Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento

dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e dell'art. 23 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale) e degli stessi articoli in

combinato disposto; dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto

1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari)

e dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle

pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti) nel testo modificato dagli artt. 2, comma

secondo, e 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, giudizi promossi con

ordinanze emesse dal Pretore di Mantova l'11 maggio 1976, di Parma il

17 febbraio 1977, di Milano il 27 aprile 1977, dal Tribunale di Como

il 16 dicembre 1977, dal Pretore di Genova il 23 marzo 1978, di

Pistoia il 23 settembre 1978, di Brindisi il 29 giugno 1978, di Parma

il 14 novembre 1978 (n. tre ordinanze), di Arezzo il 9 gennaio 1979,

di Genova il 21 novembre 1978, di Piacenza il 9 gennaio 1979, di

Rovigo il 13 marzo 1979, di Trani il 29 marzo 1979, di Brescia il 9

marzo e il 10 aprile 1979, di Ancona il 6 aprile 1979, di Prato il 27

aprile 1979, di Vercelli il 30 maggio 1979, di Trieste il 6 luglio

1979, di Lanciano il 19 luglio 1979, di Pisa il 15 febbraio 1979, di

Brescia il 30 maggio 1979 e di Latina il 29 giugno 1979,

rispettivamente iscritte al n. 508 del registro .ordinanze 1976, ai

nn. 172 e 442 del registro ordinanze 1977, ai nn. 98, 313, 595 e 634

del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 44, 45, 46, 88, 211, 340, 376,

435, 453, 470, 483, 521, 624, 645, 648, 688, 703 e 759 del registro

ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 246 del 1976, nn. 148 e 313 del 1977, nn. 115 e 271 del 1978 e nn.

38, 52, 87, 95, 126, 175, 189, 203, 210, 237, 244, 310, 325, 318, 338

e 345 del 1979;

Visti gli atti di costituzione di Sala Emilio, Ciaburri Mario,

Mogliazzi Elisa ed altra, Roncati Giulio, Conforti Francesco, Cini

Amelio, Barbo Bruno e dell'Istituto Nazionale della previdenza

sociale;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con 4 ordinanze emesse dai pretori di Mantova, Parma, Trani e

Latina, iscritte al registro ordinanze rispettivamente ai numeri

508/76,172/77,435 e 759/79, è sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, lett. a) legge 12

agosto 1962, n. 1338 e 23 legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in

cui esclude l'integrazione al minimo sulla pensione diretta per

vecchiaia a carico dell'INPS ai titolari di pensione diretta

corrisposta dallo Stato.

I giudici a quibus premettono che in virtù del citato art. 2,

secondo comma, lett. a) legge n. 1338 del 1962, l'integrazione al

minimo è vietata quando, per effetto del cumulo, il trattamento

pensionistico complessivo risultante dalle due pensioni predette

superi il minimo garantito, mentre, a seguito dell'art. 23 della legge

n. 153 del 1969 sopra citato e della sentenza della Corte

costituzionale n. 230/1974, il trattamento minimo della pensione

diretta INPS è sempre garantito quando essa concorra con una pensione

di riversibilità a carico dell'INPS (legge n. 153 del 1969) o a

carico dello Stato o di altri fondi e gestioni speciali di previdenza

(sentenza numero 230/1974 della Corte costituzionale).

I pretori di Parma e Latina (ordinanze nn. 172/77 e 759/79)

aggiungono che, a seguito di altra sentenza della Corte costituzionale

n. 263/76, è stato anche consentito il cumulo tra il trattamento

minimo integrato della pensione diretta di invalidità a carico

dell'INPS e le pensioni dirette a carico di amministrazioni dello

Stato.

Nelle ordinanze di rimessione si osserva, quindi, che da tali

premesse discende una ingiustificata disparità di trattamento, che

viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, tra i titolari

di pensioni di riversibilità a carico dello Stato, dell'INPS o di

altri fondi di previdenza che, in caso di cumulo, hanno sempre diritto

all'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia erogata

dall'INPS, ed i titolari di una seconda pensione diretta di vecchiaia

a carico dello Stato, i quali hanno diritto all'integrazione della

prima pensione concessa dall'INPS solo se quest'ultima deriva da

invalidità, e non se deriva da vecchiaia.

Nell'ordinanza 435 del 1979 il Pretore di Trani ritiene che le

norme costituzionali di raffronto siano, oltre all'art. 3, anche

l'art. 38 della Costituzione, senza peraltro motivare in ordine ai

profili di illegittimità in riferimento a quest'ultima norma.

2. - Con altre 14 ordinanze emesse da vari pretori, iscritte al

registro generale ai numeri 313, 595, 634/78; 44, 45, 46, 88, 211,

376, 453, 470, 648, 688, e 703/79, viene sollevata sostanzialmente la

medesima questione, con la differenza rispetto alle precedenti, che la

disposizione espressamente denunciata è solo quella di cui all'art.

2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962, n. 1338.

In dette ordinanze si rileva che dopo le citate pronunce della

Corte costituzionale risulta un'ulteriore discriminazione in contrasto

con il principio di uguaglianza, oltre a quella già indicata nelle

precedenti ordinanze: l'arbitraria disparità di trattamento tra i

titolari di pensione diretta di invalidità a carico dell'INPS e di

pensione diretta a carico dello Stato, i quali hanno diritto alla

pensione minima garantita a carico dell'INPS, ed i titolari di

pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS. e di altra pensione

diretta erogata dallo Stato (ordinanze n. 634/78; 88, 376, 453, 648,

688/ 1979), o dall'Istituto statale post-telegrafonici, del tutto

assimilabile alla pensione statale (ordinanze nn. 44, 45, 46/79), o

dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (ordinanze

nn. 313, 595/78; 211, 470 e 703/79), per i quali la disposizione

denunciata esclude invece l'integrazione al minimo della pensione

INPS.

In alcune ordinanze (quelle iscritte ai nn. 88, 211, 470, 688 e

703/79) oltre all'art. 3 della Costituzione, viene indicato come norma

costituzionale di raffronto anche l'art. 38, senza alcuna motivazione

in proposito.

3. - Con 4 ordinanze di rimessione, emesse dai pretori di Piacenza,

Ancona, Vercelli e Trieste, ed iscritte al registro generale

rispettivamente ai nn. 340, 483, 624 e 645/79, è sollevata, sempre in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge n. 1338

del 1962, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della

pensione diretta d'invalidità a carico dell'INPS ai titolari di

pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti

degli enti locali (C.P.D.E.L.), qualora, per effetto del cumulo, il

trattamento pensionistico superi il minimo garantito.

Secondo i giudici a quibus il dubbio che la disposizione impugnata

violi il principio di uguaglianza deriva dal fatto che gli effetti

caducatori della citata sentenza n. 263/1976 della Corte

costituzionale vengono attualmente a determinare un'arbitraria

disparità di trattamento tra i titolari di pensione d'invalidità

erogata dall'INPS e di pensione diretta a carico dello Stato, i quali

hanno diritto all'integrazione al minimo della pensione INPS, ed i

titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS e di pensione

diretta a carico della C.P.D.E.L., per i quali la disposizione

impugnata esclude che sia dovuta l'integrazione al minimo.

Per i pretori di Vercelli e di Trieste (ordinanze nn. 624 e 645/79)

la norma denunciata violerebbe anche l'art. 38 della Costituzione,

oltre all'art. 3. Assume sul punto il pretore di Vercelli che la

corresponsione del minimo pensionistico - secondo la citata sentenza

n. 263/76 della Corte costituzionale - vuole assicurare

istituzionalmente ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (art.

38, comma secondo, Cost.), cosicché il rifiuto di corresponsione del

minimo sarebbe in contrasto con il suddetto principio posto dal

costituente.

4. - Il pretore di Milano, con ordinanza di rimessione n. 442/77,

solleva questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dei citati artt. 2 legge n. 1338/1962 e 23 legge n. 153/1969

nella parte in cui esclude il trattamento minimo di pensione di

riversibilità a carico dell'INPS a chi sia titolare di altra pensione

indiretta liquidata da enti diversi. Secondo l'ordinanza, la logica

egalitaria, che ispira la nota sentenza 230/74 della Corte

costituzionale, mette in rilievo l'incostituzionalità anche della

normativa sopravvissuta e qui denunziata, per contrasto con l'art. 3

Cost.

5. - Con ordinanza n. 98 del 1978 il tribunale di Como pone la

questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e

38 Cost., del combinato disposto dell'art. 10 legge 4 aprile 1952, n.

218 (modificato dagli artt. 2, comma secondo, lett. a) e 8 legge 8

dicembre 1962, n. 1338) e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153,

nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo di pensione diretta

a carico dell'INPS a chi goda di trattamento pensionistico a carico di

amministrazioni di stato estero, nella fattispecie l'AVS svizzera.

Alla luce delle citate sentenze costituzionali nn. 230/74 e 263/76

- assume il Tribunale - non sembra razionale consentire

l'integrabilità di pensione diretta a carico dell'INPS a favore di

chi goda di pensione di riversibilità a carico di fondi e gestioni

speciali, oppure di amministrazioni dello Stato, o di altra pensione

diretta (invalidità) a carico di amministrazioni dello Stato, e

negarla a chi goda di trattamento pensionistico del tipo AVS a carico

di amministrazione di stato estero; irrazionalità tanto maggiore se

si considera che detti soggetti non vengono a gravare due volte

sull'Erario pubblico, come nei due casi di cui la Corte si è già

occupata.

Sotto un ulteriore profilo si manifesta la disparità di

trattamento (art. 3 Cost., una volta ammesso che chi lavora all'estero

conserva il diritto a pensione, mentre chi percepisca da uno Stato

estero, in cui ha lavorato, un trattamento previdenziale in virtù

delle sue contribuzioni e del suo lavoro, si veda negata

l'integrazione al minimo della pensione, proprio nel momento in cui

cessa di lavorare e vede assottigliati i suoi mezzi di sussistenza.

La disparità che ne deriva viola quindi anche l'art. 38 Cost.

6. - Infine con l'ordinanza n. 521 del 1979 il pretore di Prato

solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 1,

comma secondo, legge 12 agosto 1962, n. 1339 e dell'art. 23 legge 30

aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude l'integrazione al

minimo della pensione diretta per invalidità e vecchiaia a carico

della Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria degli

artigiani e loro famigliari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463,

a chi sia titolare di pensione diretta a carico dello Stato.

Nell'ordinanza si rileva che attualmente l'integrazione al minimo

è consentita: a) per effetto del citato art. 23 della legge n. 153

del 1969 e della sentenza della Corte costituzionale n. 230/74, sulla

pensione diretta INPS ai titolari di pensione di riversibilità a

carico dello stesso INPS, dello Stato o di altri fondi; b) per effetto

della sentenza della Corte costituzionale n. 263/76 sulla pensione

diretta per invalidità a carico dell'INPS ai titolari di altra

pensione diretta a carico dello Stato. Mentre non è consentita, per

il divieto sancito dalle norme impugnate, sulla pensione diretta

d'invalidità e vecchiaia a carico della Gestione speciale per gli

artigiani allorché il titolare percepisce anche altra pensione

diretta a carico di amministrazione dello Stato.

Tale discriminazione - ad avviso del pretore - costituisce

un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti

ed ex appartenenti alla categoria degli artigiani, in considerazione

del fatto che la stessa Corte costituzionale ha già disatteso

l'assunto dell'INPS secondo cui i fondi speciali assicurerebbero ai

pensionati un trattamento migliore.

7. - Si è costituito nel giudizio nascente dall'ordinanza 508/76

del pretore di Mantova il signor Emilio Sala, rappresentato e difeso

dall'avv. prof. Benedetto Bussi, con atto di deduzione depositato il 5

ottobre 1976, chiedendo dichiararsi l'illegittimità delle norme

impugnate e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle espresse

nell'ordinanza di rimessione.

Ugualmente il signor Mario Ciaburri, costituendosi nel giudizio

introdotto dall'ordinanza 172/77 del pretore di Parma, rappresentato e

difeso dall'avv. Antonio de Luca, con atto di deduzioni del 6 giugno

1977, riprende, nella sua difesa, le tesi espresse nell'ordinanza,

così come fanno nel giudizio promosso con l'ordinanza 453/79 del

pretore di Brescia il signor Giulio Roncati, rappresentato e difeso

dal prof. avv. Mattia Persiani, con atto di deduzioni del 15 luglio

1979, ed il signor Francesco Conforti, costituendosi, con atto di

deduzioni del 18 luglio 1979, rappresentato e difeso dall'avv.

Emanuele Cabibbo, nel giudizio conseguente all'ordinanza 470/79 dello

stesso pretore di Brescia.

Tutte le parti private hanno concluso per l'accoglimento delle

censure.

8. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 508 del 1976 si è

costituito l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo

Pittoni, Armando Giallombardo, G. Battista Rossi Doria e Pasquale

Vario, con atto depositato il 22 settembre 1976, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza delle censure proposte. Preliminarmente l'Istituto

rileva l'ininfluenza, nella questione in esame, della sentenza

costituzionale n. 230/74, in quanto essa - nel dichiarare

l'incostituzionalità del combinato disposto dei citati artt. 2 Legge

n. 1338/1962 e 23 Legge n. 153/1969, nella parte in cui escludeva che

fosse dovuta l'integrazione al minimo della pensione diretta INPS ai

titolari di pensioni di riversibilità erogate da fondi o gestioni

speciali o dallo Stato - si è limitata ad eliminare la diversità di

trattamento di pensionati nell'ambito delle pensioni di riversibilità,

rimuovendo ogni discriminazione derivante dalla sola diversità

dell'ente erogatore.

In secondo luogo la difesa dell'Istituto nega la identità della

causa giuridica delle pensioni dirette e indirette. Con il concedere

ai pensionati INPS l'integrazione al minimo della pensione diretta in

caso di cumulo con altra indiretta, il legislatore ha sì voluto fare

un'eccezione alla regola di economia posta con la legge del 1962, ma

non potrebbe il controllo di legittimità costituzionale fare

diventare a sua volta tale eccezione una regola, estendendone

l'applicazione alla ipotesi di concorso di più pensioni dirette.

L'eccezione rientra, infatti in un processo storico di graduale

miglioramento del trattamento pensionistico, avendo ritenuto il

legislatore che l'acquisizione di una pensione di riversibilità,

normalmente di importo inferiore a quella diretta, e coincidente alla

perdita di uno stretto familiare e del suo normale reddito, non

dovesse incidere su una pensione diretta di importo inferiore al

minimo. Non altrettanto ha ritenuto poter fare quando ad una pensione

diretta si aggiunga altra pensione diretta.

Più influente sulla questione sollevata è, per la difesa

dell'Ente, la considerazione della funzione di integrazione al minimo

delle pensioni gestite dall'INPS.

Dal sistema delle norme che regolano tale integrazione (art. 10

legge 4 aprile 1952, n. 218; artt. 2, 9 e 24 legge 12 agosto 1962, n.

1338; art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153; art. 18 legge 22 dicembre

1973, n. 903; artt. 1 e 2 bis legge 16 aprile 1974, n. 114; artt. 1 e

2 legge 3 giugno 1975, n. 160) risulta evidente che essa rappresenta,

nelle pensioni dirette, il mezzo tecnico per attuare il precetto

dell'art. 38, secondo comma, Cost. Di conseguenza, una volta

assicurato il soddisfacimento delle necessità primarie con

l'erogazione di un diretto trattamento pensionistico, non vi è più

ragione di corrispondere più di quanto derivi dalla proporzionalità

della prestazione ai contributi versati.

Occorre infine considerare - secondo l'INPS - che il legislatore

nella sua valutazione politica delle possibilità economiche dello

Stato in rapporto al soddisfacimento dei bisogni primari dei

cittadini, ha disposto un complesso sistema di incompatibilità di

prestazioni assicurative e assistenziali onde evitare oneri non

sostenibili, nel quale rientra anche l'impugnato citato art. 2.

9. - Nei giudizi promossi con le ordinanze 645/79 del pretore di

Trieste e 521/79 del pretore di Prato si sono costituiti

rispettivamente il signor Bruno Barbo rappresentato e difeso dal prof.

avv. Mattia Persiani, con atto di deduzioni del 21 novembre 1979, ed

il signor Aurelio Cini, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fulvio

Comito, con atto di deduzioni del 24 settembre 1979, svolgendo nelle

loro difese le stesse argomentazioni rispettivamente contenute nelle

ordinanze dei due pretori e concludendo per l'accoglimento delle

relative censure.

10. - Si sono anche costituite nel giudizio nascente dall'ordinanza

del Tribunale di Como n. 98/78 le signore Elisa Mogliazzi ed

Elisabetta Pedroni, titolari di pensione diretta a carico dell'AVS

svizzera, rappresentate e difese dall'avv. Franco Agostini, con atto

di deduzioni del 7 marzo 1978, senza sviluppare ulteriori

argomentazioni rispetto a quanto già esposto nell'ordinanza di

rimessione e concludendo per la declaratoria di illegittimità. In una

successiva memoria aggiuntiva l'avv. Agostini ha concluso per la

infondatezza della questione, rilevando che nelle more del giudizio la

giurisprudenza ordinaria, anche della Corte di cassazione, si è

consolidata nel senso della spettanza dell'integrazione al minimo

della pensione diretta INPS, quando concorra con un trattamento

pensionistico a carico di un fondo svizzero.

11. - Successivamente, a seguito dell'ordinanza di questa Corte n.

145 del 1980, la causa è stata riportata in discussione all'udienza

pubblica del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :

1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e

l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata in primo luogo a decidere

se contrasti o meno con gli artt. 3 e 38 della Costituzione il

combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della

Legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e 23 della Legge n. 153 del 1969,

nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione

diretta di vecchiaia a carico dell'INPS a favore dei titolari di

pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post- telegrafonici, o

della C.P.D.E.L., qualora per effetto del cumulo delle due pensioni

venga superato il trattamento minimo garantito.

Si dubita della costituzionalità delle norme impugnate, e in

particolare dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della Legge n.

1338 del 1962, sotto un duplice profilo: 1) in quanto la predetta

esclusione verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di

trattamento in raffronto ai titolari di pensione di riversibilità -

cui è sempre riconosciuto il suddetto diritto di integrazione al

minimo - e ai titolari di pensione diretta dello Stato cui spetta tale

integrazione in ordine alla pensione di invalidità INPS; 2) in quanto

il divieto di integrazione dei minimi di pensione contrasterebbe con

il principio dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento (articolo 38

Cost.).

3. - Sul primo punto i giudici a quibus, pur riconoscendo la

discrezionalità del legislatore nell'adeguare i trattamenti

pensionistici alle esigenze di vita dei lavoratori, ne assumono la

sindacabilità costituzionale ove realizzino discriminazioni

irrazionali. Non vi è - secondo l'ordinanza n. 508/76 - "una

sostanziale differenza qualitativa tra la pensione diretta e quella

indiretta, poiché la causa giuridica, diretta e riflessa, di entrambe

va sempre individuata nello stipendio, nel servizio prestato dal

dipendente, nel rapporto di lavoro".

La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto, nella citata

sentenza n. 230 del 1974, l'irrilevanza di tale diversità. Così come

non vi è una sostanziale differenza qualitativa - si legge in altre

ordinanze - tra la pensione diretta di invalidità e quella diretta di

vecchiaia, erogate entrambe dall'INPS, tale da giustificare

l'integrazione al minimo della prima e non della seconda. E ben vero -

argomentano i giudici a quibus - che la ratio dell'integrazione è di

assicurare a chi non abbia altre risorse un trattamento pensionistico

commisurato dal legislatore ai valori minimi ritenuti indispensabili

per garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, ma

tale ratio risulta superata dalle eccezioni introdotte dall'art. 23

della legge n. 153 del 1969 e dalle citate sentenze della Corte

costituzionale n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976. E non si vede perché

alla ratio originaria dovrebbe farsi richiamo in alcuni casi, che

rimarrebbero ancora soggetti al divieto, mentre in altre ipotesi ciò

non avverrebbe.

4. - La questione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

è fondata e merita accoglimento.

Invero nel sistema originario delle norme che regolavano

l'integrazione al minimo delle pensioni gestite dall'INPS, l'articolo

2, secondo comma, lett. a) della legge 1338 del 1962 prevedeva il

diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta erogata

dall'INPS, in caso di cumulo con altra pensione, solo qualora

l'importo complessivo delle pensioni cumulate fosse inferiore al

minimo garantito.

Successivamente però l'art. 23 della legge 153 del 1969, in

deroga alla norma predetta consentì la integrazione al minimo delle

pensioni dirette INPS in caso di cumulo con pensioni di riversibilità

erogate dallo stesso INPS. A seguito poi della sentenza della Corte

costituzionale n. 230 del 9 luglio 1974 e della Legge n. 114 del 16

aprile 1974, l'integrazione delle pensioni dirette dell'INPS veniva

consentita in caso di cumulo con qualsiasi pensione di riversibilità,

quale che fosse l'ente erogatore.

La successiva sentenza di questa Corte n. 263 del 1976 rendeva

possibile anche l'integrazione al minimo delle pensioni dirette

d'invalidità a carico dell'INPS nell'ipotesi di cumulo con pensioni

dirette dello Stato.

La normativa in vigore, pertanto, determina effettivamente il

denunciato trattamento di sfavore per i titolari di pensione diretta

dello Stato, dell'Istituto post- telegrafonici e degli enti locali, cui

è negata l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a

carico dell'INPS (qualora il cumulo delle due pensioni superi il

minimo garantito) quando invece ai titolari di pensioni di

riversibilità, da qualunque ente erogate, è sempre riconosciuto il

predetto diritto all'integrazione, così come tale diritto è

riconosciuto ai titolari di pensioni dirette dello Stato, ai quali

spetta l'integrazione della pensione di invalidità INPS.

Ritiene la Corte che le prospettate disparità di trattamento non

trovino alcun razionale fondamento.

In effetti, di fronte all'identità del rapporto che tutti gli

aspiranti all'integrazione al minimo hanno con l'INPS, erogatore della

pensione minima, non si giustifica la discriminazione del diritto

all'integrazione sulla base di differenze relative alla seconda

pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono titolari, quando tali

differenze non comportino una diversità sostanziale di condizioni

economiche e sociali.

Nella specie, sotto un primo profilo, una minore tutela del

titolare di pensioni dirette rispetto ai titolari di pensioni di

riversibilità non trova rispondenza in sostanziali differenze di

condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari,

caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è

comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata

prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro.

Sotto l'altro profilo, altrettanto ingiustificata è la maggior

tutela accordata ai titolari di pensione diretta dello Stato, che

chiedano all'INPS la integrazione della pensione di invalidità,

rispetto ai titolari della stessa pensione diretta (dello Stato,

dell'Istituto post- telegrafonici e di enti locali) che chiedano al

medesimo istituto l'integrazione della pensione di vecchiaia, attesa

l'identica natura e funzione delle due pensioni dirette erogate dallo

stesso INPS. Infatti sia il trattamento per invalidità sia quello

per vecchiaia discendono dallo stesso presupposto: la diminuita

capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto

meritevole di uguale protezione.

Osserva inoltre la Corte che in più occasioni il legislatore ha

mostrato di voler salvaguardare la funzione eminentemente sociale e

solidaristica della pensione minima INPS, indipendentemente dal

percepimento di altri redditi di lavoro da parte del titolare; come

nella normativa che consente, limitatamente alla quota corrispondente

al trattamento minimo, il cumulo delle pensioni di vecchiaia e

invalidità con la retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti

(artt. 20 legge n. 153 del 1969 e 10 legge n. 160 del 1975); norma

questa che ha superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza

n. 30/1976) e che realizza l'intervento solidaristico in ipotesi nelle

quali i bisogni vitali del lavoratore sono certamente già soddisfatti

assai più che nel caso in esame di cumulo di pensione diretta di

vecchiaia INPS con altra pensione diretta; o in quella contenuta nel

decreto P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, che all'art.11 consente il

cumulo della pensione sociale - che ha funzione analoga al trattamento

minimo - con gli assegni vitalizi, come viene ricordato nelle citate

sentenze della Corte costituzionale n. 230/1974 e n. 263/1976; o infine

nella disciplina riguardante le pensioni al clero secolare e agli

altri ministri di culto, che, in ipotesi del tutto identiche a quelle

che formano oggetto dell'attuale questione di costituzionalità,

garantisce il trattamento minimo della pensione diretta INPS in caso

di cumulo con pensioni dirette a carico dello speciale Fondo di

previdenza per i ministri di culto (art. 18 legge 22 dicembre 1973, n.

903).

C'è inoltre da osservare che ai pensionati dello Stato devono

essere equiparati, ai fini dell'esame della questione così sollevata,

i pensionati della C.P.D.E.L., e dell'Istituto post-telegrafonici non

essendovi motivi razionali per discriminare le tre situazioni.

Da quanto precede emerge chiaramente che la norma effettivamente

impugnata è soltanto l'art.2, secondo comma, lett. a) della legge

1338 del 1962 - come correttamente è stato indicato nella maggior

parte delle ordinanze - e non anche l'art.23 della legge n. 153 del

1969, che appare come semplice elemento di raffronto. È pertanto alla

prima norma (art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 1338 del

1962) che deve essere limitata la dichiarazione di illegittimità

costituzionale.

L'accoglimento della censura relativa alla violazione dell'art. 3

della Costituzione rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura

relativa all'art. 38 della Costituzione, che rimane pertanto

assorbita.

5. - Con la seconda questione proposta alla Corte si pone il

dubbio se contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione il citato

art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta

di invalidità a carico dell'INPS ai titolari di pensioni dirette

della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

(C.P.D.E.L.), qualora per effetto del cumulo l'importo delle due

pensioni superi il trattamento minimo.

La questione è fondata. La norma impugnata, infatti, determina,

dopo la citata sentenza n. 263/1976 della Corte costituzionale, una

disparità di trattamento tra titolari di una identica pensione di

invalidità erogata dall'INPS e di un'altra pensione diretta,

discriminandoli a seconda che quest'ultima sia a carico dello Stato o

della C.P.D.E.L. Nel primo caso, infatti, viene concessa

l'integrazione al minimo della pensione INPS, che viene invece negata

nel secondo caso.

La minore tutela garantita ai pensionati degli enti locali

rispetto ai pensionati dello Stato, relativamente alla stessa pensione

di invalidità erogata dall'INPS, è priva, infatti, di una razionale

giustificazione, non trovando alcun riscontro in una obiettiva

diversità di condizioni sociali ed economiche, alla luce dei criteri

sopra enunciati.

Anche sotto questo ulteriore profilo, pertanto, l'art. 2, secondo

comma, lettera a) della legge n. 1338 del 1962 è viziato di

illegittimità costituzionale.

È superfluo a questo punto, per le considerazioni già svolte nel

precedente paragrafo, esaminare l'ulteriore censura relativa all'art.

38 Cost.

6. - La terza questione (ordinanza n. 442/77 del Pretore di

Milano) sulla quale la Corte costituzionale è chiamata a decidere, è

se sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione il combinato

disposto delle norme già denunciate (artt. 2 legge 1338 del 1962 e 23

legge 153 del 1969) nella parte in cui esclude l'integrazione al

minimo di altra pensione indiretta erogata da enti diversi, qualora

per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito.

Nell'ordinanza di rimessione si dubita che tale esclusione realizzi

un'ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di due

pensioni ugualmente di riversibilità corrisposte dall'INPS per il

fatto che ad alcuni superstiti una delle pensioni perviene calcolata

sulla base di una pensione diretta, per la quale il pensionato defunto

aveva già ottenuto l'integrazione al minimo, mentre ad altri la

stessa pensione di riversibilità perviene sulla base di una pensione

diretta non integrata, rimanendo esclusa per effetto delle norme

impugnate.

La questione è fondata, in quanto la denunciata disparità di

trattamento è priva di ogni giustificazione, discriminando tra

cittadini che si trovano in analoga condizione sociale ed economica:

entrambe le categorie messe a raffronto godono, infatti, di due

pensioni di riversibilità che hanno lo stesso titolo, cosicché la

differenza di tutela discende da una circostanza estrinseca meramente

casuale: l'avere o meno il pensionato defunto provveduto, mentre era

in vita, a chiedere l'integrazione al minimo della sua pensione

diretta. Ritiene la Corte che non possa il legislatore sancire

discriminazioni all'interno di categorie sostanzialmente omogenee, in

base a presupposti giuridici puramente formali, senza violare il

principio di uguaglianza.

Anche in questo caso la norma che risulta effettivamente in

contrasto con l'art. 3 Cost. è l'art. 2, secondo comma, lett. a)

della legge n. 1338/1962, e non l'art. 23 della legge n. 153/1969, in

quanto la denuncia del giudice a quo non è diretta ad eliminare la

tutela accordata dal citato art. 23, ma ad estendere tale tutela al di

là dei limiti previsti dall'art. 2, secondo comma, lett. a) della

citata legge del 1962.

Va precisato altresì che la predetta norma è viziata di

incostituzionalità non perché esclude che la pensione di

riversibilità INPS raggiunga l'importo della pensione diretta

integrata al minimo - esclusione che sarebbe conforme alla logica

dell'istituto della riversibilità, che attribuisce ai superstiti

soltanto una quota determinata della pensione del defunto - ma in

quanto impedisce che il calcolo della pensione di riversibilità INPS,

in caso di cumulo con altro trattamento di riversibilità, sia

rapportato all'importo integrato al minimo della pensione diretta INPS

che il defunto avrebbe dovuto percepire se avesse chiesto

l'integrazione.

La soluzione della questione sotto il primo profilo esonera la

Corte dall'esame dell'ulteriore profilo di censura, relativo all'art.

38 Cost.

7. - Altra questione sulla quale la Corte si deve pronunciare è

se contrasti con l'art. 3 Cost. il combinato disposto degli artt. 1,

secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1339 e 23 legge 30 aprile

1969, n. 153, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione

statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità e

vecchiaia erogata dalla Gestione speciale artigiani (legge 4 luglio

1959, n. 463), per la disparità che ne deriva rispetto ai titolari

della stessa pensione statale, ai quali è consentita l'integrazione

della pensione d'invalidità purché erogata dall'INPS, nonché

rispetto ai titolari di qualunque pensione di riversibilità, che

hanno diritto all'integrazione della pensione diretta INPS.

La questione così proposta è fondata.

Invero il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1339 del 1962

riproduce per la Gestione speciale artigiani una norma identica a

quella dettata dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n.

1338 del 1962, sopra esaminata.

Dall'accoglimento delle censure ad essa relative discende,

infatti, l'illegittimità costituzionale del diniego del trattamento

minimo garantito sulle pensioni dirette INPS, sia di invalidità che

di vecchiaia, a chi sia già titolare di altra pensione di

riversibilità o di altra pensione diretta a carico dello Stato, o di

altri fondi.

Alla luce di quanto si è già rilevato, a proposito della

estensione del diritto alla integrazione al minimo delle pensioni

poste a carico dell'INPS, del tutto priva di giustificazione razionale

si rivela la persistente esclusione di tale diritto per la pensione

diretta (vecchiaia o invalidità) erogata dalla Gestione speciale per

i lavoratori autonomi, dal momento che la pensione suddetta assolve,

per la particolare categoria degli artigiani, esattamente la stessa

funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione diretta a

carico dell'assicurazione ordinaria INPS.

L'identità della funzione dei due trattamenti, che è quella di

assicurare al lavoratore anziano o invalido un minimo vitale, rende

arbitraria la diversità di disciplina data a due identici istituti a

seconda che il pensionato sia assicurato dall'INPS o dalla gestione

speciale lavoratori autonomi sempre gestita dall'INPS, non essendovi

alcun motivo economico o sociale che valga a spiegare una

discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in

riferimento al minimo vitale.

Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 1339 del 1962 sotto il profilo

proposto. Va invece esclusa ogni pronuncia in ordine all'art. 23 della

legge 153 del 1969, per i motivi già esposti nell'esame delle

precedenti questioni.

8. - L'ultima questione sottoposta al vaglio della Corte

costituzionale riguarda il dubbio se contrasti con gli artt. 3 e 38

Cost. il combinato disposto dell'art. 10 legge 4 aprile 1952, n. 218

(modificato dagli artt. 2, secondo comma, lett. a) e 8 legge n. 1338

del 1962), e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in

cui esclude l'integrazione al minimo di pensione diretta a carico

dell'INPS ai titolari di pensioni estere, e in particolare dell'AVS

svizzera, sempre qualora per effetto del cumulo si superi il minimo

garantito.

Nell'ordinanza di rimessione si dubita in primo luogo che tale

esclusione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento in

rapporto al diritto all'integrazione sempre riconosciuto ai titolari

di pensioni di riversibilità da qualsiasi ente erogate, o di pensione

di invalidità INPS, e che contrasti inoltre con il principio

dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento.

La questione non è fondata, in quanto il combinato disposto delle

norme impugnate non comporta affatto l'esclusione del trattamento

minimo lamentato nell'ordinanza di rimessione. Il divieto di

integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS

contenuto nell'impugnato art. 10 della legge n. 2I8 del 1952,

modificato dalla legge 1338 del 1962, riguarda, infatti, l'ipotesi del

cumulo di una pensione diretta INPS con le varie forme di previdenza

disposte dall'ordinamento italiano, nelle quali non può farsi

rientrare, secondo i corretti criteri di interpretazione giuridica, una

forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto

eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei. Per quanto

riguarda in particolare il caso di cumulo con rendite a carico del

sistema previdenziale svizzero - anche tenendo conto delle vigenti

convenzioni italo - elvetiche che regolano la materia - il diritto

all'integrazione della pensione diretta INPS viene sempre riconosciuto

a chi sia anche titolare di un trattamento pensionistico svizzero. In

tal senso si è ormai pacificamente consolidata la più recente

giurisprudenza ordinaria.

Scopo del citato art. 10, invero, è di limitare l'onere del

sistema previdenziale italiano, pur assicurando in ogni caso il minimo

a tutti i pensionati, non già di impedire all'assicurato, che di tale

minimo fruisca o possa fruire, di godere di altra forma di previdenza

a carico di un sistema previdenziale straniero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in

cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione

diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità,

per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato,

dell'Istituto Post - telegrafonici e della Cassa di previdenza

dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il

trattamento minimo garantito; nonché nella parte in cui preclude che

la pensione di riversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla

pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto

avrebbe avuto diritto di percepire;

2 - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui esclude

il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e

vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi per chi

sia già titolare di pensione a carico dello Stato;

3. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt.

2, secondo comma, lettera a) e 8 della legge 12 agosto 1962, n.

1338), e dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Tribunale di Como con ordinanza n. 98 del 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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