Art. 15 — Rivalutazione dei redditi

Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il ((100)) per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.3 La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 25 settembre 1990

3

Il Decreto 25 settembre 1990, (in G.U. 5/11/1990, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.

Testo vigente dal 20 novembre 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22836/2025

    7 agosto 2025

    In tema di previdenza forense, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l. n. 576 del 1980, i redditi su cui calcolare l'ammontare delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 secondo il sistema retributivo devono essere rivalutati dall'anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

    Art. 15 · Art. 26 Riforma del sistema previdenziale forense

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 316 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1980 al 20 novembre 1990. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il tolto: 75 aggiunto: 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 25 settembre 1990

    Il Decreto 25 settembre 1990, (in G.U. 5/11/1990, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art15 · fonte del testo

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