Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2

comma ottavo, 10, 22 e 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 settembre 1981 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Brattelli Florenzo e la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al

n. 751 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 75 del 1982;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1982 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Setti Federico e la Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 671 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 del 1983;

3) ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Carresi Franco e la Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 731 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 1983;

4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Ballarini Piero ed altri e la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al

n. 812 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;

5) tre ordinanze emesse il 25 maggio 1982 dal Pretore di Firenze

nei procedimenti civili vertenti tra Torricelli Raffaello ed altri,

Cardoso Vasco e Fabbrini Mario c/ la Cassa nazionale previdenza e

assistenza Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 5, 6 e 7 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 149 e 158 del 1983;

6) ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Amorth Leopoldo ed altri c/ la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al

n. 442 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 295 del 1983.

Visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale previdenza e

assistenza Avvocati e Procuratori, di Brattelli Florenzo, di Setti

Federico, di Angiola Sbaiz ed altri, di Torricelli Raffaello ed altri,

di Cardoso Vasco nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Federico Setti, per Setti; Angiola Sbaiz per se

stessa ed altri; Paolo Barile per Torricelli ed altri e per Cardoso

Vasco; Alessandro Pace e Claudio Berliri per la Cassa nazionale

previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori e l'e l'Avvocato dello

Stato Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Florenzo

Brattelli nei confronti della Cassa nazionale previdenza e assistenza

Avvocati e Procuratori per l'accertamento negativo di obblighi

contributivi, giudizio nel quale intervenivano altri professionisti, il

Pretore di Bari, con ordinanza del 23 settembre 1981 (Reg. ord. n.

751/1981) ha sollevato, su iniziativa degli istanti, questione di

illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20

settembre 1980, n. 576 per contrasto con gli artt. 3 cpv., 31, 33, 35 e

38 della Costituzione.

Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione si osserva: che

l'art. 10, comma 3 della legge sembra incorrere in irrazionalità e in

violazione del principio di eguaglianza là dove impone anche ai

pensionati per vecchiaia, che continuino l'esercizio professionale, il

pagamento dei contributi, sebbene per essi sia previsto unicamente un

supplemento della pensione liquidabile una volta sola, per di più

subordinato al compimento di un quinquennio di attività e di

contribuzione e ridotto alla metà (art. 2, comma ottavo, della legge);

che la normativa sembra incorrere in violazione dell'art. 38 Cost. in

quanto il pensionato, per un verso, è costretto a continuare

l'esercizio professionale a causa del ridotto ammontare della pensione

corrisposta, e, per altro verso, è penalizzato da una contribuzione

onerosa in vista di un vantaggio previdenziale aleatorio e limitato;

che l'art. 22 della legge sembra incorrere in violazione degli artt. 3

cpv., 33, commi primo e quinto, 35, comma primo e 38 Cost. in quanto,

con l'obbligo di iscrizione alla Cassa, impone ai suddetti pensionati

una condizione, per l'esercizio professionale, ulteriore rispetto a

quella del superamento dell'esame abilitativo di Stato, che è la sola

costituzionalmente consentita.

Si è costituito tardivamente l'avv. Brattelli, il quale ha

presentato anche memoria successiva.

Si è costituita la Cassa nazionale previdenza e assistenza

Avvocati e Procuratori, osservando con l'atto di intervento e con la

successiva memoria: che gli obblighi previdenziali (iscrizione alla

Cassa e versamento dei relativi contributi), posti (nell'interesse

dell'intera categoria) a carico di tutti gli esercenti la professione,

trovano la loro ragion d'essere nel principio mutualistico e

solidaristico che informa la previdenza forense; che la differenza di

trattamento complessivo fatta agli esercenti già pensionati è

giustificata dalla diversità di situazione in cui essi versano

rispetto agli altri esercenti; che del resto la (eguale) contribuzione

imposta agli esercenti già pensionati trova la sua causa nella

continuazione dell'esercizio professionale, mentre la (diversa)

disciplina dell'ulteriore regime pensionistico (supplemento di

pensione, requisiti di acquisto, misura) è frutto della

discrezionalità del legislatore; che gli obblighi previdenziali sono

imposti agli esercenti pensionati non già quali condizioni per

l'accesso all'esercizio (recte: alla continuazione dell'esercizio)

della professione, ma quali doveri, del resto ritenuti di natura

tributaria, conseguenti al perdurante esercizio professionale, che ne

costituisce l'autonomo ed esclusivo titolo.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. Con l'atto di intervento, e

con la successiva memoria, si deduce: che l'osservanza degli obblighi

previdenziali non è considerata dalla legge quale condizione per la

legittimità dell'esercizio professionale; che la previsione di un

requisito minimo temporale di contribuzione, d'altronde ricorrente nei

sistemi previdenziali mutualistici, è giustificata, al pari della

(ridotta) misura del supplemento di pensione, dalla circostanza che il

beneficiario già gode di una pensione, tanto più che manca un diretto

nesso di corrispettività fra contributi e prestazioni; che, a voler

prescindere dalla scarsa rilevanza della questione di violazione

dell'art. 38 in una controversia concernente gli obblighi previdenziali

e non già il trattamento pensionistico, e a voler considerare la

denuncia come (ammissibilmente) riferita agli uni e all'altro, in

quanto messi in reciproca correlazione, la questione è infondata

perché tale correlazione non ricorre in un sistema previdenziale

improntato a principi di mutualità e solidarietà; che non è neppure

prospettata una ridotta capacità contributiva degli esercenti

pensionati.

2. - Nel corso di quattro analoghi giudizi promossi contro la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori,

rispettivamente dall'avv. Raffaello Torricelli e da altri

professionisti, e dall'avv. Franco Carresi, il Pretore di Firenze, con

altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse tre il 25 maggio

1982 (Reg. ord. rispettivamente n. 5, n. 6 e n. 7 del 1983) e una il 27

maggio 1982 (Reg. ord. n. 731/1982), ha sollevato, su iniziativa degli

istanti, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

ottavo e del suddetto art. 10, comma terzo della stessa legge n. 576

del 1980, per contrasto con gli artt. 3, comma secondo e 38 Cost.;

dell'art. 10, comma primo, lett. b e dell'art. 2, commi secondo e

quinto della stessa legge per contrasto con l'art. 3 Cost. (prime tre

ordinanze); dall'art. 26 della stessa legge per contrasto con l'art. 3

Cost. (prime tre ordinanze).

Quanto alla prima questione, sono racchiuse nella motivazione

osservazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza del Pretore di

Bari del 23 settembre 1981 (Reg. ord. n. 751/1981) sopra richiamata.

Quanto alla seconda questione, il Pretore ha osservato che le norme

impugnate determinano una disparità di trattamento a carico dei

professionisti produttori di redditi professionali eccedenti la fascia

dei 40 milioni, perché la prima delle due norme impugnate stabilisce

che anche su tale reddito vanno versati contributi previdenziali, sia

pure in misura ridotta, mentre la seconda norma impugnata prescrive che

la pensione sia commisurata ai soli redditi professionali rientranti

nella fascia stessa.

Quanto alla terza questione il Pretore ha premesso che la norma

impugnata rende applicabile il (più favorevole) trattamento

pensionistico introdotto con la stessa legge n. 576 del 1980

(maturazione della pensione al compimento di 30 anni di anzianità

contributiva e calcolo di essa sulla base della media decennale più

elevata dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni IRPEF

negli ultimi quindici anni) solo a decorrere dal 1 gennaio del secondo

anno successivo alla entrata in vigore della legge. Ha quindi osservato

che la norma impugnata determina in tal modo una disparità di

trattamento a carico dei pensionati anteriormente alla suddetta data,

ai quali - poiché la pensione maturava secondo la legislazione

anteriore (art. 8, lett. b), legge 22 luglio 1975, n. 319) al

compimento dei soli 25 anni di anzianità contributiva - non era stato

e non è possibile avvalersi di ben cinque anni, anzi degli ultimi

cinque anni - che sono presumibilmente i più redditizi - ai fini del

calcolo della pensione.

Nel giudizio davanti a questa Corte relativo all'ordinanza resa

nelle cause promosse contro la Cassa dall'avv. Torricelli e da altri

(Reg. ord. n. 5 del 1983) e dall'avv. Cardoso (Reg.ord. n. 6 del 1983)

si sono costituiti gli istanti. Con gli atti di costituzione e con le

successive memorie, premesso che nel sistema previdenziale forense

introdotto con la legge n. 576 del 1980, informato al criterio della

"ripartizione" (anziché, come il precedente, a quello della

"capitalizzazione"), gli aspetti di "mutualità" sono circoscritti alle

contribuzioni "a fondo perduto" (recte: integrative) previste

dall'art. 11 della legge, si osserva che la normativa impugnata attua

in pari tempo: a) una disparità di trattamento fra esercenti la

professione a carico degli esercenti pensionati, per essere questi

sottoposti all'intera contribuzione a fronte di un trattamento

pensionistico (ulteriore) dimezzato; b) una intrinseca irrazionalità,

per essere i detti pensionati per un verso autorizzati a continuare

l'esercizio professionale anche in relazione alla irrisorietà della

pensione già in godimento e per altro verso penalizzati dalla

riduzione di trattamento pensionistico; c) una manifesta violazione

dell'art. 38 Cost. per l'inadeguatezza del sistema, considerato

nell'insieme delle cennate previsioni, rispetto ai fini previdenziali

posti dal precetto costituzionale. Si ribadiscono, altresì, le censure

di disparità di trattamento a carico dei pensionati secondo la

disciplina previgente e a carico degli esercenti la professione (sia

pensionati che non pensionati) produttori di redditi professionali

eccedenti i 40 milioni, sottolineandosi a quest'ultimo proposito che i

soli contributi versati su tale prima fascia hanno natura

previdenziale, come sarebbe dimostrato dalla loro deducibilità dal

reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF, mentre quelli versati sulla

fascia eccedente sono a fondo perduto e non giustificati da alcun fine

mutualistico.

Nei giudizi relativi alle ordinanze rese nelle controversie

promosse dall'avv. Torricelli e altri, dall'avv. Cardoso e dall'avv.

Fabbrini si è costituita la Cassa nazionale previdenza e assistenza

Avvocati e Procuratori. Con l'atto di costituzione essa ha osservato:

che gli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti

pensionati, obblighi peraltro attenuati dalla legge n. 175/83, sono

comunque giustificati dal principio di mutualità, mentre la ridotta

misura del supplemento è correlata alla ridotta base di calcolo (i

redditi professionali del quinquennio); che l'assoggettamento a

contribuzione (per gli esercenti sia pensionati che non pensionati) dei

redditi eccedenti la fascia dei 40 milioni, pur in presenza della

limitazione della base di calcolo della pensione ai soli redditi

rientranti in tale fascia, è giustificato anche esso dal principio di

mutualità, non attenuato e anzi esaltato dal sistema della

"ripartizione" introdotto dalla legge n. 576 del 1980; che la detta

legge, con l'art. 26, ha regolato il passaggio dal vigore della legge

preesistente al proprio vigore, fissando a tal fine com'era

inevitabile, un momento del tempo, ma tenendo conto dei rapporti in

corso, e anzi ha ammesso, con l'art. 28, che coloro i quali avevano

maturato il diritto a pensione prima di quel momento optassero, entro

un dato termine, per la nuova disciplina.

Nei giudizi relativi a tutte le quattro ordinanze del Pretore di

Firenze è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con

gli atti di intervento si osserva: che le norme impugnate trovano la

loro giustificazione nella discrezionalità del legislatore, al quale

è consentito disciplinare variamente tanto gli ordinamenti

previdenziali, quanto le varie situazioni tipiche all'interno di essi,

per il perseguimento dei fini previdenziali ritenuto il migliore

possibile e compatibilmente con i mezzi finanziari e organizzativi a

disposizione; che, d'altra parte, la mancata corrispondenza fra

contributi e pensioni, anche per quel che concerne i redditi

professionali eccedenti la fascia dei quaranta milioni, è riferibile

ai principi mutualistici e di solidarietà ai quali è informato il

sistema previdenziale forense in riferimento anche alle disponibilità

finanziarie della Cassa; che la previsione di un trattamento

pensionistico più favorevole per i pensionandi secondo la nuova

disciplina è resa possibile da calcoli attuariali, ragionevolmente

utili solo per il futuro. Conseguentemente si chiede che le questioni

siano dichiarate infondate.

3. - Nel corso di analogo giudizio promosso contro la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori dall'avv.

Federico Setti il Pretore di Milano, con ordinanza del 2 luglio 1982

(Reg. ord. n. 671 del 1982), ha sollevato, su iniziativa dell'istante,

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo,

della legge n. 576 del 1980, "e di ogni altra norma a essa collegata",

per contrasto con gli artt. 3, 4, 18 e 38 Cost.. Nell'ordinanza di

rimessione si osserva: che la normativa impugnata, in quanto da un

lato sottopone gli iscritti, a qualunque età avvenga l'iscrizione,

agli obblighi previdenziali, e dall'altro esclude il conseguimento

della pensione di inabilità e dalla pensione di invalidità da parte

degli iscritti ultraquarantenni e subordina il conseguimento della

pensione di vecchiaia e di anzianità a requisiti di durata

dell'iscrizione e della contribuzione difficilmente realizzabili per

gli iscritti in età avanzata, pone questi ultimi fuori dal

collegamento che deve intercorrere fra obblighi e benefici

previdenziali, e comunque, in una condizione sfavorevole; che ciò non

trova giustificazione nel sistema della legge perché è questa,

prevedendo la restituzione dei contributi a favore degli iscritti che

cessano dall'iscrizione senza avere maturato il diritto alla pensione

(art. 21), mostra di non avere abbandonato il criterio del collegamento

funzionale fra contributi e pensione; che quanto sopra non trova

giustificazione neppure nella funzione di mutualità, la quale anzi

impone che nessun iscritto sia escluso dai benefici previdenziali, né

nella funzione di solidarietà, la quale è già assolta in parte col

versamento del contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge;

che pertanto la normativa impugnata realizza in pari tempo: una

irragionevole sperequazione in danno degli iscritti in età avanzata;

un ostacolo al libero svolgimento, per essi, del lavoro professionale;

una compressione della libertà di associazione non giustificata, per

essi, dal raggiungimento dei fini della previdenza.

Davanti a questa Corte si è costituito l'avv. Setti, il quale, con

l'atto di costituzione e con la successiva memoria, ha ribadito le

ragioni della denunciata incostituzionalità

Si è costituita anche la Cassa nazionale previdenza e assistenza

Avvocati e Procuratori, la quale, con l'atto di costituzione e con la

successiva memoria, richiamandosi a sentenze di questa Corte (n. 62 del

1977, n. 91 del 1972, n. 23 del 1968), ha osservato: che l'esonero solo

di alcuni esercenti la professione forense dagli obblighi di iscrizione

e contributivi costituirebbe per gli esonerati un ingiustificato

privilegio; che non è configurabile alcuna relazione sinallagmatica

fra pensione e contributi, i quali hanno natura tributaria; che

l'imposizione degli obblighi previdenziali non ferisce l'art. 4 Cost.

più che la previsione delle imposte sui redditi di lavoro; che il

richiamo alla libertà di associazione è del tutto fuori luogo nella

materia.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con

l'atto di intervento si osserva: che l'obbligo per tutti gli esercenti

la professione forense di iscriversi alla Cassa e di pagare i

contributi è coerente con la struttura e con la funzione degli

istituti previdenziali previsti dall'art. 38 Cost., fra i quali è la

Cassa, e quindi col cennato precetto costituzionale, nonché con i

doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 Cost. e quindi anche con

quest'ultimo precetto; che è estranea ad ogni sistema previdenziale

che sia fondato su principi di mutualità e di solidarietà di gruppo

la correlazione sinallagmatica fra contributi e pensioni, al punto tale

che è soggetta all'assicurazione di maternità persino la lavoratrice

affetta da sterilità assoluta (sentenza Corte cost. n. 91 del 1976).

Si chiede pertanto che le questioni di costituzionalità siano

dichiarate infondate.

4. - Nel corso di analogo giudizio promosso contro la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori dall'avv.

Ballarini ed altri, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 7 ottobre

1982 (Reg. ord. 812 del 1982), ha sollevato, su iniziativa degli

istanti, questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2,

comma sesto, e 10, comma terzo, della legge n. 576 del 1980, per

contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo Cost.. Nell'ordinanza di

rimessione si osserva: che la normativa impugnata, in quanto stabilisce

a carico dei pensionati per vecchiaia, che continuino a esercitare la

professione, la riduzione della pensione a due terzi, pone in danno di

detti pensionati una discriminazione irragionevole, perché

attribuisce incidenza sulla pensione a un elemento estraneo ai

presupposti richiesti per l'acquisto di essa e vulnera il principio

secondo il quale il diritto alla pensione, una volta che sia maturato,

è intangibile; che la normativa impugnata è difforme anche dalle

finalità della previdenza, perché assoggetta agli obblighi

previdenziali, senza contropartita adeguata, i detti pensionati,

costretti a continuare l'esercizio professionale dall'inadeguatezza

della pensione, così aggravando l'inadeguatezza stessa.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti alcuni degli

istanti. Con l'atto di costituzione e con successiva memoria si

ribadiscono le ragioni della denunciata incostituzionalità,

sottolineandosi che la riduzione della pensione (sia quella diretta che

quella indiretta, operata questa, mediante l'imposizione degli obblighi

contributivi), ferisce un diritto già acquistato dai pensionati nel

concorso degli elementi costitutivi, e che, avendo i pensionati già

soddisfatto i doveri della mutualità, l'ulteriore obbligo contributivo

è privo di titolo; che la normativa impugnata, lungi dall'incentivare,

disincentiva la realtà tributaria.

Si è costituita anche la Cassa nazionale previdenza e assistenza

Avvocati e Procuratori, la quale, con l'atto di costituzione, ha

osservato fra l'altro: che il sistema previdenziale forense "si basa

non già su un sinallagma assicurativo, bensì su un principio

mutualistico"; che sarebbe contrario al sistema di "ripartizione"

adottato dalla legge n. 576 del 1980 - che destina i contributi al

sollievo dei professionisti oggi in stato di bisogno - esonerare i

pensionati, i quali continuino a esercitare la professione, dai doveri

di mutualità verso i "colleghi meno fortunati".

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con

l'atto di costituzione, sulla base di argomenti analoghi a quelli

svolti nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Firenze, si

chiede che le questioni di costituzionalità siano dichiarate

infondate.

5. - Nel corso di analogo giudizio promosso contro la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori dall'avvocato

Leopoldo Amorth e altri, il Pretore di Modena, con ordinanza del 22

febbraio 1983 (Reg. ord. n. 442 del 1983) ha sollevato, su iniziativa

degli istanti, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10,

comma terzo in relazione all'art. 2, comma penultimo, della legge n.

576 del 1980 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. Nell'ordinanza

di rimessione si osserva: che la riduzione della pensione a due terzi,

disposta dalla normativa impugnata nei confronti dei pensionati che

continuino a essere iscritti all'albo è irrazionalmente

discriminativa, sia perché collegata a una circostanza estranea e

successiva alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento

pensionistico (già perfezionata per effetto del versamento dei

contributi necessari, col conseguente acquisto intangibile del diritto

stesso) e per di più meramente formale (come la pura e semplice

iscrizione all'albo professionale), sia perché nel passaggio dalla

disciplina previgente alla nuova disciplina introdotta con la legge in

esame, è operante nei confronti dei soli pensionati sotto la nuova

disciplina; che l'assoggettamento all'obbligo contributivo dei

pensionati i quali continuino l'esercizio professionale è del pari

irrazionalmente discriminatorio in relazione al limitato ulteriore

trattamento pensionistico da essi conseguibile e quindi alla limitata

utilizzabilità per essi dei contributi, i quali sono in parte pagati a

fondo perduto al di là della ipotesi, che è la sola ammissibile, del

contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge; che il detto

assoggettamento a contribuzione finisce per incidere sulla pensione in

godimento, rendendo questa ancor più inadeguata ai bisogni della vita.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Cassa

nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori. Con l'atto di

costituzione e con la successiva memoria: si sostiene la

ragionevolezza, per gli esercenti la professione pensionati, sia

dell'assoggettamento agli obblighi previdenziali, sia della previsione

di un trattamento pensionistico ulteriore differenziato, sia della

riduzione della pensione a fronte della percezione di un reddito di

lavoro (sentenze di questa Corte nn. 105 del 1963 e 155 del 1969); si

contesta la sussistenza di una sostanziale disparità di trattamento

fra pensionati secondo la disciplina previgente; si afferma, con

argomentazioni analoghe a quelle svolte nel giudizio relativo

all'ordinanza del Pretore di Bari 23 settembre 1981 (Reg. ord. n. 751

del 1981), che l'obbligo contributivo trova titolo autonomo nel

perdurante l'esercizio professionale.

E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con l'atto

di costituzione, sulla base di argomentazioni parzialmente analoghe a

quelle svolte nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di

Firenze del 25 e del 27 maggio 1982 (Reg. Ord. nn. 5, 6, 7 del 1983 e

n. 731 del 1982), si chiede che le questioni di incostituzionalità

siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di cui alle otto ordinanze indicate in epigrafe

sono in parte identiche e in parte connesse, giacché tutte concernono

la legittimità costituzionale di dati aspetti (alcuni dei quali aventi

carattere di centralità) della disciplina della previdenza forense

risultanti da disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. - Il presupposto di ammissibilità richiesto dall'art. 23 della

legge n. 87 del 1953, che è costituito dalla valutazione della

rilevanza delle questioni stesse da parte dei giudici a quibus, può

considerarsi realizzato. A tal fine è sufficiente il riferimento

fatto nelle ordinanze di rimessione alle fattispecie oggetto del

giudizio (anche se per alcune di esse contenuto nel preambolo e

limitato alla posizione professionale e previdenziale degli istanti),

tenuto conto degli elementi integrativi di diritto enunciati nella

motivazione.

Occorre dunque passare all'esame delle questioni di legittimità

costituzionale, dando la precedenza a quelle d'ordine generale.

Di alcune delle questioni, a fini di chiarezza di motivazione, è

opportuno raggruppare l'enunciazione dei termini per norme impugnate e

quella delle soluzioni per norme parametro. Di altre, invece, saranno

esposti unitariamente termini e soluzioni.

3. - Il sistema della previdenza forense risultante dalla legge n.

576 del 1980 viene censurato anzitutto mettendosi a raffronto la

massima estensione soggettiva degli obblighi previdenziali e la

limitatezza dei benefici previdenziali per alcuni soggetti.

Si premette che, per effetto dell'art. 22, comma primo della legge

e delle connesse norme sulla contribuzione, gli obblighi previdenziali

gravano in modo incondizionato su tutti gli esercenti con continuità

la professione forense.

Si premette altresì che gli artt. 4 e 5 della legge escludono

rispettivamente il diritto alla pensione di inabilità e il diritto

alla pensione di invalidità per gli iscritti alla Cassa da data

successiva al compimento del quarantesimo anno di età, e che gli artt.

2 e 3 della legge subordinano rispettivamente il diritto alla pensione

di vecchiaia e il diritto alla pensione di anzianità a condizioni

(compimento di un periodo di iscrizione e di assicurazione di almeno

trenta anni per la pensione di vecchiaia, e di almeno trentacinque anni

per la pensione di anzianità) non realizzabili o difficilmente

realizzabili da parte di coloro che siano stati iscritti (eventualmente

senza loro colpa o addirittura loro malgrado) in età avanzata.

Si sospetta quindi che l'art. 22, comma primo della legge "e le

altre norme a esso collegate" siano in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost. in quanto introducono in pari tempo una

ingiustificata perequazione (negli obblighi di iscrizione e di

contribuzione) fra professionisti di et diversa e una altrettanto

ingiustificata sperequazione (nel conseguimento delle prestazioni

previdenziali) in danno dei professionisti di età più avanzata; b)

con l'art. 4 Cost., in quanto determinano un onere ulteriore a carico

del lavoro dei professionisti anziani e così un ostacolo al libero

svolgimento di esso;

c) con gli artt. 18 e 38 Cost., in quanto determinano una

compressione della libertà associativa non giustificata dal

perseguimento di finalità previdenziali, e anzi l'elusione delle dette

finalità, le quali, al pari di quelle della mutualità ad esse

strumentali, non ammettono che una parte dei mutuati, pur esposti ai

rischi e soggetti ai contributi, siano esclusi, già in partenza, dalle

relative prestazioni previdenziali (ordinanza del Pretore di Milano 2

luglio 1982).

4. - Il sistema previdenziale in discorso viene poi contestato in

altro suo momento strutturale, mettendosi a raffronto il criterio -

dettato dall'art. 10, comma primo, della legge n. 576 del 1980 - di

riparto dell'imposizione contributiva fondamentale (cioè del

contributo soggettivo dovuto, per effetto del combinato disposto del

richiamato art. 10, comma primo e dell'art. 22, comma primo della

legge, da ogni iscritto o tenuto a iscriversi alla Cassa di previdenza,

e quindi da ogni esercente con continuità la professione forense), e

il criterio - stabilito dall'art. 2, commi secondo e quinto, della

legge - di calcolo della pensione (di vecchiaia, ma esteso dalle

successive disposizioni agli altri tipi di pensione).

Si premette che, secondo l'art. 10, comma primo della legge, il

contributo soggettivo è calcolato in una percentuale del reddito

professionale, e cioè, (con gradualità decrescente) nella misura del

dieci per cento per la fascia di reddito fino a quaranta milioni, e

nella misura del tre per cento per il reddito eccedente.

Si premette altresì che, secondo l'art. 2, commi secondo e quinto

della legge, la media dei redditi cui va commisurata la pensione (art.

2, comma primo della legge) va calcolata soltanto sui redditi

rientranti nella prima fascia.

Si prospetta quindi la tesi che la cennata disciplina sia in

contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto introduce una sperequazione in

danno dei produttori di redditi professionali superiori ai 40 milioni:

produttori costretti a versare, per la fascia eccedente, contributi

senza un corrispondente aumento della pensione (vale a dire senza causa

o a fondo perduto), o, se si vuole, esposti a percepire una pensione

non proporzionata (cioè sproporzionata per difetto) ai contributi

versati (ordinanze del Pretore di Firenze del 25 maggio 1982).

5. - Altre contestazioni vengono mosse per quanto concerne il

trattamento previdenziale di coloro che, avendo conseguito nella

previdenza forense la pensione di vecchiaia, continuino a esercitare la

professione legale. Si ipotizza:

a) che l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza fatto ad

essi dall'art. 22, comma primo, della legge, con conseguente obbligo

della contribuzione (artt. 10, comma secondo e 11, comma quarto, della

legge), sia in contrasto con gli artt. 3, 33, 35 e 38 Cost. in quanto

finisce col porre all'esercizio di una libera professione una

condizione ulteriore rispetto a quella che è l'unica

costituzionalmente consentita, e cioè il superamento dell'esame di

abilitazione (ordinanza del Pretore di Bari del 23 settembre 1981);

b) che l'obbligo della contribuzione fatto ad essi dall'art. 10,

comma terzo della legge, messo in relazione con l'ulteriore trattamento

pensionistico per essi previsto dall'art. 2, comma ottavo della legge -

consistente in un supplemento di pensione liquidabile una sola volta, e

per di più subordinato al compimento di un quinquennio di iscrizione e

di contribuzione, e ridotto nella misura (perché calcolato sulla

metà delle percentuali delle medie dei redditi assunte a base del

calcolo della pensione) - dia luogo a contrasto con l'art. 3, comma

primo o comma secondo, nonché con l'art. 38 Cost.. Ciò, per un

verso, a causa dell'irrazionalità dell'imposizione contributiva e

comunque dell'onerosità della contribuzione, avente incidenza negativa

sulla pensione in godimento (per sé già inadeguata alle esigenze di

vita dei pensionati) e, per altro verso, a causa dell'aleatorietà e

restrittività (quanto alle condizioni di acquisto) e della limitatezza

(quanto alla misura) del trattamento pensionistico ulteriore: fattori

entrambi di scorrelazione fra contributi e prestazioni pensionistiche

(ordinanza del Pretore di Bari 23 settembre 1981; ordinanze del Pretore

di Firenze del 25 maggio 1982; ordinanza del Pretore di Firenze 27

maggio 1982; ordinanza del Pretore di Bologna 4 ottobre 1982; ordinanza

del Pretore di Modena 22 febbraio 1983);

c) che la riduzione a due terzi della pensione di vecchiaia in

godimento prevista per essi dall'art. 2, comma sesto della legge, oltre

ai profili di illegittimità per contrasto con l'art. 3 Cost. come

sopra denunciati a carico dell'art. 10, comma terzo della legge (ord.

Pretore di Bologna 4 ottobre 1982), ne presenti uno particolare o più

accentuato. Ciò in quanto introdurrebbe fra pensionati una distinzione

sulla base di un elemento (la continuazione dell'esercizio

professionale) non compreso fra quelli costitutivi del diritto a

pensione (l'anzianità contributiva e l'età pensionabile), concorrendo

i quali il diritto stesso deve ritenersi acquisito intangibilmente

(ordinanze del Pretore di Bologna 4 ottobre 1982 e del Pretore di

Modena 22 febbraio 1983), anzi sulla base di un elemento meramente

formale, qual è l'inscrizione all'Albo (ordinanza del Pretore di

Modena 22 febbraio 1983).

6. - Per la soluzione delle questioni poste è necessario darsi

carico della tipologia dei sistemi previdenziali e della collocazione

in essa della previdenza forense.

Come è noto, l'organizzazione giuridica della previdenza sociale

presenta, sia con riguardo a categorie diverse, sia con riguardo alla

stessa categoria in tempi diversi, una sensibile varietà di sistemi.

Ciò implica qualche ostacolo all'individuazione dei tipi tanto in

relazione alla irripetibile individualità di ogni sistema (sentenze

Corte cost. n. 91 del 1972 e n. 62 del 1977), quanto in relazione alla

gradualità con la quale, in questa materia, gli stessi tipi sono

realizzati mediante soluzioni intermedie (sentenze Corte cost. n. 65

del 1979 e n. 128 del 1973).

Con riferimento all'esperienza italiana è tuttavia possibile

enucleare due tipi, ai quali i singoli sistemi possono ricondursi:

quello, prevalso soprattutto in passato, definibile come "mutualistico"

e quello, che tende a prevalere nel presente momento storico,

definibile come "solidaristico".

Il primo tipo è caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità

dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali all'esigenza della

divisione del rischio fra gli esposti e quindi dalla corrispondenza fra

rischio e contribuzione, e, per altro verso, da una rigorosa

proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. È

ravvisabile nei sistemi di tale primo tipo, particolarmente in

riferimento alla cennata proporzionalità, l'influenza del modello

dell'assicurazione privata e del relativo nesso sinallagmatico fra

premi e indennità o rendite.

Il tipo di previdenza solidaristico è invece caratterizzato, per

un verso, dalla riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri

previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a

principi di solidarietà, operanti all'interno di una categoria, con

conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione (cfr. sent.

n. 91 del 1976 in materia di assicurazione della maternità a proposito

delle lavoratrici sterili) e, per altro verso, dalla irrilevanza della

proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. Qui i

contributi vengono in considerazione, in ragione del prelievo fra tutti

gli appartenenti alla categoria secondo la loro capacità contributiva,

unicamente quale strumento finanziario della previdenza, mentre le

prestazioni sono proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso

considerato eguale o no per tutti i soggetti). È ravvisabile in tale

secondo tipo l'influenza del modello della sicurezza sociale, per

eccellenza informato a principi di solidarietà operanti direttamente

nei confronti dei membri della collettività generale, ma sempre

secondo il criterio della capacità contributiva.

Ora, sebbene la gradualità nella realizzazione di un tipo, importi

qualche parallela difficoltà anche nella qualificazione tipologica del

singolo sistema considerato, tuttavia la qualificazione è consentita

alla stregua dei caratteri prevalenti del sistema.

E, per quanto concerne il sistema previdenziale forense, essa è

stata operata dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, la quale,

anche se in riferimento alla disciplina recata dalla previgente legge

22 luglio 1975, n. 319, ha ricondotto il sistema in argomento al tipo

solidaristico e ne ha affermato in tal modo la rispondenza agli artt. 2

e 38 Cost..

7. - In particolare è stato rilevato, con la detta sentenza di

questa Corte n. 62 del 1977, che il sistema ha abbandonato la tecnica

(propria del tipo "mutualistico") dell'accreditamento dei contributi in

conti individuali per far luogo a una gestione collettiva dei

contributi stessi, ed ha abbandonato altresì il connesso criterio

della proporzionalità delle pensioni ai contributi per far luogo a un

trattamento pensionistico di categoria che rientra, quanto ai mezzi e

ai fini, "nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di

solidarietà cui si richiama l'art. 2 Cost.".

E ne è stata tratta la conclusione che "la Cassa nazionale di

previdenza e assistenza degli Avvocati e Procuratori risponde a questi

fini generali nell'ambito della categoria, sicché per essa resta

superato il concetto stesso di semplice mutualità per espandersi,

appunto, in quello di previdenza" (vale a dire: di solidarietà nella

previdenza). Conclusione che trova riscontro là dove la stessa

sentenza, richiamandosi alle precedenti sentenze n. 91 del 1972 e n. 23

del 1968, definisce come "tributaria" la natura della contribuzione

previdenziale(almeno con riguardo al contributo "personale" - ora

"soggettivo" - che ne costituisce l'elemento qualificante).

8. - La qualificazione e la valutazione positiva del sistema allora

operate vanno tenute ferme, nonostante che spesso (e anche in taluni

scritti difensivi prodotti nei presenti giudizi) i concetti di

mutualità e di solidarietà siano promiscuamente adoperati.

Non importa indugiare sulla ipotesi che l'uso sia dovuto a

vischiosità concettuale ovvero ad apparente o a reale sopravvivenza di

elementi mutualistici in sistemi previdenziali di tipo solidaristico,

sopravvivenza che, anche se reale, sarebbe comunque priva di

significanza in presenza della qualificazione tipologica del sistema

così operata sulla base dei suoi caratteri prevalenti.

Importa piuttosto negare risolutamente che la previdenza forense, e

così del resto le altre previdenze concernenti professioni

intellettuali, possano qualificarsi di tipo mutualistico per essere

organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e

alle rispettive attività tipiche, e secondo un criterio di accentuata

autonomia strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto

all'assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze dell'impiego

pubblico.

Invero si tratta di scelte che sono compatibili con l'idea di

solidarietà, e che anzi ne rappresentano una specificazione,

giustificata dal pluralismo che informa il nostro ordinamento:

pluralismo che ammette solidarietà operanti nell'ambito di

collettività minori.

9. - La qualificazione e la valutazione, allora formulate per il

sistema quale risulta dalla legge n. 319 del 1975, non hanno ragione di

mutare per il sistema quale risulta dalla vigente legge n. 576 del

1980, non essendo motivo idoneo a far ritenere che con quest'ultima

legge il sistema sia stato rimodellato, almeno in parte, sul tipo

mutualistico o addirittura sullo schema proprio dell'assicurazione

privata.

Non è decisiva, infatti, la restituzione dei contributi disposta,

peraltro con i soli interessi legali, a favore degli iscritti che non

abbiano maturato il diritto a pensione (art. 21, legge n. 576 del

1980), perché essa non implica necessariamente la corrispettività

fra contributi e pensioni, ma soltanto una particolare configurazione

dei doveri di solidarietà posti comunque a carico di tutti gli

iscritti.

Né è decisiva la sostituzione, a una pensione eguale per tutti

nell'ammontare, di una pensione "retributiva", cioè commisurata a una

certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, giacché

con tale criterio (accolto del resto anche nell'assicurazione generale

obbligatoria), la pensione non è stata resa proporzionale o

addirittura corrispettiva ai contributi, ma è stata adeguata allo

stato di bisogno, a sua volta non più considerato astrattamente

"eguale", ma qualificato in concreto dal reddito professionale venuto

meno, e, per questa via, dal lavoro svolto.

Mentre è addirittura irrilevante la sostituzione, per quanto

concerne il prelievo e la destinazione dei contributi, al criterio

della "capitalizzazione", (secondo il quale la contribuzione è

prelevata oggi in vista dell'erogazione delle pensioni, e quindi dei

bisogni, di domani), del criterio della "ripartizione" (secondo il

quale la contribuzione è prelevata oggi per sopperire all'erogazione

delle pensioni, e quindi ai bisogni, di oggi). Ché anzi il nuovo

criterio è del tutto difforme dallo schema della corrispettività e

del tutto conforme al principio di solidarietà, in quanto elimina ogni

collegamento fra contributi versati e pensioni percepite dagli stessi

soggetti, anche se considerati collettivamente (come dalla legge n. 319

del 1975).

10. - Dopo quanto fino ad ora osservato circa la qualificazione

tipologica del sistema e circa la rispondenza del tipo cui esso

appartiene ai principi espressi negli artt. 2 e 38 Cost., appare chiaro

che è vano tanto addebitare al sistema stesso di non adeguarsi ad

altri tipi e ai rispettivi modi di essere, quanto rappresentare come

operazioni normative discriminatorie e/o arbitrarie quelli che sono

momenti strutturali o modalità applicative di esso riferibili a modi

di essere del tipo di appartenenza. Critiche del genere (non meno di

quelle di inadeguatezza del sistema a perseguire i fini della

previdenza, che vengano mosse senza darsi carico della inevitabile

gradualità con la quale tali fini vengono realizzati e della

correlativa modulazione del trattamento: cfr. sent. di questa Corte n.

65 del 1979) corrono il rischio di arenarsi sulle secche della

insindacabilità delle scelte di politica sociale operate dal

legislatore.

Ciò naturalmente non importa ritenere che è precluso a questa

Corte il sindacato di ragionevolezza sull'esercizio della

discrezionalità che alle dette scelte presiede. Importa soltanto

ritenere che è più conducente orientare il sindacato stesso alla

verifica della coerenza interna del sistema, cioè della congruenza fra

i singoli strumenti giuridici adottati e i fini specificamente

perseguiti, (per fini intendendosi la misura qualitativa e quantitativa

degli obbiettivi di fondo della previdenza che il legislatore si è

determinato a realizzare), nonché della conformità dei detti

strumenti ai principi e ai criteri cardine assunti. Principi e criteri

cardine i quali, nel caso del tipo solidaristico, sono costituiti, per

quanto concerne l'attribuzione e distribuzione degli oneri

previdenziali, dall'adeguamento alla capacità contributiva e, per

quanto concerne l'attribuzione e la distribuzione dei benefici

previdenziali, dall'adeguamento allo stato di bisogno.

11. - Se così è, perdono consistenza tutte le censure sopra

riportate nei numeri dal 3 al 5, relative alla violazione del principio

di eguaglianza sotto i profili della irragionevolezza e della

disparità di trattamento. Infatti esse poggiavano sul presupposto che

ogni corretto sistema presenti il requisito della (pari)

proporzionalità, per ogni soggetto o classe di soggetti appartenente

alla categoria protetta, fra costi e benefici della tutela, vale a dire

fra oneri contributivi e trattamento pensionistico. E solo in relazione

a tale presupposto sono dirette a rappresentare la mancanza del

requisito stesso come vizio di legittimità del sistema previdenziale

forense (quale risulta dalla legge n. 576 del 1980) per violazione del

principio di eguaglianza. Una volta stabilito che il requisito è

soltanto un modo di essere proprio del tipo mutualistico e che,

viceversa, l'abbandono di esso è un modo di essere proprio del tipo

solidaristico (cui il sistema in argomento si adegua), le censure

stesse mostrano tutta la loro fragilità.

Tanto va detto delle censure riportate al n. 3, lett. a) e, in

parte qua, lett. c) concernenti la contrapposizione, operata dalle

ordinanze di rimessione, fra il carattere assoluto e gravoso degli

obblighi previdenziali imposti e quello condizionato e limitato dei

benefici previdenziali perseguibili dai professionisti iscritti in età

avanzata.

Tanto va ritenuto altresì della censura riportata al n. 4,

concernente l'asserita sperequazione in danno dei produttori di redditi

professionali superiori ai 40 milioni, costretti a versare, per la

fascia eccedente, contributi ai quali non corrisponde un aumento della

pensione.

Ma altrettanto va affermato delle censure riportate al numero 5,

lett. a), e, in parte qua, lett. b), concernenti la contrapposizione,

operata dalle ordinanze di rimessione, fra l'assolutezza e gravosità

degli obblighi previdenziali imposti e l'aleatorietà e ristrettezza

dei benefici previdenziali perseguibili dai pensionati per vecchiaia

che continuino a esercitare la professione forense rimanendo iscritti

all'albo.

E altrettanto, infine, va riconosciuto delle censure riportate al

n. 5, lett. c), relative all'ulteriore condizione di sfavore fatta ai

suddetti pensionati mediante la riduzione della pensione a due terzi.

Ciò anche per quel che concerne la asserita incongruenza di una

riduzione disposta per cause diverse degli elementi costitutivi del

diritto: la protestata intangibilità di esso è infatti collegata

all'idea della proporzionalità fra pensione e contributi versati.

Valgono per tali censure, e vanno pertanto ribadite e anzi

riformulate in termini più generali, le conclusioni raggiunte dalla

sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, secondo le quali "l'assunto di

irrazionalità ai sensi dell'art. 3 Cost. del sistema vigente" (della

previdenza forense, risultante dalla legge n. 319 del 1975 e, ora,

dalla legge n. 576 del 1980) "per mancata proporzionale corrispondenza

tra oneri personali contributivi e misura della pensione, non è

accoglibile".

12. - In positivo è peraltro giustificato nell'ottica

solidaristica:

a) Porre la contribuzione (annua) a carico di tutti gli esercenti

con continuità la professione e proporzionarla nella misura al reddito

professionale (annuo), correlandola così alla capacità contributiva

generica (desunta dall'esercizio professionale) e specifica (desunta

dal reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF), e non già ai benefici

previdenziali conseguibili in futuro da ciascun esercente o gruppo di

esercenti. E correlare invece tali benefici, nelle condizioni di

acquisto, agli specifici fini previdenziali insindacabilmente assunti

dal legislatore sulla base della valutazione dei presupposti e delle

disponibilità finanziarie, e, nella misura, allo stato di bisogno;

b) Applicare analoghi criteri, per quanto concerne l'imposizione

contributiva, ai pensionati che continuino a esercitare la professione

rimanendo iscritti all'albo. Non è irrazionale ravvisare anche per

essi nell'esercizio professionale un segno della capacità

contributiva, né presumere l'effettivo esercizio sulla base

dell'iscrizione all'albo. Né si vede perché la solidarietà'

contributiva dei pensionati stessi dovrebbe essere "già assolta in

parte" (ordinanza del Pretore di Milano) mediante il versamento del

contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576 del 1980

(a prescindere dal fatto che, essendo ripetibile, tale contributo

finisce per gravare su soggetti estranei alla categoria professionale e

quindi non astretti dalla relativa solidarietà, non è esatto che

soltanto esso, e non anche quello soggettivo, sia disancorato dalla

corrispettività con la pensione);

c) Ridurre la misura della pensione in godimento nei confronti dei

pensionati predetti, assumendosi la continuazione dell'esercizio

professionale non soltanto come segno di capacità contributiva, ma

anche come sintomo di attenuazione dello stato di bisogno. Un criterio

del genere, peraltro, ricorre anche nell'assicurazione generale

obbligatoria (cfr. sentenza di questa Corte n. 155 del 1969).

13. - Più breve motivazione è sufficiente a dimostrare che sono

infondate le censure prospettate nei numeri dal 3 al 5 in riferimento

alla violazione di altri precetti costituzionali.

Così la censura concernente l'incidenza negativa della

caratteristica strutturale del sistema (mancata correlazione per i

singoli iscritti fra oneri e vantaggi), per l'asserito suo effetto

disincentivante sulla libertà di lavoro dei professionisti più

anziani, con conseguente violazione dell'art. 4 Cost. (n. 3, lett. b).

L'addebito è stato già disatteso da questa Corte con la sentenza n.

62 del 1977. E appena il caso di aggiungere che particolari circostanze

di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa, possono sempre

rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro sotto il profilo

della convenienza economica (si pensi all'ipotesi di carriere

impiegatizie nelle quali l'ingresso tardivo precluda il raggiungimento

di dati traguardi), senza che per questo la libertà della scelta sia

esclusa o compressa. E naturalmente il discorso può valere anche per i

professionisti pensionati per vecchiaia.

Così la censura concernente l'incidenza negativa della cennata

caratteristica sulla libertà di associazione, per mancato

perseguimento dei fini previdenziali (che soli potrebbero

giustificarla) con violazione degli artt. 18 e 38 Cost. (n. 3 lett.

c). La censura è diretta a contestare l'adeguatezza del sistema stesso

valutandola non già, ammissibilmente, rispetto ai soli fini di

attuazione dell'art. 38 Cost. assunti in concreto dal legislatore in

relazione alla situazione socio-economica nella e sulla quale esso è

chiamato a operare (sentenze di questa Corte n. 65 del 1979 e n. 128

del 1973 citate), bensì, inammissibilmente, in relazione all'integrale

realizzazione degli obiettivi del precetto costituzionale considerati

nella loro virtuale ampiezza.

Così ancora le censure concernenti l'assoggettamento

dell'esercizio professionale, per i pensionati, a una condizione

ulteriore rispetto a quella dell'esame di abilitazione prevista

dall'art. 33 Cost., con conseguente violazione di tale precetto,

nonché di quelli racchiusi negli artt. 35 e 38 Cost. (n. 5, lett.

a). Tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi

previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto

condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come

conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è

costituito da tale esercizio.

14. - Vanno, infine, considerate distintamente le censure dirette

contro la regolamentazione della decorrenza (vale a dire dei termini

soggettivi di operatività nel tempo) della disciplina pensionistica

introdotta con la legge n. 576 del 1980, disciplina che per effetto

dell'art. 26 della legge stessa è applicabile alle pensioni (di

vecchiaia e di anzianità) maturate dal 1 gennaio del secondo anno

successivo alla sua entrata in vigore, laddove per le pensioni (di

vecchiaia) maturate anteriormente alla detta data è applicabile la

disciplina previgente.

Si prospetta con tali censure la violazione dell'art. 3 Cost. sotto

due diversi (e in un certo senso contrapposti) profili, sostenendosi:

a) che la regolamentazione sembra determinare una sperequazione

ingiustificata in danno dei pensionati secondo la disciplina

previgente, per i quali, essendo il requisito dell'anzianità di

iscrizione maturato al compimento dei venticinque anni (art. 8, lett.

b, legge 22 luglio 1975, n. 319) anziché al compimento dei trenta

anni, come per la nuova disciplina, sarebbe ridotta di cinque anni - e

per di più degli anni più recenti, da ritenere quelli produttivi di

maggior reddito - la base di calcolo della pensione, assunta dall'art.

2 della nuova legge nella media dei redditi professionali più elevati

nell'ambito dell'ultimo periodo (ordinanze del Pretore di Firenze del

25 maggio 1982);

b) che la regolamentazione sembra determinare una sperequazione

ingiustificata in danno dei pensionati secondo la nuova disciplina, per

i quali soltanto, nel caso di continuazione dell'esercizio

professionale anzi di mera iscrizione all'albo, sarebbe operante la

riduzione della pensione a due terzi (ordinanza del Pretore di Modena

22 febbraio 1983).

Entrambi i profili sono privi di fondamento: Quanto al primo (sub

a) è da osservare che la censura non sembra tener conto adeguato della

facoltà dei pensionati secondo la disciplina previgente di chiedere la

riliquidazione secondo l'art. 28 della legge n. 576 del 1980, facoltà

che costituisce per se stessa notevole strumento perequativo fra

pensionati prima e pensionati dopo l'entrata in vigore della nuova

disciplina.

In ogni caso l'oggetto della censura stessa si riduce a ciò, che

la legge ha innovato la disciplina previgente aumentando la durata

minima dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento e

che la legge stessa ha fissato una data per il trapasso dalla

disciplina previgente a quella nuova. Ma l'innovazione in sé non è

irrazionale, mentre la fissazione di un momento temporale di decorrenza

è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa.

Quanto al secondo (sub b), è da considerare, oltre a quanto è

stato osservato or ora circa l'inevitabilità di una cesura temporale

fra applicabilità della disciplina previgente e applicabilità di

quella nuova, che non può vietarsi al legislatore di valutare più

rigorosamente, nel quadro di un riassetto della disciplina forense, il

sintomo di attenuazione dello stato di bisogno costituito, secondo

quanto sopra affermato, dalla continuazione dell'esercizio

professionale, né di presumere tale continuazione sulla base

dell'iscrizione all'albo.

In ogni caso l'oggetto della censura si riduce a ciò, che con la

nuova disciplina sarebbe modificato in peius il regime del

pensionamento per gli iscritti non ancora pensionati al momento di

decorrenza di essa. Ma una volta stabilito che il sistema previdenziale

introdotto con la legge n. 576 del 1980, senza che con questo sia

ferito alcun principio onnivalido della previdenza sociale, è

disancorato (come del resto era almeno in parte lo stesso sistema

introdotto con legge n. 319 del 1975) dalla corrispondenza fra

contributi e pensioni, ne discende che non è configurabile un diritto

dell'iscritto all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente

al momento in cui ebbe inizio la iscrizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze indicate in epigrafe,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevate, in

riferimento agli artt. 3, cpv., 31, 33, 35 e 38 Cost., dall'ordinanza

del Pretore di Bari del 23 settembre 1981;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo della legge 20 settembre

1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e

38 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di Firenze del 25 maggio 1982

(Reg. ord. n. 5, n. 6 e n. 7 del 1983), e dall'ordinanza del Pretore di

Firenze del 27 maggio 1982; nonché le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 10, comma primo, lett. b, e 2, commi secondo

e quinto, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di

Firenze 25 maggio 1982; nonché le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576,

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle tre ordinanze del

Pretore di Firenze del 25 maggio 1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 "e di

ogni altra norma a essa collegata", sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 4, 18 e 38 Cost. dall'ordinanza del Pretore di Milano del 2

luglio 1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma sesto e 10, comma terzo, della legge 20 settembre

1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma

secondo Cost., dall'ordinanza del Pretore di Bologna del 7 ottobre

1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 10, comma terzo, e 2, comma penultimo, della legge 20

settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38

Cost., dall'ordinanza del Pretore di Modena del 22 febbraio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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