Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l.

23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse),

convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85,

promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal giudice di pace

di Modena nel procedimento civile vertente tra Rosario Perri e Rocco

Filardi, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice di pace di Modena, nel procedimento civile

vertente tra Rosario Perri e Rocco Filardi - per il mancato pagamento

ad opera di quest'ultimo della parte di IVA calcolata sul contributo

integrativo dovuto alla Cassa di previdenza degli avvocati e

procuratori, in relazione ad alcune fatture emesse a suo carico a

seguito di prestazioni professionali effettuate dal primo - ha

sollevato, in riferimento all'art.3, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art.16 del d.-l. 23

febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nella parte in cui

"assoggetta ad IVA il contributo integrativo dovuto alla Cassa di

previdenza degli avvocati e procuratori, previsto dall'art. 11 della

legge 20 settembre 1980, n. 576";

che l'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede

l'applicazione dell'IVA sulle somme percepite a seguito di

prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di professioni e che

l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e successive

modificazioni rende obbligatoria per gli iscritti alla Cassa degli

avvocati e procuratori l'applicazione di una maggiorazione

percentuale, da versare alla Cassa, su tutti i corrispettivi

assoggettabili all'IVA, disponendo altresì, all'ultimo comma, che

tale contributo non concorre alla formazione del reddito

professionale e che non è assoggettabile all'IVA e all'imposta sul

reddito delle persone fisiche;

che la norma censurata prevede, invece, l'assoggettamento ad IVA

di tali maggiorazioni, pur aggiungendo che esse "non rilevano ai fini

della determinazione del predetto contributo integrativo" e, quindi,

non concorrono alla formazione del reddito, così sottoponendo ad IVA

un'entità monetaria che non rientra nella base imponibile e che può

altresì non essere stata acquisita dal contribuente;

che, d'altra parte, anche la sentenza della Corte di giustizia

delle comunità europee 7 maggio 1992 (in causa C-347/1990)

evidenzierebbe, ad avviso del giudice rimettente, che il contributo

integrativo in questione non può essere assoggettato ad IVA, non

concorrendo a formare la base imponibile sulla quale tale imposta

deve calcolarsi;

che tale contributo non necessariamente ha funzione previdenziale

nei confronti del singolo contribuente, in quanto non è computabile

a fini pensionistici né ripetibile da parte di chi lo ha versato in

caso di mancata maturazione del diritto a pensione, e "assoggettarlo

ad IVA appare discriminante nei confronti di alcune entrate degli

iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori, in quanto un

trattamento analogo non è riservato a tutte le categorie di liberi

professionisti, né a tutti coloro che forniscono servizi dietro

corrispettivo, e neppure a tutti i servizi forniti dagli avvocati e

procuratori";

che, inoltre, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

impone il pieno rispetto delle direttive comunitarie, e, nella

specie, dell'art. 33 della VI direttiva del Consiglio del 17 maggio

1977, n. 77/388/CEE, che fa espresso divieto della introduzione di

imposizioni fiscali che abbiano "il carattere di imposta sulla cifra

d'affari", in quanto il sistema comunitario dell'IVA deve avere come

fondamento una base imponibile omogenea in tutti gli Stati membri, al

fine di armonizzare il valore finale di un bene e il valore monetario

di un servizio;

che nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, precisando che la norma impugnata - che ha

tacitamente abrogato l'ultimo comma dell'art.11 della legge n. 576

del 1980 - riguarda tutti i professionisti e tutti i corrispettivi

percepiti sotto ogni forma di organizzazione o associazione, e che,

quanto alla asserita violazione delle norme comunitarie, a parte ogni

rilievo sulla deducibilità in questa sede, la norma sospettata non

introduce una imposta sulla cifra di affari diversa dall'IVA, ma

regola semplicemente la definizione della base imponibile dell'IVA,

in ottemperanza agli inviti in tal senso formulati dalla Commissione

dell'Unione europea, proprio per adeguare il sistema italiano alla

citata direttiva comunitaria, la quale prevede all'art.11, A 2 a) che

nella base imponibile dell'IVA vanno ricomprese imposte, dazi, tasse

e prelievi, con esclusione soltanto della stessa IVA, donde

l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente, pur richiamando l'art. 33

della VI direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17

maggio 1977, n. 77/388/CEE "in materia di armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di

affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base

imponibile uniforme", ne ignora tuttavia l'art. 11, A 2 a) il quale

stabilisce che nella base imponibile si devono comprendere le

"imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa

imposta sul valore aggiunto";

che tale ultima disposizione stabilisce un criterio comune per la

determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore

aggiunto, base imponibile che - secondo il preambolo della direttiva

medesima - "deve essere armonizzata affinché l'applicazione alle

operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati

comparabili in tutti gli Stati membri";

che l'assoggettamento ad IVA del contributo integrativo dovuto

alla cassa di previdenza e di assistenza, previsto dal citato art.

16 impugnato, è tale da porre il problema della sua riconducibilità

alla norma dell'art. 11, A 2 a) della direttiva anzidetta, cosicché

dalla interpretazione di essa dipende la corretta prospettazione

della questione;

che la mancata considerazione da parte del giudice rimettente di

tale elemento normativo e della sua incidenza sulla configurazione

della questione di costituzionalità si traduce in un vizio

dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, sotto il profilo

della carente valutazione di un aspetto della questione di

legittimità costituzionale attinente alla sua "non manifesta

infondatezza";

che a tale carenza può ovviarsi esclusivamente a iniziativa del

giudice rimettente;

che dunque la proposta questione di costituzionalità, risultando

priva di motivazione in ordine a un aspetto relativo all'esistenza di

uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 23 febbraio 1995,

n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per

l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni,

nella legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Modena con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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