A partire dal 1› gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi dei consulenti del lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, commi 1 e 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del due per cento. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale di consulente del lavoro. Nel caso in cui l'iscritto contribuisca in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra cassa o ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo e' calcolato, per ogni anno di contribuzione ridotta, su un imponibile non inferiore al cinquanta per cento del volume di affari ai fini dell'IVA. Il contributo integrativo non e' soggetto ne' all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art13 · fonte del testo

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