Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), 2 della

legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), 1 della legge 12 agosto

1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e

loro familiari"), 19, secondo comma, della legge 12 luglio 1966, n.

613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed

ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi"), 23 della legge 30 aprile

1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale") e 6, terzo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1983 dal

Pretore di Palermo, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Udine, il 9

maggio 1984 dal Pretore di Palermo, il 23 marzo 1984 dal Pretore di

Ancona, il 22 marzo 1984 dal Pretore di Firenze, il 14 settembre 1984

dal Pretore di Udine, il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Messina (n. 2

ordinanze), il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Aosta, il 3 dicembre

1984 dal Pretore di Alessandria, il 28 marzo 1985 dal Tribunale di

Messina, il 7 novembre 1985 dal Pretore di Mantova, il 2 aprile 1985

dal Pretore di Trani, l'11 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, il

17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia e il 27 gennaio 1987 dal

Pretore di Larino, iscritte rispettivamente ai nn. 640 e 1095 del

registro ordinanze 1983, nn. 876, 952, 1280, 1287, 1380 e 1381 del

registro ordinanze 1984, nn. 29, 131 e 396 del registro ordinanze

1985, nn. 11, 144, 425 e 785 del registro ordinanze 1986 e n. 202 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 18 e 109 dell'anno 1984, nn. 7- bis, 13-bis, 80-bis,

74-bis,- 65-bis, 125-bis, 143-bis, 267- bis dell'anno 1985, nn. 21,

30 e 43, prima Serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 3 e 23, prima

Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Bongioni Valentino e

dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Corte di cassazione, adita dall'I.N.P.S. per

l'annullamento di una decisione del Tribunale di Messina che,

confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'Istituto

ad integrare al minimo la pensione di vecchiaia erogata a carico

della Gestione speciale commercianti in favore di un soggetto,

titolare di altra pensione quale ex dipendente delle Ferrovie dello

Stato, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 (pervenuta

alla Corte il 23 maggio 1986), questione di legittimità

costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613

("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non

consente la detta integrazione per la citata pensione di vecchiaia

nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta dello Stato,

ovvero delle Ferrovie dello Stato, qualora, per effetto del cumulo

delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge. Osserva

il giudice a quo come dalla giurisprudenza costituzionale sul punto

possa mutuarsi l'indicazione di un generalizzato diritto

all'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. o

dalle Gestioni speciali del medesimo Istituto, in particolare

riconosciuto nell'ipotesi di pensioni di invalidità a carico della

Gestione speciale per i commercianti. Ne conseguirebbe un'irrazionale

disparità di trattamento rispetto ai pensionati per vecchiaia della

medesima Gestione che siano contestualmente titolari di altra

pensione a carico dello Stato o delle Ferrovie dello Stato (come nel

giudizio a quo) riguardo al diritto all'integrazione al minimo della

pensione stessa.

Anche l'art. 38 della Costituzione risulterebbe vulnerato per il

possibile venir meno di adeguati mezzi di sussistenza ai lavoratori

anziani.

1.2. - Identica questione, in relazione al solo art. 3 della

Costituzione, è stata sollevata dal Pretore di Udine con due

ordinanze rispettivamente emesse il 7 ottobre 1983 e il 14 settembre

1984 e dal Pretore di Ancona con ordinanza emessa il 23 marzo 1984,

entrambe concernenti l'ipotesi di mancata integrazione al minimo

della pensione di vecchiaia, erogata dalla Gestione speciale per i

commercianti, percepita dai titolari di pensioni dirette a carico

dello Stato.

1.3. - Il Pretore di Messina, inoltre, con due ordinanze emesse

entrambe il 17 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della

medesima norma nella parte in cui essa pone, in generale, il citato

divieto di cumulo.

1.4. - Nei giudizi sub 1.2 e 1.3 si è costituito l'I.N.P.S.,

dichiarando di confidare in una decisione conforme a giustizia.

1.5. - La stessa questione, ma con riferimento al titolare di

pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti degli

enti locali, è stata sollevata - in relazione all'art. 3 della

Costituzione - dal Pretore di Aosta con ordinanza emessa il 17

ottobre 1984.

2.1. - Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 7 novembre

1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi

di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui

detta norma non consente l'integrazione al minimo della pensione di

vecchiaia erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, nei confronti dei percettori di assegno vitalizio

diretto a carico dell'I.N.A.D.E.L., qualora, per effetto del cumulo,

sia superato il trattamento minimo garantito.

La prospettata illegittimità conseguirebbe dalla sentenza n. 102

del 1982 concernente la pensione d'invalidità.

2.2. - Identica questione, con riguardo all'ipotesi di titolare di

pensione diretta dello Stato è stata sollevata con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Alessandria il quale, come il

precedente giudice a quo, ha richiamato le numerose pronunzie sul

punto della Corte costituzionale.

Si è costituito l'I.N.P.S. sottolineando di essere tenuto alla

puntuale applicazione del dato normativo.

2.3. - Il Pretore di Larino, con ordinanza emessa il 27 gennaio

1987 ha sollevato la stessa questione con riguardo a fattispecie

identica a quella esaminata dal Pretore di Alessandria.

2.4. - La medesima norma è altresì censurata dal Pretore di

Palermo, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con due

ordinanze emesse il 10 maggio 1983 e il 9 maggio 1984, con riguardo

alle ipotesi in cui non risulta consentita l'integrazione al minimo

della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. per i titolari di

pensione a carico dello Stato ovvero della Regione siciliana (sempre

nel caso di superamento del minimo garantito): fattispecie queste non

espressamente contemplate dalla sentenza n. 263 del 1976.

3. - Il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 28 marzo

1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla

Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico della Gestione speciale artigiani per i

titolari di pensione diretta dello Stato (in caso di superamento, per

effetto del cumulo, del minimo garantito).

Secondo il giudice a quo non sarebbe giustificata la disparità di

trattamento tra i soggetti di cui sopra ed i titolari di pensione di

riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i quali è invece

consentita la detta integrazione al minimo.

Si è costituito l'I.N.P.S. richiamando le iniziative adottate in

sede amministrativa, ma rilevando anche come le gestioni

pensionistiche dei lavoratori autonomi siano "articolazioni del

regime assicurativo dei lavoratori dipendenti, gestito anche

dall'I.N.P.S." il quale dovrebbe procedere "alla duplice integrazione

al trattamento minimo, il cui onere farebbe carico alla stessa

gestione di previdenza obbligatoria".

4.1. - Il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio

1984 (pervenuta alla Corte il 24 novembre 1986), ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962,

n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti"), nella parte in cui esclude l'integrazione

al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S.

per chi sia già titolare di pensione diretta di anzianità a carico

del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di

trasporto.

L'I.N.P.S., costituitosi, ha esplicitamente concordato circa la

non manifesta infondatezza della proposta questione.

4.2. - Il Pretore di Trani, con ordinanza emessa il 2 aprile 1985

(pervenuta alla Corte il 27 febbraio 1986), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo comma, lett.

a), nonché dell'art. 9 della medesima legge nella parte in cui dette

disposizioni non prevedono l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i percettori di assegno di

riversibilità a carico dell'E.N.P.A.S.

Osserva il Pretore che il richiamato art. 9 consente

l'integrazione della pensione di riversibilità allorché uno dei

contitolari divenga beneficiario di pensione di invalidità o

vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria ovvero l'integrazione di

quest'ultimo trattamento quando il pensionato divenga contitolare di

pensione di riversibilità integrata al minimo.

La censurata disposizione "del tutto incongruamente" non

introdurrebbe alcuna deroga al generale divieto d'integrazione al

minimo (di cui al citato art. 2) in caso di contitolarità di due

trattamenti di riversibilità che vengono perciò colpiti da detto

divieto sino al 1° ottobre 1983 (da tale data trova infatti

applicazione l'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638).

5. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 il Pretore di Firenze

ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 23 della legge

30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale"), 6, terzo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in

cui dette norme: a) escludono l'integrazione al minimo della pensione

di riversibilità erogata dall'I.N.P.S. in caso di cumulo con altra

pensione diretta erogata dall'I.N.P.S. ovvero dalla C.P.D.E.L.; b)

impediscono l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità, in caso di contitolarità di pensioni dirette e

superstiti a carico della stessa gestione, limitando l'integrazione

alla sola pensione diretta e così non assicurando adeguati livelli

di sussistenza al superstite.

Dinanzi al giudice a quo alcuni titolari di pensione diretta a

carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia

superstiti nonché della C.P.D.E.L. nonché di pensioni di

riversibilità erogate dall'I.N.P.S., avevano convenuto in giudizio

l'Istituto chiedendo accertarsi il loro diritto a percepire la

pensione indiretta mediante calcolo della relativa percentuale sulla

pensione che sarebbe spettata al titolare defunto, integrata al

minimo. L'I.N.P.S. aveva infatti corrisposto la percentuale di legge

solo su quanto sarebbe spettato al defunto in base alla sua posizione

contributiva.

A parere del Pretore rimettente la sentenza n. 34 del 1981

consente di ritenere illegittima la mancata integrazione al minimo

della pensione di riversibilità soltanto in caso in cui una delle

due pensioni faccia carico all'I.N.P.S. mentre l'altra è erogata da

altro ente o gestione. Invece, nella specie, otto ricorrenti cumulano

una pensione diretta ed una indiretta entrambe dell'I.N.P.S., mentre

una posizione processuale concerne il cumulo di una diretta

C.P.D.E.L. con una indiretta I.N.P.S. In tale ultimo caso osta

all'integrazione il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge

n. 1338 del 1962, per siffatta fattispecie, secondo il Pretore,

ancora vigente, mentre nelle altre ipotesi l'integrazione è preclusa

dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969.

Inoltre, il giudice a quo dubita della legittimità dell'art. 6,

terzo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con

modificazioni nella legge n. 638 del 1983, poiché tale norma, con lo

stabilire che la detta integrazione spetta, in caso di cumulo di

pensioni, una sola volta ed in particolare con il prevedere che

soltanto la diretta sia integrata al minimo quando concorre con altra

indiretta entrambe a carico della stessa gestione, non assicura al

titolare superstite sufficienti mezzi di sussistenza, in contrasto

con l'art. 38 della Costituzione.

Si osserva in ordinanza di rimessione che la ratio della pensione

di riversibilità è pur sempre quella di garantire una quota della

pensione che sarebbe spettata al defunto, sia pur decurtata della

quota presumibilmente da questi consumata. Di fatto in conseguenza

della norma denunziata, il superstite percepisce "una cifra risibile,

sempre più assottigliata per effetto dell'inflazione".

La questione - che concerne il periodo successivo al settembre

1983 - viene posta anche con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, essendo ravvisabile, secondo il giudice a quo,

disparità di trattamento con i titolari di pensione diretta I.N.P.S.

(integrata al minimo per effetto della sentenza n. 230 del 1974) che

siano anche percettori di qualsiasi altra pensione di riversibilità.

Si è costituito l'I.N.P.S. il quale, ad eccezione della posizione

di cumulo tra pensione diretta C.P.D.E.L. ed indiretta I.N.P.S., ha

concluso nel senso dell'infondatezza delle prospettate questioni

affermando che sia l'art. 23 della legge n. 153 del 1969 che l'art. 6

della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 rappresentano altrettante

manifestazioni della discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - Poiché le questioni prospettate sono identiche o

sostanzialmente analoghe, i relativi giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica sentenza.

2. - Questa Corte ha già avuto occasione di richiamare la genesi

e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima

dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito

dell'art. 38 della Costituzione (sent. 23 gennaio 1986, n. 31). Tale

opera non è stata resa certamente più agevole dal progressivo

variare dei presupposti ai quali la legge ha via via condizionato

l'erogazione del trattamento: da una logica "subordinata al

verificarsi di particolari condizioni soggettivo-negative" - ha

rilevato la Corte nella citata pronuncia - il trattamento "è stato

riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che

la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello

minimo".

Con il progressivo venir meno dei diversi requisiti soggettivi che

non consentivano la percezione dell'integrazione al minimo, l'ipotesi

residuale di esclusione di tale diritto finì per essere quella del

cumulo di pensioni: in questo caso l'integrazione de qua era ammessa

soltanto allorché l'importo delle pensioni cumulate fosse inferiore

al minimo garantito. Ma tale regola, dettata dall'art. 2, lett. a),

della legge 12 agosto 1962, n. 1338, subì una prima deroga

attraverso l'art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.

153, norma che consentì di integrare in ogni caso al minimo la

pensione diretta a favore del titolare di pensione di riversibilità,

allorché i due trattamenti fossero entrambi erogati dall'I.N.P.S.

Prese di qui l'avvio una serie di decisioni di questa Corte intese a

razionalizzare in senso espansivo il diritto all'integrazione al

minimo in alcune tra le molteplici ipotesi possibili di

contitolarità di più trattamenti.

Tale indirizzo giurisprudenziale ha inizio con la sentenza 9

luglio 1974, n. 230, che ha dichiarato illegittimo il già citato

art. 2 nella parte in cui escludeva che fosse dovuto il trattamento

minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria

I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri

fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico delle

amministrazioni dello Stato. Una ulteriore declaratoria

d'illegittimità colpì la norma sopra ricordata nella parte in cui

precludeva il trattamento minimo della pensione diretta per

l'invalidità a carico dell'I.N.P.S. ai titolari di pensione diretta

a carico di amministrazioni dello Stato (sent. 21 dicembre 1976, n.

263).

Con la sentenza 12 febbraio 1981, n. 34, la Corte, sulla premessa

dell'identità del rapporto che tutti gli aspiranti all'integrazione

al minimo hanno con l'I.N.P.S., ritenne ingiustificata "la

discriminazione del diritto all'integrazione sulla base di differenze

relative alla seconda pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono

titolari, quando tali differenze non comportino una diversità

sostanziale di condizioni economiche e sociali". Pertanto venne reso

inapplicabile l'art. 2 nella parte in cui non consentiva

l'integrazione della pensione diretta I.N.P.S. - sia d'invalidità

che di vecchiaia - per chi fosse già titolare di pensione diretta

dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di

previdenza dipendenti enti locali, precludendo altresì che la

pensione di riversibilità I.N.P.S. fosse calcolata in proporzione

alla pensione diretta I.N.P.S., integrata al minimo, che il titolare

defunto avrebbe avuto diritto di percepire.

La medesima pronuncia sancì l'illegittimità dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (concernente il diritto

d'integrazione in caso di cumulo tra pensione d'invalidità e

vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi e

pensione a carico dello Stato), mentre la successiva sentenza 20

maggio 1982, n. 102, pervenne alle medesime conclusioni caducando

l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

(concernente il cumulo tra pensione diretta dello Stato e pensione

d'invalidità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti,

mezzadri e coloni), nonché l'art. 19, secondo comma, della legge 22

luglio 1966, n. 613 (che riguarda la contemporanea titolarità di

pensione diretta statale e di pensione d'invalidità erogata dalla

Gestione speciale commercianti).

Ultima in ordine di tempo, la sentenza 3 dicembre 1985, n. 314

dichiarò l'illegittimità costituzionale sotto tutti i profili

residuali dei più volte citati artt. 2 della legge n. 1338 del 1962

e 23 della legge n. 153 del 1969.

3. - Le questioni sollevate dai Pretori di Brescia, Firenze e

Trani hanno ad oggetto gli artt. 2, secondo comma, lett. a), della

legge 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969. L'ultimo dei

giudici citati denunzia invero anche l'art. 9 della richiamata legge

n. 1338 del 1962: tale norma è peraltro censurata sotto il profilo

della mancata previsione di una deroga al generale divieto

d'integrazione posto dall'art. 2 per l'ipotesi di cumulo di due

pensioni di riversibilità. Il dubbio di costituzionalità è perciò

logicamente conseguente alla denunzia della preclusione contenuta nel

più volte citato art. 2. Quest'ultima norma, unitamente all'art. 23

della legge n. 153 del 1969, è stata però oggetto dell'annullamento

sancito con riguardo ad ogni possibile profilo dalla sentenza n. 314

del 1985.

Le questioni in argomento concernono quindi disposizioni già

dichiarate costituzionalmente illegittime ed il relativo giudizio

costituzionale non può essere ammesso.

4. - Le altre ordinanze a quibus denunciano altre norme non fatte

espressamente oggetto delle precedenti declaratorie, che continuavano

a precludere l'integrazione al minimo in determinate ipotesi:

precisamente (e con specifico riferimento alle ordinanze di rinvio),

esse sono: a) l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,

n. 613, nella parte in cui non consente la predetta integrazione per

la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione commercianti

dell'I.N.P.S. - allorché sia superato il minimo garantito - in caso

di cumulo con una pensione diretta a carico: 1) dello Stato (R.O. nn.

1095/1983 e 1287/1984 del Pretore di Udine e 952/1984 del Pretore di

Ancona); 2) delle Ferrovie dello Stato (R.O. n. 425/1986 della Corte

di cassazione); 3) della Cassa di previdenza degli enti locali -

C.P.D.E.L. - (R.O. n. 29/1985 del Pretore di Aosta); 4) in generale

di qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria (R.O. nn. 1380 e 1381/1984 del Pretore di Messina); b)

l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 nella parte

in cui, sempre allorché venga superato il minimo garantito, pone il

divieto d'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a carico

del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in

caso di cumulo: 1) con pensione diretta dello Stato (R.O. nn.

131/1985 del Pretore di Alessandria e 202/1987 del Pretore di

Larino); 2) con assegno vitalizio diretto I.N.A.D.E.L. (R.O. n.

11/1986 del Pretore di Mantova); 3) con pensione a carico della

Regione siciliana (R.O. nn. 640/1983 e 876/1984 del Pretore di

Palermo); c) l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n.

1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani

dell'I.N.P.S. nei confronti dei titolari di pensione diretta dello

Stato (R.O. n. 396/1985 del Tribunale di Messina).

Le questioni sono fondate: le norme citate hanno infatti

un'identica portata rispetto a quelle a suo tempo dichiarate

illegittime. Le molteplici decisioni della Corte hanno perseguito

l'intento di far venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo

all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra

pensione, così rendendo possibile la titolarità di più

integrazioni al minimo sino alla data d'entrata in vigore dell'art. 6

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di cui si dirà

in seguito.

La persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale

operazione di omogeneizzazione poiché esse prevedono alcune residue

ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di

razionale giustificazione. In particolare, le preclusioni derivanti

dall'art. 19 sopra citato sub a) per la pensione di vecchiaia erogata

dalla gestione commercianti, danno luogo ad un'illegittima disparità

di trattamento, se confrontate con la normativa della pensione

d'invalidità a carico del medesimo Fondo, la cui integrazione è

consentita per effetto della richiamata sentenza n. 102 del 1982

(cfr. lett. b), del dispositivo). Ha affermato a riguardo la Corte

l'identità di natura e funzione dei due trattamenti d'invalidità e

vecchiaia, i quali discendono entrambi dallo stesso presupposto: "la

diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende

il soggetto meritevole di uguale protezione" (sent. n. 34 del 1981).

Considerazioni identiche devono svolgersi a proposito dell'art. 1

della legge n. 9 del 1963, sopra citato sub b): in tale questione

viene in evidenza il medesimo rapporto invalidità-vecchiaia cui s'è

fatto cenno.

Quanto invece al problema prospettato, in riferimento all'art. 1

della legge n. 1339 del 1962, dal Tribunale di Messina (cfr. supra,

sub c), deve essere ribadito il costante orientamento di questa

Corte, che esclude una differenza di tutela fra titolari di pensioni

dirette e percettori di trattamenti di riversibilità, la quale non

troverebbe "rispondenza in sostanziali differenze di condizioni

economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate

entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque

corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione

lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34

del 1981). In particolare la Corte ha già riconosciuto, con la

sentenza da ultimo citata, l'illegittimità della norma de qua in

riferimento all'esclusione dell'integrazione della pensione diretta

(cfr. punto 2 di quel dispositivo). Può perciò qui riproporsi il

medesimo ordine argomentativo già adottato nella sentenza n. 102 del

1982 con riguardo al caso di cumulo tra pensione diretta statale e di

riversibilità I.N.P.S.: "non si ravvisa, infatti, alcuna razionale

giustificazione economica o sociale, che valga a spiegare la

disparità lamentata, in quanto una volta riconosciuto al titolare di

pensione diretta dello Stato il diritto ad integrare al minimo la

pensione diretta I.N.P.S., non si vede come si possa negare al

titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare al

minimo la pensione di riversibilità I.N.P.S., che è strutturalmente

di importo inferiore alla pensione diretta".

5. - Come ricordato nella sentenza n. 314 del 1985, già nella

motivazione dell.a sentenza n. 102 del 1982, questa Corte aveva

"espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa

previdenziale 'a seguito delle deroghe al principio originario...

introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni' della

Corte stessa, estensive di tali deroghe a situazioni analoghe, a

tutela del principio costituzionale d'eguaglianza', sollecitando

inoltre "un intervento legislativo che ridisciplinasse 'sul piano

generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost.,

la materia relativa al diritto alla integrazione al minimo delle

pensioni I.N.P.S.'. Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo,

l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito

nella legge 11 novembre 1983, n. 638".

Secondo il terzo comma di tale norma (che riconosce l'integrazione

soltanto entro determinati limiti di reddito), "... nel caso di

concorso di due o più pensioni l'integrazione... spetta una sola

volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che

eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di

importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente

decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette

ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al

trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita

sulla sola pensione diretta...". Spetta infine l'integrazione su

quella delle due pensioni eventualmente costituita per effetto di un

numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781.

Ad avviso del Pretore di Firenze tali previsioni, oltre a

discriminare irrazionalmente tra diverse categorie di pensionati,

vulnererebbero l'art. 38 della Costituzione, non assicurando ai

superstiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita poiché

l'erogazione della pensione di riversibilità sulla base di quanto al

de cuius sarebbe spettato in ragione dell'effettiva contribuzione,

anziché l'integrazione al minimo di detto trattamento, condurrebbe

in alcuni casi alla corresponsione di importi talmente esigui da non

garantire, seppure sommati ad altra pensione in godimento, neppure il

minimo vitale.

La questione è infondata.

Attraverso il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito

nella legge 11 novembre 1983, n. 638) venne avviata un'azione di

contenimento del deficit pubblico "finalizzata a restringere gli

spazi dell'evasione contributiva e degli assistenzialismi

ingiustificati come necessaria premessa ad una generale riforma di

tutto il sistema della sicurezza sociale" (secondo quanto dichiarato

in sede di discussione della legge di conversione: cfr. Atti

parlamentari, Senato della Repubblica, 4 novembre 1983). Nella

medesima circostanza venne altresì chiarito come sugli artt. 6 e 8

vi fosse la piena e sostanziale adesione delle forze sociali, delle

associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali

(derivando le norme dall'accordo del 22 gennaio: cfr. Atti

parlamentari, Camera dei deputati, 18 ottobre 1983).

In particolare, come sopra ricordato, la Corte ha già affermato

la rispondenza tra le indicazioni a suo tempo date al legislatore con

le più volte citate sentenze e l'intento di razionalizzazione del

regime dell'integrazione che è alla base dell'art. 6. La norma è

perciò espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze

di vita e predisposizione di mezzi idonei che questa Corte ha

ritenuto riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo,

peraltro, che tali mezzi non sono soltanto "quelli che soddisfano i

bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a

realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo

stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale

raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto

dell'attività lavorativa svolta" (sent. n. 173 del 1986).

La norma denunciata sancisce una generale regola in ordine alla

scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo però la

perequazione automatica del trattamento non integrato: essa va

ritenuta non illegittima in quanto si colloca nel divenire di un

processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme

l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più

pensioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo

della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale

commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello

Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli

enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga

superato il minimo garantito dalla legge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi

di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata

dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i

titolari di pensione diretta a carico: dello Stato,

dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto

del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità

erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di

pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del

cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e

dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n.

1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti") - norme già dichiarate illegittime - nonché dell'art.

9 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Brescia, Trani e

Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe;

5) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"),

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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