Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria) e art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

promossi con ordinanze emesse il 19 ottobre 1983 dal Pretore di Udine

(n. 2 ordd.), il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Palermo, il 26 gennaio

1984 dal Tribunale di Potenza, il 14 febbraio 1984 dal Pretore di

Siena, il 1 luglio 1983 dalla Corte di cassazione, il 28 maggio e 28

agosto 1984 dal Pretore di Genova e il 24 ottobre 1984 dal Pretore di

Udine, iscritte rispettivamente ai nn. 1091 e 1092 del registro

ordinanze 1983, e ai nn. 262, 294, 437, 516, 954. 1158 e 1373 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 155, 148, 238, 245, 259, 190 dell'anno 1984 e nn. 19

bis, 59 bis e 85 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Nazionale di

Previdenza Sociale;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato Fabrizio Ausenda per l'Istituto Nazionale di

Previdenza Sociale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 1 luglio 1983 la Corte di cassazione ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma,

lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903, nonché dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, "nella parte in cui escludono il diritto alla integrazione al

minimo della pensione di riversibilità a carico dell'INPS per

assicurazione generale obbligatoria per chi sia già titolare di

pensione di riversibilità dello Stato".

Nell'ordinanza si ricorda che l'art. 2 della legge n. 1338 del 1962

ha già formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte. Dapprima,

la sentenza n. 230 del 1974 ha dichiarato illegittimo il combinato

disposto della norma citata e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969,

in quanto escludeva il detto trattamento minimo per coloro che fossero

titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi.

Successivamente, la sentenza n. 263 del 1976 dichiarava

l'illegittimità del combinato disposto delle stesse norme,

relativamente ai titolari di altra pensione diretta a carico dello

Stato; in tal modo - osserva la Corte di cassazione - si poneva rimedio

alla situazione conseguente alla sentenza n. 230 del 1974, in virtù

della quale finivano per ricevere una maggiore tutela i titolari della

pensione di riversibilità rispetto ai titolari della pensione diretta,

nell'ipotesi di cumulo con una pensione dell'INPS. In altri termini, si

teneva conto - aggiunge l'ordinanza - dell'irrazionalità del divieto

di integrazione dopo che l'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032, aveva disposto che l'assegno vitalizio era

cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti

previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.

Questa stessa Corte, poi, con sentenza n. 34 del 1981 dichiarava di

nuovo l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett.

a), della legge n. 1338 del 1962, per aver escluso l'integrazione al

minimo della pensione diretta a carico dell'INPS a favore di chi fosse

già titolare di pensione diretta dello Stato, se per il cumulo si

superasse il minimo garantito. Infine - prosegue il giudice a quo - con

sentenza n. 102 del 1982 la Corte ha ritenuto l'illegittimità del più

volte citato art. 2, nella parte escludente, per i titolari di pensione

diretta dello Stato, l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo fosse superato il

trattamento minimo garantito.

L'ordinanza richiama la raccomandazione contestualmente formulata

da quest'ultima pronuncia: "Non ignora la Corte la situazione che si è

venuta a determinare nella normativa previdenziale a seguito delle

deroghe al principio originario (che vietava la integrazione al minimo

della pensione INPS quando questa veniva a cumularsi con altri

trattamenti pensionistici e con tale cumulo si veniva a superare il

minimo garantito) introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali

decisioni di questa stessa Corte, che hanno esteso tali deroghe a

situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale di

eguaglianza. Ciò rende quanto mai opportuno e urgente un intervento

del legislatore che riesamini sul piano generale, ispirandosi ai

principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al

diritto alla integrazione al minimo delle pensioni INPS. Va da sé che

lo stesso legislatore, sempre tenendo presente i suddetti principi,

dovrà riconsiderare in particolare il fondamento del criterio

derogatore che è stato all'origine della sequenza giurisprudenziale di

questa Corte".

Nel luglio dell'83, questo intervento riordinatore e

razionalizzatore - osserva per altro la Corte di cassazione - non vi

era ancora stato; sicché la materia rimaneva - alla data

dell'ordinanza di rimessione - "intrisa di incostituzionalità",

prestandosi appunto ad "una sequela di pronunce di illegittimità

costituzionale, ognuna delle quali trova motivazione nelle precedenti".

In effetti - nota ancora l'ordinanza - nessuna delle quattro pronunce

ora ricordate riguarda specificamente l'ipotesi in esame nel giudizio a

quo, cioè quella del cumulo di due pensioni di riversibilità,

dell'INPS e dello Stato, col conseguente divieto di integrare al minimo

il primo dei detti trattamenti. Ma proprio per questo la Cassazione

dubita della legittimità di tale normativa, non ravvisando "alcuna

razionale giustificazione economica o sociale, che valga a spiegare la

residua disparità di trattamento".

2. - Analoga questione viene sollevata dal Pretore di Genova con

ordinanza del 28 agosto 1984, che impugna i medesimi articoli di legge,

indicando però come parametro il solo art. 3 della Costituzione (e

coinvolgendo nell'impugnativa il caso del concorso fra una pensione di

riversibilità a carico dell'INPS ed una pensione diretta a carico

della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali).

Nello stesso senso muovono anche le ordinanze emesse il 19 ottobre

1983 e il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Udine, il 10 gennaio 1984 dal

Pretore di Palermo, il 14 febbraio 1984 dal Pretore di Siena e il 28

maggio 1984 dal Pretore di Genova, che impugnano però unicamente

l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338,

in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, in quanto

ravvisano un'irrazionale disparità di trattamento tra l'ipotesi

oggetto dei rispettivi giudizi e quelle già esaminate dalla Corte

nelle precedenti sentenze.

I soli Pretori di Siena e di Genova si pongono il problema

costituito dal sopraggiungere della nuova normativa sull'integrazione

dei minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, introdotta con l'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n.

463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La

novella pone un nuovo limite per l'integrazione al minimo escludendola

per quei "soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla

imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a

due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte

l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno". Senonché ,

ad avviso dei giudici a quibus, tale norma sostituirebbe il divieto

dell'integrazione contenuto nell'impugnato art. 2 della legge n. 1338

del 1962, ma solo a far data dal 1 ottobre 1983, cosicché la questione

proposta conserverebbe la sua rilevanza per il periodo anteriore.

3. - Anche il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 26 gennaio

1984, solleva la medesima questione nei termini testé indicati,

limitando cioè la denuncia all'art. 3 della Costituzione, ma estende

l'impugnazione all'art. 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587. Tale

testo normativa, infatti, riordinando la disciplina del Fondo speciale

di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle

imposte dirette, rinvia esplicitamente, per quanto concerne

l'integrazione al minimo, alla normativa generale sull'assicurazione

obbligatoria e quindi all'art. 2, secondo comma, della legge n. 1338

del 1962.

4. - Nel predetti giudizi (ad eccezione di quello introdotto dal

Tribunale di Potenza) è intervenuto l'INPS, limitandosi a dedurre - in

sostanza - di non poter derogare al "principio di specificità" del

dispositivo delle citate pronunce di questa Corte e di non poter quindi

applicare estensivamente o analogicamente le ricordate declaratorie di

incostituzionalità a norme di legge diverse o a trattamenti di

previdenza non tassativamente indicati.

Per altro, la difesa dell'Istituto ricorda che il Comitato speciale

del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nella seduta del 16

gennaio 1985, ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio

di amministrazione dell'Istituto stesso la possibile estensione delle

declaratorie di incostituzionalità intervenute sul diritto alla

integrazione al trattamento minimo delle pensioni, quanto ai casi non

ancora decisi dalla Corte; e ciò in relazione alla sentenza 24 ottobre

1984, n. 5401, con cui la Corte suprema ha fatto leva sulla motivazione

e non sul solo dispositivo d'una decisione di accoglimento emessa da

questa Corte, sia pure nel ben diverso settore degli espropri delle

aree edificabili. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in esame propongono alla Corte questioni

identiche o strettamente connesse, tutte concernenti l'asserito

contrasto fra il principio costituzionale d'eguaglianza e l'art. 2,

secondo comma lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riguardante

il divieto di integrazione al minimo a beneficio di "coloro che

percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di

previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a

esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del

cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione

superiore al minimo garantito"). La sostanza del problema non muta per

il fatto che la più parte delle ordinanze medesime attenga alla sola

integrazione delle pensioni di riversibilità erogate dall'INPS, per

quanti siano già titolari di pensioni di riversibilità dello Stato;

mentre altre ordinanze coinvolgono le pensioni di riversibilità poste

a carico del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello

Stato (R.O. n. 262/1984) o del Fondo di previdenza per i dipendenti da

esattorie o ricevitorie delle imposte dirette (R.O. n. 294/1984) od

anche le pensioni dirette a carico dell'A.G.O. o della C.P.D.E.L. (R.O.

n. 437 e n. 1158/1984). Né i termini della questione debbono

considerarsi alterati, in vista di quell'unica ordinanza (R.O. n.

516/1984) che fa riferimento all'art. 38 oltre che all'art. 3 della

Costituzione; come pure, in vista delle ordinanze che rispettivamente

estendono l'impugnativa agli artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n.

903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 9 della legge 29 luglio

1971, n. 587 (R.O. nn. 294, 516 e 1158/1984).

Pertanto, i nove giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi.

2. - Come ricorda la Corte di cassazione, nell'ordinanza emessa il

1 luglio 1983 (R.O. n. 516/1984), per intendere esattamente le censure

dei giudici a quibus occorre anzitutto tener conto di quella "sequela

di pronunce di illegittimità costituzionale", con cui questa Corte ha

già parzialmente annullato l'art. 2, secondo comma lett. a, della

legge n. 1338 del 1962.

In primo luogo, la sentenza n. 230 del 1974, considerato che il

legislatore aveva già derogato al predetto divieto di integrazione al

minimo, quanto al caso del cumulo di due pensioni che fossero entrambe

erogate dall'INPS (cfr. l'art. 23, primo comma, della legge n. 153 del

1969), ha dichiarato illegittimo il citato art. 2, nella parte

escludente che fosse "dovuto il trattamento minimo della pensione

diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione

di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di

previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato".

Successivamente, la sentenza n. 263 del 1976 - dopo aver messo in luce

"l'anormalità di una tutela dei titolari della pensione di

riversibilità più completa di quella dei titolari della pensione

diretta, nell'ipotesi di comulo con una pensione dell'INPS" ha

nuovamente inciso sull'art. 2, nella parte che precludeva "il

trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico

dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni

dello Stato". Ancora, la sentenza n. 34 del 1981 ha coerentemente reso

inapplicabile l'art. 2, là dove si escludeva "il diritto

all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS,

sia... di vecchiaia che di invalidità", per chi fosse "già titolare

di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post-telegrafonici e

della Cassa di previdenza dipendenti enti locali", nel caso di

superamento del minimo "per effetto del cumulo". E, finalmente, la

sentenza n. 102 del 1982 ha esteso, ma non completato, il sindacato

dell'articolo stesso (unicamente ad altri analoghi disposti, dettati da

altre leggi dello Stato), annullando nella parte in cui escludeva "per

i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità INPS", ove essi avessero superato "per

effetto del cumulo" il trattamento così garantito.

Tuttavia, nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte ha

espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa

previdenziale "a seguito delle deroghe al principio originario...

introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni" della

Corte stessa, estensive di "tali deroghe a situazioni analoghe, a

tutela del principio costituzionale d'eguaglianza"; ed ha sollecitato

un intervento legislativo che ridisciplinasse "sul piano generale,

ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia

relativa al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni INPS".

Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo, l'art. 6 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11

novembre 1983, n. 638: in base al quale "l'integrazione al trattamento

minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori

dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerativi ed esclusive della

medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli

artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione

speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio non spetta" - di regola - "ai soggetti che

posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle

persone fisiche per un importo superiore due volte l'ammontare annuo

del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1

gennaio di ciascun anno" (e viene comunque riconosciuta "in misura tale

che non comporti il superamento del limite stesso").

3. - Per espresso disposto dell'art. 6, primo comma, la nuova

disciplina delle integrazioni al minimo non si applica, però, se non

"a decorrere dal 1 ottobre 1983": il che basta ad escludere - come

viene rilevato dai Pretori di Siena e di Genova (r.o. nn. 437 e

954/1984) - che sia venuta meno l'originaria rilevanza della questione

in esame, quanto alla misura della pensione pretesa dai ricorrenti.

Residuano, dunque, le disparità di trattamento denunciate dalle

ordinanze di rimessione; ed anzi le violazioni del principio generale

d'eguaglianza risultavano aggravate, progressivamente, a causa delle

stesse decisioni emesse in tal campo dalla Corte.

S'impone, pertanto, un'ulteriore dichiarazione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n.

1338 del 1962, relativamente al cumulo delle pensioni di riversibilità

erogate dall'INPS con le pensioni di riversibilità gravanti sullo

Stato, sul Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello

Stato, sul Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o

ricevitorie delle imposte dirette, nonché con le pensioni dirette

della Cassa di previdenza dipendenti enti locali. Per contro, non si

presta a venire risolto dalla Corte, nei medesimi termini, il caso del

concorso fra le pensioni di riversibilità e le pensioni dirette,

entrambe erogate dall'INPS, dal momento che la relativa ordinanza del

Pretore di Siena (r.o. n. 437/1984) non ha affatto impugnato la norma

applicabile in materia, vale a dire l'art. 23 della legge n. 153 del

1969.

Malgrado le impugnative promosse da alcuni fra i giudici a quibus,

le questioni rispettivamente sollevate e la conseguente decisione della

Corte non possono invece coinvolgere né l'art. 22 della legge n. 903

del 1965, né l'art. 23 della predetta legge n. 153 del 1969, né

l'art. 9 della legge n. 587 del 1971: non il primo, trattandosi di una

disciplina che presuppone, ma non altera e nemmeno richiama, il

previgente divieto di integrazione al minimo; non il secondo, perché

nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ed al Pretore di

Genova (r.o. nn. 516 e 1158/1984) "emerge chiaramente" - come ha già

osservato questa Corte, nella sentenza n. 34 del 1981 - "che la norma

effettivamente impugnata è soltanto l'art. 2, secondo comma, lett. a

della legge 1338 del 1962... e non anche l'art. 23 della legge n. 153

del 1969, che appare come semplice elemento di raffronto"; e non il

terzo, visto che esso rimanda genericamente alle norme

dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compreso l'art. 2,

secondo comma, lett. a, della legge n. 1338.

4. - Senonché , ad evitare ulteriori pronunce di accoglimento, il

citato art. 2, secondo comma lett. a, deve a questo punto venir

dichiarato illegittimo - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai

divenute manifestamente incompatibili con il principio generale

d'eguaglianza.

Del pari, va dichiarata l'illegittimità conseguenziale dell'art.

23 della legge n. 153 del 1969. Se anche, in origine, si trattava di

una disciplina di favore per i pensionati INPS, oggi non si può

giustificare il divieto di integrare al minimo le pensioni di

riversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe

siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: in

questa stessa parte, quindi, va ristabilita la piena eguaglianza fra i

pensionati, limitatamente al periodo non considerato dal decreto-legge

n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 del medesimo anno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui

esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS

per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato,

del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del

Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle

imposte dirette, nonché, per il titolare della pensione diretta a

carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per

effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a, della legge 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate

costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo,

nonché dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del

1981, n. 102 del 1982;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente

illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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