A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa', pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso. ((Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo)). Salvo quanto disposto dall'articolo 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. ((Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti. Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari)).

Testo vigente dal 2 novembre 1990

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990. 106 parole aggiunte.

… volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso. aggiunto: Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per centoaggiunto: . Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti. Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art10 · fonte del testo

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