Art. 13 — Variabilità dei contributi

((La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984)). La percentuale di cui allo articolo 11 puo' essere variata annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia,con effetto dal primo gennaio dello anno successivo.essa non puo' eccedere il 5 per cento. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della cassa,o su richiesta motivata di questo,e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della cassa e di una verifica tecnica,da disporre ogni quattro anni,sull'equilibrio della gestione. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente,in relazione allo ultimo bilancio consuntivo,a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia,che non deve essere inferiore a due annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia,oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1980 al 6 marzo 1992. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte.

La percentuale di cui tolto: all' articolo aggiunto: all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del tolto: ministro aggiunto: Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il tolto: ministro aggiunto: Ministro di grazia e giustizia, ogni tolto: quattro aggiunto: due anni, con effetto dal tolto: 1° aggiunto: 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal tolto: primo aggiunto: 1 gennaio 1984. La percentuale di cui allo articolo 11 puo' essere variata annualmente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art13 · fonte del testo

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