Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n.2

del codice civile in relazione all'art. 11 della legge 29 gennaio

1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza

a favore dei dottori commercialisti), promosso con ordinanza emessa

il 13 marzo 1998 dal giudice delegato del Tribunale di Fermo sul

ricorso proposto da Magnalbo' Luciano contro il fallimento Sgariglia

s.r.l., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di una procedura fallimentare promossa

dinanzi al Tribunale di Fermo, il giudice delegato, in sede di

decisione su una domanda di ammissione tardiva di crediti per

prestazioni professionali di avvocato e per rivalsa degli oneri

contributivi obbligatori e dell'imposta sul valore aggiunto, ha

sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1998, questione di legittimità

costituzionale "dell'art. 2751-bis n. 2, c.c., in relazione all'art.

11, legge 29 gennaio 1986, n. 21, nella parte in cui non prevede che

il privilegio mobiliare generale ivi contemplato si estenda al

credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori,

di cui all'art. 11, primo comma, ultimo periodo, legge 20 settembre

1980, n. 576; ed al credito di rivalsa obbligatoria dell'imposta sul

valore aggiunto, di cui all'art. 18, primo comma, d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633; per contrasto con l'art. 3 della Costituzione";

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata -

correttamente interpretata dalla prevalente giurisprudenza di

legittimità nel senso che il privilegio da essa attribuito ai

crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti non si estende

ai crediti di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto e ai crediti

di rivalsa dei contributi previdenziali obbligatori - sarebbe lesiva

del principio di eguaglianza per il deteriore trattamento riservato

alla generalità dei professionisti (ed in specie agli avvocati)

rispetto ai dottori commercialisti, il cui credito di rivalsa degli

oneri contributivi obbligatori è assistito da privilegio "di grado

pari a quello del credito per prestazioni professionali", ai sensi

dell'art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge 29 gennaio

1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza

a favore dei dottori commercialisti).

Considerato che, come ritenuto da questa Corte, in sede di giudizio

di legittimità costituzionale è possibile sindacare, all'interno di

una specifica norma attributiva di un privilegio, la ragionevolezza

della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella

cui la causa di prelazione è riferita, mentre non è consentito

utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre

una causa di prelazione ulteriore (sentenze nn. 1 del 1998 e 84 del

1992);

che la norma censurata dal rimettente, come dallo stesso

interpretata, ha riguardo ai crediti per prestazioni professionali,

senza alcuna distinzione fra le diverse categorie di professionisti;

che la questione di legittimità costituzionale - sotto il

profilo, prospettato dal rimettente, della mancata estensione agli

avvocati del privilegio previsto a favore dei dottori commercialisti

(sia pure con riguardo al solo credito di rivalsa del contributo

integrativo) dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge

29 gennaio 1986, n. 21 - avrebbe semmai dovuto essere sollevata con

riferimento a quest'ultima norma, nella parte in cui (sempre secondo

la prospettazione del rimettente) avrebbe omesso di includere tra i

crediti assistiti dal privilegio in essa previsto anche quello,

asseritamente omogeneo, vantato dagli avvocati a titolo di rivalsa

del contributo integrativo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, del codice

civile sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

giudice delegato del Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari