Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari"), in relazione all'art. 23

della legge 30 aprile 1969, n. 153; del comb. disp. degli artt. 2,

comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338

("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione per

l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti") e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 2,

comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promossi

con ordinanze emesse il 26 settembre 1980 dal Pretore di Larino (n. 2

ordinanze), il 24 ottobre 1980 dal Pretore di Torino e il 6 novembre

1980 dal Tribunale di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 841, 842

e 843 del registro ordinanze 1980 e al n. 73 del registro ordinanze

1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56 e

105 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con le due ordinanze del Pretore di Larino del 26 settembre

1980, iscritte ai nn. 841 e 842 reg. ord. 1980, è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (in

relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), nella parte

in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione

diretta per invalidità e vecchiaia a carico dell'INPS ai titolari di

pensione diretta a carico di gestioni speciali di previdenza.

Il pretore osserva che allo stato della normativa l'integrazione al

minimo è consentita:

a) per effetto dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 "sulla

pensione diretta al titolare della pensione di reversibilità che sia

anche beneficiano di pensione diretta a carico dell'assicurazione

obbligatoria";

b) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.

230/1974 "sulla pensione diretta a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria al titolare di pensione di reversibilità a carico di

altri fondi di previdenza o gestioni speciali di previdenza o di

amministrazioni dello Stato";

c) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.

263/1976 "sulla pensione diretta per invalidità a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria al titolare di pensione

diretta a carico dell'Amministrazione dello Stato".

"Pertanto - argomenta il pretore - alla stregua della normativa

vigente è vietata l'erogazione di trattamento minimo di pensione di

invalidità a carico dell'INPS allorché il titolare percepisca anche

altra pensione diretta a carico di gestioni speciali di previdenza".

Nei giudizi a quibus, tuttavia, le istanze di integrazione al

minimo riguardavano - alla luce degli atti allegati - la pensione di

invalidità a carico della gestione speciale coltivatori diretti ed

erano promosse da titolari di pensioni di vecchiaia a carico dello

Stato.

2. - Con le ordinanze del pretore di Torino e del tribunale di

Trento, rispettivamente del 24 ottobre e del 6 novembre 1980, iscritte

ai nn. 843 reg. ord. 1980 e 73 reg. ord. 1981, sono state invece

sollevate questioni di legittimità costituzionale, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, lett. a)

della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (anche in relazione all'art. 23

della legge 30 aprile 1969, n. 153), nella parte in cui esclude

l'integrazione al minimo: a) della pensione di vecchiaia INPS ai

titolari di pensioni dirette a carico dello Stato (ord. n. 73/1981); b)

della pensione di invalidità INPS ai titolari di pensioni dirette a

carico degli enti locali (ord. n. 843/1980).

Entrambi i giudici a quibus richiamano la citata sentenza della

Corte costituzionale n. 263 del 1976, denunciando la irrazionalità

delle disparità di trattamento determinate dalla disciplina vigente in

materia. Considerato in diritto :

1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e

l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica sentenza.

2. - Nelle ordinanze di rimessione nn. 841 e 842 reg. ord. 1980

del pretore di Larino manca ogni precisazione degli elementi di fatto

posti a fondamento della questione di costituzionalità sottoposta

all'esame di questa Corte, anche in relazione alla applicabilità al

caso di specie della norma denunciata (art. 1, secondo comma, della

legge n. 1339 del 1962). Questa riguarda, infatti, la gestione speciale

per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani e non già quella per

l'assicurazione dei coltivatori diretti, disciplinata invece dalla

legge 9 gennaio 1963, n. 9 e a cui carico gravano le pensioni di

invalidità delle quali - alla luce degli atti di causa - appare

chiesta l'integrazione nei giudizi a quibus.

Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega

inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione

in ordine alla rilevanza della questione proposta.

Pertanto la questione stessa va dichiarata inammissibile.

3. - Per quanto riguarda, invece, le questioni sollevate dal

pretore di Torino e dal tribunale di Trento (nn. 843 reg. ord. 1980 e

73 reg. ord. 1981), esse sono già state esaminate sotto lo stesso

profilo e decise da questa Corte, successivamente all'emanazione delle

due ordinanze di rimessione, con sentenza n. 34 del 1981, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nella parte impugnata.

Le questioni proposte vanno, quindi, dichiarate manifestamente

infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,

n. 1339 (in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153),

sollevata dal pretore di Larino con le ordinanze di rimessione nn. 841

e 842 del 1980;

2. - dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12

agosto 1962, n. 1338 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate dal

pretore di Torino e dal tribunale di Trento con le ordinanze nn. 843

del 1980 e 73 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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