Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore

di Bari sul ricorso proposto da Germano Tommaso contro la Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori

iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza forense, nonché gli atti di intervento della Cassa

nazionale del notariato ed altri e del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per la Cassa

nazionale previdenza ed assistenza forense, Massimo Luciani per la

Cassa nazionale del notariato ed altri e l'avvocato dello Stato

Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che il pretore di Bari - nel corso di un procedimento

cautelare promosso dall'avvocato Tommaso Germano contro la Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori -

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),

nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione

alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense degli

avvocati già iscritti, in qualità di professori universitari, ad

altra forma di previdenza obbligatoria;

che il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si

profilerebbe, ad avviso del rimettente, alla luce del mutato quadro

normativo delineato dal decreto legislativo n. 509 del 1994

(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge

24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone

giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza), e dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma del

sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che prevedono la

privatizzazione della Cassa di previdenza forense, l'agevolazione di

forme pensionistiche complementari e la possibilità, per gli enti

previdenziali privatizzati, di optare per il cosiddetto sistema

contributivo;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli

avvocati e procuratori, per eccepire pregiudizialmente

l'inammissibilità della questione sollevata e per dedurne in via

subordinata l'infondatezza;

che nel presente giudizio costituzionale ha spiegato intervento,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per dedurre l'inammissibilità della

questione sollevata e, in via subordinata, l'infondatezza della

questione medesima;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale hanno

depositato atti d'intervento in giudizio e memorie l'Associazione

degli enti previdenziali privati (A.D.E.P.P.), la Cassa nazionale del

notariato, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore

dei ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e

assistenza dei veterinari (ENPAV), la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza a favore dei dottori commercialisti, il Fondo nazionale di

previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri, e

delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi,

l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti

liberi professionisti (INARCASSA) e l'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).

Considerato che va preliminarmente dichiarata, sciogliendo la

riserva formulata nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998,

l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio

costituzionale degli enti sopra menzionati, titolari di un generico

interesse di fatto a veder rigettata la questione sollevata dal

pretore di Bari, riguardante l'obbligo di doppia contribuzione a

carico di soggetti iscritti al sistema previdenziale forense. Tale

interesse non è sufficiente a legittimare l'intervento, il quale

deve basarsi sulla configurabilità di una situazione

individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di

costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una

posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. ordinanza

dibattimentale 20 maggio 1997, allegata alla sentenza n. 248 del

1997; sentenza n. 421 del 1995);

che, in ordine all'ammissibilità della questione sollevata,

l'ordinanza del pretore di Bari non contiene alcuna descrizione,

neppure sommaria, della fattispecie concreta oggetto della

controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente,

limitandosi quest'ultimo a dichiarare evidente la rilevanza della

questione, sia ai fini dell'eventuale convalida del decreto di

sospensione emesso in data 18 marzo 1996 ex art. 669 sexies cod.

proc. civ., sia per il successivo giudizio di merito, senza fornire

alcun elemento: sulla materia del contendere nel procedimento

cautelare a quo sull'oggetto del provvedimento di sospensione già

adottato, sugli esercizi cui si riferisce l'obbligazione contributiva

contestata (che solo in via congetturale può supporsi all'origine

degli atti - presumibilmente di esecuzione esattoriale - dei quali il

ricorrente nel procedimento a quo aveva chiesto la sospensione),

sulla situazione professionale del ricorrente, e sulla sua posizione

di iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria;

che risulta per tali ragioni precluso alla Corte qualsiasi

controllo sul requisito della rilevanza della questione sollevata ed

anche sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di

proponibilità da parte del giudice a quo;

che la motivazione appare carente anche sul punto della non

manifesta infondatezza, apoditticamente affermata in relazione agli

artt. 2 e 38, ed argomentata in modo contraddittorio in relazione

all'art. 3 della Costituzione;

che, pertanto, la questione è prospettata con una motivazione

del tutto carente, sicché dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile (v., ex plurimis ordinanze nn. 419, 151, 69 e 62 del

1997; 424 del 1996; sentenze nn. 386 e 240 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre

1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore

di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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