Art. 4-bis — Esercizio della professione forense in forma societaria

L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. Nelle societa' di cui al comma 1:

  • a)i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
  • b)la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  • c)i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. (( Le societa' di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "societa' tra avvocati" nonche' ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalita' dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo e' sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509))

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/2026

    Questione inammissibile
    21 luglio 2026

    Il patrocinio dell’avvocato costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto il difensore assolve a una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale, di cui diviene protagonista con un’attività essenziale che produce un effetto diretto sull’esercizio della funzione giurisdizionale. Per l’assolvimento di tale ruolo, l’indipendenza dell’avvocato e il pieno rispetto da parte sua delle regole deontologiche sono elementi indispensabili e non possono subire alterazioni di sorta, nemmeno in caso di svolgimento dell’attività professionale in un contesto societario. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46788; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 171/1996; S. 498/1989; S. 120/1972; S. 46/1957 - mass. 289).La professione forense presenta aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d’opera intellettuale, in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa. (Precedente: S. 137/1975 - mass. 7875).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal CNF in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 Cost., dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a, della legge n. 247 del 2012, introdotto dall’art. 1, comma 141, lett. b, della legge n. 124 del 2017, nella parte in cui consente la partecipazione nelle società tra avvocati – STA – di un «soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale». Il rimettente compie una ricostruzione del quadro normativo incompleta, ritenendo la possibilità di ammettere i soci non professionisti nelle STA, di per sé, un rischio per l’indipendenza della difesa e per le regole della libera concorrenza, senza però esaminare il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 del censurato articolo – che, controbilanciando l’ingresso di soci non professionisti, ammessi per i benefici che dal loro apporto derivano ai servizi legali, dettano limiti tesi a prevenire i paventati, e per vero innegabili, rischi di conflitti di interesse, condizionamento dell’indipendenza del professionista forense operante in forma societaria, aggiramento del segreto professionale, pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato. Invece, sono proprio le restrizioni alla partecipazione della componente non professionale e le regole poste per l’esercizio della professione forense in forma societaria a poter costituire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco. Come affermato anche dalla più risalente giurisprudenza costituzionale, se va riconosciuta la discrezionalità del legislatore nel disciplinare le attività professionali protette, anche in forma societaria, e le relative condizioni, occorre una normativa congrua, volta a evitare l’esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, a contrastare il pericolo dello sfruttamento dell’opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e l’autonomia dei singoli professionisti, e a riconoscere la diversa qualità delle prestazioni professionali, tramite un preciso regolamento delle responsabilità sociali e personali). (Precedenti: S. 110/2025 - mass. 46928; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 111/2024 - mass. 46237; S. 220/2023 - mass. 45897; S. 182/2023 - mass. 45791; S. 42/2023 - mass. 45413; S. 17/1976 - mass. 8167).

    Art. 4-bis Legge professionale forense · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2017 al 1 gennaio 2018. 1 parola tolta, 147 parole aggiunte.

… quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1. tolto: 6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenzaaggiunto: . Le societa' di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "societa' tra avvocati" nonche' ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalita' dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo e' sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art4bis · fonte del testo

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