Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5, 7,

10, 22 e 26 della legge 20 settembre 1980, n. 567 (Riforma del sistema

previdenziale forense) promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1983

dal Pretore di Busto Arsizio, il 25 novembre 1983 dal Tribunale di

Milano, il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Torino, il 30 novembre 1983

dal Tribunale di Milano, il 1 dicembre 1983 dal Tribunale di Milano, il

15 novembre 1982 dal Pretore di Firenze e il 27 gennaio 1984 dal

Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente al n. 1074 del registro

ordinanze 1983, ai nn. 382, 397, 419, 849, 854 e 1143 del registro

ordinanze 1984, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

ai nn. 134, 259, 266 dell'anno 1984 e ai nn. 7 bis, 2 bis e 56 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Colombo Paolo Oliviero, di Sbisà

Giuseppe ed altri, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

Avvocati e Procuratori, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il

21 ottobre 1983 (R.O. n. 1074/83), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)

nella parte in cui dispongono che i pensionati che proseguono

l'attività forense debbono essere iscritti alla Cassa nazionale di

previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori con la

prospettiva di limitati benefici previdenziali, in riferimento agli

artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 Cost.;

che eguale questione è stata sollevata dal Pretore di Torino con

ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 (R.O. n. 397/84), in riferimento

agli stessi parametri costituzionali;

che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 25 novembre

1983 (R.O. n. 382/84), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 576/1980, in

quanto, malgrado l'obbligo della contribuzione, limitano i diritti

pensionistici per gli iscritti alla Cassa dopo il compimento di

quaranta anni d'età, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;

che il Tribunale di Milano, con le ordinanze emesse il 30 novembre

1983 (R.O. n. 419/84) ed il 1 dicembre 1983 (R.O. n. 849/84), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge n. 576/1980, nella parte in cui impone l'iscrizione alla Cassa

anche per i professionisti, come i professori universitari, già

iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in relazione agli

artt. 3 e 38 Cost.;

che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984

(R.O. n. 1143/84), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 22 della l. n. 576/1980, nella parte già

denunciata con le precedenti ordinanze nn. 419/1984 e 849/84, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; b) degli artt. 4, 5 e 7 della

stessa legge, nella parte già denunciata con l'ordinanza n. 382/84, in

riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;

che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 15 novembre 1982

(R.O. n. 854/84), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo,

della legge n. 576/1980, i quali prevedono, per il pensionato che

prosegue l'attività, nonostante l'imposizione del pagamento dei

contributi, il diritto, al compimento di almeno cinque anni di

iscrizione, ad un solo supplemento della pensione, in riferimento agli

artt. 3, capoverso, e 38 Cost.; b) degli artt. 10, comma primo, lett.

b), e 2, commi secondo e quinto, della legge n. 576/1980, in quanto

commisurano la contribuzione anche al reddito eccedente i quaranta

milioni, mentre assumono come base per il calcolo della pensione solo

la parte di reddito fino a quaranta milioni, in relazione all'art. 3

Cost.; c) dell'art. 26 della legge n. 576/1980, in quanto rende

applicabile il nuovo, più favorevole, regime pensionistico solo a

coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio del

secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in

tutti i giudizi, sollecitando la declaratoria di infondatezza delle

questioni;

che la parte privata Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore degli avvocati e procuratori si è costituita nei giudizi nn.

382, 397, 419, 849, 854 e 1143/84, sollecitando la declaratoria di

manifesta infondatezza delle questioni;

che nel giudizio n. 1074/83 si è costituita la parte privata avv.

Colombo, sollecitando invece la pronuncia di illegittimità delle

norme, mentre nel giudizio n. 419/84 si sono costituite le parti

private prof. Sbisà, Crespi ed altri, formulando eguale richiesta;

che in quest'ultimo giudizio le parti private prof. Sbisà, Crespi

e altri hanno depositato memoria illustrativa, chiedendo la rimessione

della causa alla pubblica udienza.

Considerato che per l'identità o connessione delle rispettive

questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che tutte le questioni sono state dichiarate non fondate da questa

Corte con le sentenze nn. 132 e 133 del 1984, mentre nelle ordinanze di

rimessione - ed è alla stregua delle sole ordinanze di rimessione che

va individuato il contenuto delle questioni di legittimità

costituzionale - non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte con le sentenze in parola;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza delle

questioni sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n.

576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38

Cost., dalle ordinanze del Pretore di Busto Arsizio del 21 ottobre 1983

e del Pretore di Torino del 24 gennaio 1983; degli artt. 4, 5 e 7 della

stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 25 novembre 1983, e, in

riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza dello stesso

Tribunale del 27 gennaio 1984; dell'art. 22 della stessa legge,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalle ordinanze del

Tribunale di Milano del 30 novembre 1983, del 1 dicembre 1983 e del 27

gennaio 1984; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della

stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38

Cost., dall'ordinanza del Pretore di Firenze del 15 novembre 1982;

dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo e

quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dalla detta ordinanza del Pretore di Firenze; dell'art. 26 della stessa

legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla detta

ordinanza del Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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