, giacché tutte concernono

la legittimità costituzionale, sia pure in riferimento a parametri

diversi, della medesima norma: quella racchiusa nell'art. 22 della

legge 20 settembre 1980, n. 576 in materia di previdenza forense (con

l'ordinanza del Pretore di Cremona del 28 aprile 1982 è impugnato, ma

solo per ritenuto collegamento, anche l'art. 6, comma penultimo, della

legge 5 luglio 1965, n. 798). Pertanto i relativi giudizi vanno

riuniti e definiti con un'unica sentenza.

2. - L'ordinanza di rimessione del Pretore di Roma del 26 novembre

1982 non contiene alcun elemento che consenta di ricostruire, e quindi

di controllare, la valutazione, da parte di quel giudice, della

rilevanza nel giudizio davanti ad esso delle questioni sollevate.

Infatti, a differenza dalle altre ordinanze, questa manca persino di un

riferimento purché sia agli estremi di fatto della controversia.

Le questioni poste con la detta ordinanza vanno pertanto dichiarate

inammissibili.

3. - La norma, contenuta nell'art. 22, comma primo, della legge 20

settembre 1980, n. 576, definisce l'operatività del sistema della

previdenza forense assoggettando agli obblighi di iscrizione alla Cassa

nazionale degli Avvocati e Procuratori e di versamento dei relativi

contributi tutti gli esercenti con continuità la professione forense.

Ed essa è sospettata di illegittimità sotto vari profili, in quanto

comprende nella propria previsione (o almeno non esclude da essa)

quegli esercenti i quali siano contemporaneamente inseriti in un altro

sistema previdenziale obbligatorio, e in particolare, i docenti nelle

università o negli istituti di istruzione media, soggetti al sistema

previdenziale istituito per i dipendenti dallo Stato. È stato

anzitutto sostenuto che la norma impugnata, nonostante l'assoluta

latitudine della sua formulazione quanto all'obbligo di iscrizione, è

suscettiva di interpretazione, asseritamente conforme alla

Costituzione, nel senso di non riferirsi ai professionisti suindicati.

Ciò evidentemente al fine di sollecitare una sentenza interpretativa

di rigetto.

Una siffatta pronuncia richiederebbe, peraltro, secondo

l'orientamento di questa Corte, che l'interpretazione asseritamente

conforme a Costituzione fosse universalmente accolta o almeno

prevalente nella giurisprudenza dei giudici chiamati ad applicarla e,

soprattutto, della Corte di cassazione (diritto vivente).

Ma tale ipotesi qui non si verifica, perché la giurisprudenza di

merito non è concorde, mentre la Corte di cassazione sembra orientata

nel senso di ritenere che la norma comprenda nella propria previsione

anche i professionisti suindicati (sentenze Corte di cassazione n. 4091

del 1981 e n. 299 del 1968). Sicché non vi è ragione di discostarsi

dalla interpretazione dei giudici a quibus e di negare ingresso alle

sollevate questioni di legittimità costituzionale.

4. - Le questioni principali vanno raggruppate per norme parametro

e sottoposte a esame congiunto, in quanto esse sono, pur nella

pluralità dei parametri invocati, intimamente collegate.

Naturalmente l'esame va circoscritto alle questioni come sollevate

dai giudici a quibus.

5. - La questione, avente (nell'ordine logico e nella economia

delle motivazioni delle ordinanze di rimessione) carattere di

centralità, è se la norma di cui all'art. 22, comma primo, della

legge n. 576 del 1980, dal contenuto dinanzi descritto, in quanto

prescrive l'operatività nei confronti dei medesimi soggetti di due

sistemi previdenziali obbligatori, importi una duplicazione di tutela

previdenziale (obbligatoria) in contrasto con l'art. 38 Cost.

(ordinanze del Pretore di Napoli del 26 gennaio 1982 e ordinanza del

Pretore di Cremona del 28 aprile 1982), ovvero in pari tempo con l'art.

38 e con l'art. 2 Cost. (ordinanza del Pretore di Lucca 17 ottobre 1981

e ordinanza del Pretore di Fermo 31 dicembre 1982).

Della denunciata duplicazione di trattamento previdenziale, in

alcune ordinanze di rimessione, è sottolineato l'aspetto passivo di

eccesso di onerosità contributiva, tenuto conto della limitatezza dei

vantaggi e della consistenza degli inconvenienti, che il sistema offre

e, rispettivamente, arreca ai professionisti considerati. Ovvero, e

meglio, l'aspetto di eccesso nella individuazione del contenuto dei

doveri di solidarietà sociale enunciati dall'art. 2 Cost. e precisati

nel senso della previdenza sociale dall'art. 38 Cost. (ordinanza del

Pretore di Fermo, che prospetta la violazione congiunta dei due

precetti; ordinanze del Pretore di Napoli, che prospettano la

violazione del solo art. 38 Cost. in un contesto di lamentato generale

sfavore per il professionista - docente).

In alcune delle ordinanze l'eccesso di solidarietà è visto in

ciò, che i doveri a questa inerenti sarebbero già soddisfatti col

pagamento dei contributi "oggettivi" (ordinanza del Pretore di Fermo) e

dei contributi "integrativi" (ordinanza del Pretore di Lucca).

In altre ordinanze sono messi in luce sia l'aspetto passivo che

l'aspetto attivo, inteso questo come eccesso di tutela (ordinanza del

Pretore di Lucca, che prospetta distintamente la violazione dell'art. 2

Cost. per il primo aspetto e quella dell'art. 38 Cost. per il secondo;

ordinanza del Pretore di Cremona, che prospetta la violazione del solo

art. 38 Cost. ravvisando un eccesso di oneri previdenziali per la

collettività e un eccesso di tutela per i professionisti docenti).

L'eccesso di tutela è visto evidentemente in relazione al fatto

che ai professionisti considerati è già assicurato in prospettiva un

trattamento pensionistico, quello dei dipendenti statali, e al concetto

che la garanzia di un trattamento pensionistico ulteriore sarebbe

ingiustificata alla luce di un principio definibile come quello del

minimo mezzo previdenziale.

Come è stato accennato, la questione è posta da una delle

ordinanze (quella del Pretore di Cremona), relativamente oltre che al

detto art. 22 della legge n. 576 del 1980, all'art. 6, comma

penultimo, della legge 5 luglio 1965, n. 798, ammissivo del cumulo fra

trattamento pensionistico della previdenza forense e trattamento

pensionistico dei dipendenti dallo Stato, la cui illegittimità sarebbe

conseguenziale a quella dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980.

6. - All'inosservanza dell'asserito divieto di duplicazione,

divieto che riflette in positivo un supposto precetto di unicità della

tutela previdenziale per ogni soggetto in quanto considerato come

appartenente a una data categoria e, in prospettiva, di unicità della

detta tutela fra le varie categorie, si connettono, secondo le

ordinanze di rimessione, due distinti ordini di violazioni del

principio di eguaglianza (art. 3 Cost).

Un primo ordine di violazioni si concreterebbe in una disparità di

trattamento fra soggetti all'interno della categoria forense, e quindi

in una contraddizione interna del relativo sistema previdenziale.

Nei confronti di soggetti i quali versano (si afferma) in

situazioni reciprocamente identiche - come i detti esercenti la

professione rivestiti della qualità di docenti alle dipendenze dallo

Stato da un lato, e dall'altro gli Avvocati e i Procuratori iscritti in

elenchi speciali, esercenti la professione nell'ambito di un rapporto

di impiego - sarebbe adottato un regime differenziato, assoggettandosi

quelli (art. 22, comma primo, della legge n. 576 del 1980) e non

assoggettandosi invece, questi (art. 22, comma quinto, della stessa

legge) agli obblighi previdenziali (ordinanza del Pretore di Lucca).

Il secondo ordine di violazione del principio di eguaglianza si

concreterebbe in una disparità di trattamento fra soggetti in

posizione analoga a seconda delle categorie di appartenenza e dei

relativi sistemi previdenziali, e quindi in una contraddizione, per

così dire, "esterna" del sistema considerato.

E la disparità di trattamento consisterebbe in ciò, che gli

esercenti la professione forense rivestiti della qualità di docenti

alle dipendenze dallo Stato sono assoggettati alla previdenza forense,

mentre per gli esercenti altre professioni rivestiti dell'anzidetta

qualità il sistema previdenziale della categoria professionale (in

particolare la legge n. 6 del 1981 per gli ingegneri e gli architetti)

esclude la propria operatività (ordinanza del Pretore di Lucca,

ordinanze del Pretore di Napoli, ordinanza del Pretore di Fermo,

ordinanza del Pretore di Cremona; secondo l'ordinanza del Pretore di

Fermo la disparità sembrerebbe in danno, secondo l'ordinanza del

Pretore di Cremona a vantaggio dei primi).

7. - L'esame delle questioni così poste non può prescindere dalla

collocazione del sistema della previdenza forense nella tipologia dei

sistemi previdenziali.

Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1984, ha osservato come,

in riferimento all'esperienza italiana - pur tenendosi conto della

individualità di ogni sistema (sentenze Corte cost. n. 91 del 1972 e

n. 62 del 1977) e della gradualità con la quale, in questa materia, i

tipi sono realizzati (sentenze Corte cost. n. 65 del 1979, n. 128 del

1973) - sia possibile enucleare due tipi ai quali i singoli sistemi

sono riconducibili sulla base dei loro caratteri prevalenti: quello,

prevalso soprattutto in passato, definibile come "mutualistico" e

quello, che tende a prevalere nel presente, definibile come

"solidaristico".

Di tali due tipi - ha affermato la Corte - il primo si caratterizza

per la riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri

previdenziali all'esigenza della divisione del rischio fra gli esposti,

e per la rigorosa proporzionalità (inspirata allo schema

sinallagmatico fra premi e indennità proprio dell'assicurazione

privata) fra contributi e prestazioni previdenziali. Mentre il secondo

si caratterizza per la riferibilità dell'assunzione dei fini e degli

oneri previdenziali a principi di solidarietà (secondo il modello

della sicurezza sociale) sia pure operanti all'interno della categoria,

e per l'irrilevanza della proporzionalità fra contributi e prestazioni

previdenziali, essendo considerati i primi unicamente quali mezzo

finanziario della previdenza sociale, - che è prelevato fra tutti gli

appartenenti alla categoria in ragione della loro capacità

contributiva - ed essendo considerate le prestazioni quale strumento

per l'attuazione concreta dei fini della previdenza stessa.

Ha ancora rilevato questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1984,

che la qualificazione del sistema previdenziale forense era stata già

operata con la precedente sentenza della Corte medesima n. 62 del 1977,

la quale, anche se in riferimento alla disciplina recata dalla

previgente legge 22 luglio 1975, n. 319, aveva ricondotto il sistema in

parola al tipo solidaristico e ne aveva affermato in tal modo la

rispondenza agli artt. 2 e 38 Cost..

8. - Questa Corte ha ritenuto, sempre con la sentenza n. 132 del

1984, che la qualificazione e la valutazione positiva allora operate

vadano confermate, considerando fra l'altro che sarebbe incongruo

ricondurre al tipo mutualistico, anziché al tipo solidaristico, la

previdenza forense, così come le altre previdenze concernenti

professioni intellettuali, per ciò che esse sono organizzate sulla

base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive

attività tipiche, e secondo criteri di accentuata autonomia

strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all'assicurazione

generale obbligatoria e alle previdenze dell'impiego pubblico.

Al riguardo ha osservato che si tratta di scelte le quali sono

compatibili con l'idea di solidarietà e anzi ne rappresentano una

specificazione giustificata dal pluralismo che informa il nostro

ordinamento: pluralismo che ammette solidarietà operanti nell'ambito

di collettività minori.

9. - Ha quindi precisato questa Corte, sempre con la sentenza n.

132 del 1984, che la qualificazione e la valutazione formulate con la

precedente sentenza n. 62 del 1977 per il sistema quale risulta dalla

legge n. 319 del 1975, non hanno ragione di mutare per il sistema quale

risulta dalla vigente legge n. 576 del 1980, non essendovi motivo

idoneo a far ritenere che con quest'ultima legge il sistema sia stato

rimodellato, almeno in parte, sul tipo mutualistico o addirittura sullo

schema proprio dell'assicurazione privata.

Ha considerato in proposito questa Corte:

a) che non è decisiva la restituzione dei contributi disposta a

favore degli iscritti che non abbiano maturato il diritto a pensione

(art. 21, legge n. 576 del 1980), perché essa non importa

necessariamente la corrispettività fra contributi e pensioni, ma

soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà

posti comunque a carico di tutti gli iscritti.

b) che neppure è decisiva la sostituzione, a una pensione eguale

per tutti nell'ammontare, di una pensione "retributiva", cioè

commisurata a una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi

professionali, giacché con tale criterio, (accolto del resto anche

nell'assicurazione generale obbligatoria), la pensione non è stata

resa proporzionale né tanto meno corrispettiva ai contributi, ma è

stata adeguata allo stato di bisogno.

c) che è addirittura irrilevante la sostituzione, per quanto

concerne il prelievo e la destinazione dei contributi, al criterio

della "capitalizzazione", del criterio della "ripartizione", giacché

il nuovo criterio è del tutto conforme al principio di solidarietà,

in quanto elimina ogni collegamento fra contributi versati e pensioni

percepite dagli stessi soggetti, anche se considerati collettivamente

(come dalla legge n. 319 del 1975).

10. - La qualificazione di appartenenza al tipo solidaristico del

sistema previdenziale forense dà ragione della denunciata operatività

di esso e degli obblighi previdenziali così imposti anche ai

professionisti considerati.

Se i detti obblighi previdenziali non sono legati all'esigenza

della divisione del rischio né tanto meno sono inseriti in una

relazione di corrispettività con i benefici previdenziali del sistema,

ma costituiscono doveri di solidarietà nell'ambito della categoria

professionale, si comprende come essi gravino, in modo generalizzato e

incondizionato, su tutti i membri della categoria, compresi coloro i

quali, per particolari situazioni soggettive, non possano conseguire

con certezza, o per intero, i benefici previdenziali del sistema

considerato, ovvero non abbiano comunque necessita né intenzione di

avvalersene. essendo destinatari di analoghi vantaggi altrimenti

assicurati.

Appaiono pertanto in sostenibili già per la loro impostazione,

ripugnante all'ottica solidaristica del sistema, le censure di eccesso

di onerosità, e quelle connesse di disparità di trattamento in danno

dei professionisti considerati, di cui ai nn. 5 e 6.

11. - Non vale dunque argomentare, quanto all'onerosità (scritti

defensionali relativi alle ordinanze del Pretore di Napoli 26 gennaio

1982), dallo svantaggio, in termini di ristrettezza (nelle condizioni

d'acquisto) dei benefici previdenziali conseguibili, derivante ai

docenti universitari pubblici impiegati dalla tardività

dell'iscrizione alla Cassa previdenziale, tardività connessa col fatto

che in precedenza era fatto loro divieto di esercitare la professione,

e quindi di iscriversi alla Cassa, in pendenza del rapporto d'impiego

pubblico.

Così come non vale argomentare dagli inconvenienti (ottenimento

del rimborso dei soli contributi falcidiati dalla svalutazione

monetaria nel caso di cessazione della attività professionale e

necessità del versamento di nuovi contributi rivalutati per

ricostituire la continuità del rapporto previdenziale nel caso di

ripresa attività, con conseguente disincentivazione di una mobilità

altrimenti consentita) ai quali vanno incontro i docenti che vogliano

alternare, dopo la legge n. 382 del 1980, l'insegnamento e l'esercizio

della professione.

Né vale argomentare, quanto alla solidarietà, che i doveri ad

essa inerenti sono già soddisfatti mediante il versamento del

contributo "oggettivo" (ordinanza del Pretore di Fermo), ovvero

mediante il versamento del contributo "integrativo" (ordinanza del

Pretore di Lucca).

Di codesti due ultimi assunti, il primo, che sembra alludere ai

contributi di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798,

è infondato, perché tali contributi gravano in definitiva sugli

utenti del servizio giudiziario (sentenza di questa Corte n. 23 del

1968) e pertanto non sono riferibili alla solidarietà di categoria.

Il secondo assunto, che allude all'art. 11 della legge n. 576 del

1980, è del pari infondato perché , oltre a non tener conto che anche

i contributi integrativi, in quanto ripetibili, finiscono per gravare

su soggetti estranei alla categoria professionale e quindi non astretti

dalla relativa solidarietà, poggia su un erroneo presupposto: che

cioè solo tali contributi, e non anche quelli "soggettivi" (e ogni

altro), siano disancorati dalla corrispettività con la pensione.

E, simmetricamente, appaiono insostenibili, per esserne

l'impostazione ripugnante all'ottica solidaristica, le censure volte a

rappresentare operatività del sistema nei confronti dei professionisti

considerati come un eccesso di tutela e pertanto come causa di

disparità di trattamento a loro favore. Ivi compresa e anzi con

particolare evidenza, atteso il suo valore sintomatico del vizio di

impostazione, la censura (ordinanza del Pretore di Cremona) diretta a

coinvolgere la norma, contenuta nell'art. 6, comma penultimo, della

legge n. 798 del 1965, ammissiva del cumulo della pensione forense con

altra pensione (cfr. del resto la prospettiva della giurisprudenza di

questa Corte, secondo la quale la legittimità del cumulo delle

pensioni o della pensione e dei trattamenti retributivi va apprezzata

soltanto alla stregua della adeguatezza del trattamento pensionistico

allo stato di bisogno: sentenze di questa Corte n. 275 del 1976, n. 30

del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963).

Valgono, in definitiva, per tali censure, e vanno pertanto ribadite

e anzi riformulate in termini più generali, le conclusioni raggiunte

dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, secondo le quali

"l'assunto di irrazionalità ai sensi dell'art. 3 Cost. del sistema

vigente" (della previdenza forense, risultante dalla legge n. 319 del

1975 e, ora, dalla legge n. 576 del 1980) "per mancata proporzionale

corrispondenza tra oneri personali contributivi e misura della

pensione, non è accoglibile".

12. - Indipendentemente dall'inconciliabilità delle

argomentazioni, addotte a sostegno della denunciata illegittimità

costituzionale, con il carattere solidaristico della previdenza

forense, non è condivisibile la tesi, posta a base delle censure di

cui ai nn. 5 e 6, che l'osservanza degli artt. 2 e 38 Cost. imponga in

ogni caso a un sistema previdenziale di categoria, e in particolare a

quello forense, di escludere la propria operatività nei confronti di

soggetti, pur rientranti nella categoria e svolgenti le attività alle

quali esso si riferisce, sol che siano assoggettati ad altro sistema

previdenziale.

Al riguardo è necessario distinguere fra l'ipotesi di due

concorrenti sistemi previdenziali entrambi riferiti alla medesima

attività lavorativa considerata tractu temporis e l'ipotesi di due

concorrenti sistemi previdenziali riferiti ciascuno a una di due

attività lavorative non omogenee e pertanto ontologicamente distinte

(anche se contemporanee): ipotesi, le quali non versano fra loro, come

non versano le rispettive regolamentazioni normative se differenziate,

nel rapporto che intercorre fra regola ed eccezione.

Solo rispetto alla prima ipotesi ha senso parlare di duplicazione

di tutela e quindi porsi, con riferimento al sistema previdenziale

considerato, il problema se, nella concorrenza di altra forma di

previdenza obbligatoria assistita da finanziamento pubblico, il sistema

debba o non debba, ovvero possa o non possa legittimamente escludere la

propria.

Per quanto concerne la previdenza forense, rientra nella prima

ipotesi il caso di un'unica attività professionale svolta in regime di

impiego pubblico, caso previsto dall'art. 22, comma quinto, della legge

n. 576 del 1980, che adotta per esso la soluzione della esclusione

della operatività del sistema.

Di tale soluzione, della cui doverosità o legittimità qui non si

discute, non può, d'altronde, predicarsi il carattere di regola

generale, né tanto meno quello di soluzione imposta dall'art. 38 Cost.

anche per i casi non rientranti nell'ipotesi medesima.

Nella seconda ipotesi invece - nella quale rientra, sotto l'aspetto

della contemporanea operatività di due tutele riferite a due attività

ontologicamente diverse perché non omogenee, anche se contemporanee,

l'ipotesi dell'esercente (in regime di lavoro autonomo) la professione

forense, che svolga (in regime di dipendenza pubblica) attività di

insegnamento - è fuori di proposito parlare di duplicazione di tutele,

e, quindi, porsi il problema suindicato.

Del resto, a volere non solo trascurare la inconciliabilità delle

suddette argomentazioni con l'ottica solidaristica del sistema, ma

addirittura seguire per un momento la linea di esse, non può non

considerarsi che - stante la già rilevata autonomia dei sistemi

previdenziali "professionali" - non è previsto alcun meccanismo per

assicurare la tutela previdenziale dell'attività professionale forense

nell'altro sistema speciale o generale concorrentemente operativo. Ad

esempio non trova applicazione la "ricongiunzione" prevista dalla legge

7 febbraio 1979, n. 29 sulla pensione unica, che riguarda i soli

periodi assicurativi che possano esser fatti valere nelle gestioni

sostitutive, esclusive (della) ed esonerative dalla assicurazione

generale obbligatoria e nelle gestioni speciali INPS. Mentre il

riscatto ai fini del trattamento pensionistico statale è previsto per

la limitata ipotesi dei periodi di iscrizione ad albi professionali,

che siano richiesti per l'ammissione al servizio, ex art. 13 del T. U.

29 dicembre 1973, n. 1092. Così come, d'altro canto, non è previsto

alcun meccanismo per dare protezione nel sistema previdenziale forense

ad altre attività disomogenee, contemporanee o no, dello stesso

soggetto.

14. - Se così è, non si vede come l'atteggiamento adottato dal

sistema previdenziale nel caso dell'esercente la professione forense

che svolga attività di insegnamento possa ritenersi in violazione di

quella sorta di principio del minimo mezzo previdenziale, che alcune

delle ordinanze di rimessione sembrano voler trarre dagli artt. 2 e 38

Cost..

Come è stato prima osservato, non si ravvisa tale violazione, né

- attesi la radicale diversità dell'ipotesi di raffronto (ipotesi

concernente un'unica tutela per un'unica attività) e il nesso

razionale fra diversità di situazioni e diversità di regime - quella

dell'art. 3 Cost. denunciata in connessione con la prima, in

riferimento al contrasto del detto atteggiamento con quello assunto

dallo stesso sistema previdenziale forense rispetto al caso

dell'esercente la professione forense nell'ambito di un rapporto di

pubblico impiego (art. 22, comma quinto, della legge n. 576 del 1980).

Ma, per le considerazioni ora esposte, la violazione degli artt. 2

e 38 Cost. non si ravvisa neppure se il problema si pone, come va

posto, in riferimento al caso, in sé considerato, di due tutele per

due distinte attività.

Mentre per escludere la violazione dell'art. 3 Cost., in relazione

al fatto che opposta soluzione è stata adottata in analoga ipotesi dal

sistema previdenziale degli Ingegneri e Architetti con la legge 3

gennaio 1981, n. 6 (art. 21), anzi già con la precedente legge n. 1046

del 1971 (art. 2), è sufficiente dare atto della diversità di

situazioni derivanti dalla reciproca autonomia dei sistemi.

Non importa dunque chiedersi se la detta opposta soluzione sia più

fedelmente, o al contrario, meno fedelmente attuativa dell'art. 38

Cost.. Mentre si deve osservare che neanche di tale soluzione può

senz'altro predicarsi, come vorrebbero alcune ordinanze di rimessione,

il carattere di soluzione imposta dall'art. 38 Cost., cioè di

soluzione obbligata per l'attuazione di questo precetto costituzionale

e quindi quasi di parametro mediato di costituzionalità.

15. - Non è comunque esatto il presupposto dal quale vuol farsi

discendere la suddetta qualità del tertium comparationis, e cioè che

la soluzione adottata dalla legge sulla previdenza degli Ingegneri e

Architetti si inserisca in un indirizzo legislativo uniforme e univoco,

per definizione scaturente dagli artt. 2 e 38 Cost. nel senso voluto

dalle ordinanze di rimessione che vi si riportano. Argomento, codesto,

che viene dedotto, come è stato rilevato nel n. 6, anche per

denunciare una contraddizione "esterna" del sistema previdenziale

forense.

Anzitutto l'esclusione dell'operatività del sistema previdenziale

degli ingegneri e architetti per i professionisti i quali siano

assoggettati ad altro sistema previdenziale era già stata introdotta

con la legge 11 novembre 1971, n. 1046. Sicché non può argomentarsi

dai lavori preparatori della stessa legge n. 576 del 1980 e della legge

sulla previdenza degli Ingegneri e Architetti n. 6 del 1981, nei quali

(cfr. per i primi gli interventi svolti nella seduta 24 ottobre 1979,

comm. riun. Giust. e Lav. Camera) si enunciano propositi di

uniformazione, e, in prospettiva, di unificazione dei sistemi

previdenziali degli esercenti professioni intellettuali, per affermare

che proprio la disposizione in argomento (nella quale per di più la

legge n. 6 del 1981 si discosta dalla legge n. 576 del 1980) sia

dettata in attuazione di quei propositi.

Ma, anche ad ammettere che la soluzione in parola possa o debba

qualificarsi per i suoi obiettivi caratteri in riferimento a una linea

di tendenza nel senso ora indicato (dell'uniformazione e, per mezzo di

questa, dell'unificazione dei sistemi previdenziali in argomento), non

si può fare a meno di - constatare che né l'una (la soluzione come

supposta espressione della tendenza) né l'altra (la tendenza stessa)

risultano altrimenti attuate.

Per quanto attiene alla prima (cioè alla specifica soluzione),

essa, contrariamente a quanto si sostiene, non appare adottata, o

almeno non appare rigorosamente adottata, dalle norme sulla previdenza

rispettivamente dei geometri e delle ostetriche (art. 22, legge 20

ottobre 1982, n. 773; art. 3, legge 2 aprile 1980, n. 127), le quali

dispongono nel senso della facoltatività della doppia iscrizione.

Mentre la stessa soluzione non è adottata affatto dalle norme

concernenti la previdenza dei sanitari, notai, dottori commercialisti

(artt. 2 e 21 D.M. 29 ottobre 1977, per i farmacisti; artt. 10 e 21

D.Lg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e 2 D.M. 18 novembre 1981, per i

medici; art. 3, D.M. 26 aprile 1948, per i notai; art. 2, legge 3

febbraio 1963, n. 100 per i dottori commercialisti), le quali

dispongono tutte nel senso della obbligatorietà del sistema

previdenziale professionale considerato anche nel caso di concorrenza

per lo stesso soggetto, in relazione ad altre attività, di altro

sistema previdenziale.

Per quanto attiene alla generale tendenza sopra indicata, essa non

ha trovato affermazione in ordine ai sistemi previdenziali relativi

alle professioni intellettuali, giacché la legge 7 febbraio 1979, n.

29, sulla "pensione unica", che ne costituisce espressione, non si

estende ai detti sistemi ma solo, come è già stato osservato, alle

gestioni sostitutive, esclusive (della) ed esonerative dalla

assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali INPS

(artt. 1 e 2). Ed anzi nei detti sistemi, ivi compreso quello degli

ingegneri e architetti quale risultante dalla legge n. 6 del 1981, essa

non trova riscontro, attesa la rilevata mancanza di meccanismi

preordinati alla reciproca utilizzazione, o all'utilizzazione in un

sistema unico, dei contributi versati in ciascuno di essi.

Cosicché il ricorso a sistemi previdenziali afferenti a categorie

professionali diverse per reperirvi elementi di comparazione,

rivelatori di principi comuni traditi e di connesse ingiustificate

disparità, finisce anche qui e ora - o almeno qui e ora, cioè in

relazione alla questione che ci occupa e all'attuale stato della

normativa - per infrangersi contro la osservazione, più volte fatta da

questa Corte, che ogni sistema previdenziale presenta una propria

autonomia e che le rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di

principio, ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a

valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori del sistema

considerato (cfr. sentenze nn. 65 del 1979, 62 del 1977, 33 del 1975,

91 del 1972).

16. - Più breve discorso è sufficiente per fugare il sospettato,

pur formulato, che l'assoggettamento agli obblighi previdenziali dei

professionisti suindicati, se viene giustificato in riferimento alla

natura tributaria dei contributi, incorra nella violazione dell'art. 53

Cost., per essere l'obbligo contributivo fatto dipendere dalla mera

appartenenza a una categoria professionale, anziché, come prescritto

dal cennato precetto costituzionale, dalla capacità contributiva

(ordinanza del Pretore di Fermo e ordinanze del Pretore di Napoli).

Al riguardo è sufficiente osservare che la capacità contributiva

- alla quale va commisurata anche la imposizione contributiva afferente

alla previdenza forense (almeno per quanto riguarda il "contributo

soggettivo") - non è, nel detto sistema, desunta dalla mera

appartenenza alla categoria, ma è individuata sulla base

dell'esercizio della professione con continuità, e valutata sulla base

dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'IRPEF (artt. 10,

comma primo e 22, comma primo, della legge n. 576 del 1980).

17. - Così è dato agevolmente dissipare il sospetto, pur

avanzato, che l'assoggettamento agli obblighi previdenziali degli

esercenti la professione forense sopra indicati, non essendo sorretto

da ragioni valide sul piano della legittimità costituzionale, si

risolva in una ingiustificata limitazione della libertà economica, con

violazione dell'art. 41 (ordinanze del Pretore di Napoli e ordinanza

del Pretore di Cremona) e/o della proprietà, con violazione dell'art.

42 Cost. (ordinanza del Pretore di Cremona).

Al riguardo è sufficiente rifarsi alla giurisprudenza di questa

Corte (sentenza n. 54 del 1977), secondo la quale l'art. 41 Cost. ben

difficilmente si presta ad essere adottato come parametro della

legittimità costituzionale di norme concernenti la disciplina dei

professionisti intellettuali. Ed osservare come con le ordinanze di

rimessione non si adducano argomenti per incrinare la validità della

detta affermazione o per dimostrare che essa non si attaglia alla

disciplina della previdenza forense.

Ancor meno pertinente, poi, è il richiamo dell'art. 42 Cost., che

concerne la tutela della proprietà, a proposito di un non meglio

identificato diritto a non essere assoggettato a contribuzioni o, più

in genere, a prestazioni patrimoniali imposte da una legge che non sia

giustificata dall'attuazione di precetti costituzionali o, almeno, non

sia in contrasto con essi. Richiamo che, comunque, avrebbe acquistato

significanza soltanto nel caso di accoglimento delle, o di taluna

delle, altre censure finora esaminate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle sei ordinanze di cui in epigrafe,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576,

sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di

Roma con ordinanza del 26 novembre 1982; dichiara non fondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo,

della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Lucca con ordinanza del 17

ottobre 1981;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 53 Cost., dalle ordinanze del

Pretore di Napoli del 26 gennaio 1982 (rispettivamente reg. ord. n. 367

e n. 368 del 1982);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e dell'art. 6, comma

penultimo, della legge 5 luglio 1975, n. 798, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Cremona

del 28 aprile 1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in

riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza del Pretore

di Fermo del 31 dicembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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