Corte costituzionale

Ordinanza n. 845/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7,

10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del

sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze (n. 2) emesse il 12 e il 31 dicembre 1983 dal Pretore

di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Carinci Franco e

Lorenzetti Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza

Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 209 e 363 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 176 e 259 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Rausse Gian Pietro e la Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta

al n. 863 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza

e Assistenza Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna (R.O. n. 209/84) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10,

22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli

artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., per la

disparità di trattamento che si verifica tra i professori

universitari esercenti la professione forense, obbligati a

corrispondere i contributi alla Cassa Nazionale Previdenza e

Assistenza Avvocati e Procuratori in misura eguale agli altri liberi

professionisti (per es. architetti, ingegneri ecc.) che ne sono

esenti se sono già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in

dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in quanto,

subordinandosi la concessione della pensione di inabilità e di

invalidità di riversibilità alla continuativa iscrizione alla Cassa

da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età da

parte del singolo avvocato o procuratore, si limita, per una estesa

fascia di professionisti, ancorché assoggettata all'obbligo

contributivo, la possibilità giuridica di conseguire la relativa

prestazione con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

agli altri iscritti, mentre gli assoggettati a contribuzione

previdenziale non possono essere privati del diritto a conseguire la

prestazione prevista in generale per gli appartenenti alla categoria

(art. 38 Cost.) e la imposizione contributiva, per la sua natura

tributaria, va necessariamente rapportata con l'idoneità soggettiva

ed oggettiva alla contribuzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la

manifesta infondatezza e per la irrilevanza della questione;

che lo stesso Pretore di Bologna, con altra ordinanza (R.O. n.

363/84), ha sollevato identica questione di legittimità;

che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e

Procuratori, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la manifesta

infondatezza della questione; così come l'Avvocatura Generale dello

Stato, intervenuta anche in questo giudizio;

che anche il Tribunale di Milano (R.O. n. 863/1984) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n.

576 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in un giudizio

promosso da ricercatori universitari diretto ad ottenere la

cancellazione della iscrizione alla Cassa Nazionale, trattandosi di

pubblici dipendenti già soggetti ad assicurazione contro gli eventi

che generano le stesse situazioni di bisogno;

Considerato che questa Corte (sent. n. 133 del 1984) ha già

dichiarato non fondate identiche questioni in quanto il sistema

previdenziale forense è definibile come solidaristico per cui trova

adeguata giustificazione l'imposizione dei contributi anche ai

professionisti già iscritti ad altri regimi previdenziali

obbligatori (docenti universitari, pubblici impiegati);

che non è previsto nessun meccanismo per assicurare la tutela

previdenziale dell'attività professionale forense nel sistema

speciale o generale correntemente operativo;

che ogni sistema previdenziale ha una propria autonomia e che le

rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di principio, ad

accertamento di presupposti, a determinati fini, a valutazioni di

congruità di mezzi non estensibili fuori del sistema considerato;

che la capacità contributiva, alla quale va commisurata anche

l'imposizione contributiva afferente alla previdenza forense, non è

nel sistema desunta dalla mera appartenenza alla categoria ma è

individuata sulla base dell'esercizio della professione con

continuità e valutata sulla base dei redditi professionali

dichiarati ai fini dell'IRPEF;

che, non essendo stati addotti argomenti e motivi nuovi, non vi

è ragione di mutare la detta decisione;

che questa Corte, con ordinanza in data 5 novembre 1985, n. 279,

ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza della stessa

questione;

che, pertanto, la questione va ancora dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Pretore di

Bologna e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:845 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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