Sono manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità corrisposta dall'INPS (compresa la gestione della Previdenza Marinara) o dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per i titolari di pensioni di reversibilità dello Stato, della CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), dell'ANAS e dell'OPAFS (Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato), dell'Istituto Post-telegrafonici o di altre forme di previdenza, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Infatti tali questioni risultano tutte già risolte, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle precedenti pronunce n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982, mentre gli artt. 22 della legge n. 903 del 1965 e 9 della legge n. 587 del 1971, anch'essi impugnati, si limitano a presupporre o richiamare, per la disciplina dell'integrazione al minimo, la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett. a). - S. n. 314/1985.
Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 23 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale