Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 2, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), anche in

combinato disposto con l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale); dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1963, n.

9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri); degli artt. 23 e 54, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n.

153; dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento

e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della assicurazione

generale obbligatoria) e del combinato disposto degli artt. 19, comma

2, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi) e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, giudizi promossi con

le ordinanze emesse il 2 maggio 1980 dal Pretore di Bergamo, il 29

aprile 1980 dal Tribunale di Salerno, il 16 luglio 1980 dal Pretore di

Asti (due ordinanze), l'11 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11

gennaio 1980 dal Pretore di Avellino e il 25 giugno 1980 dal Pretore di

Chieti, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 578, 682, 683 e 882 del

registro ordinanze 1980 ed ai nn. 165 e 325 del registro ordinanze 1981

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 256,298 e

325 del 1980 e nn. 63, 151 e 269 del 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Grillini Don

Ferdinando;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Luigi Maresca e Pasquale Vario, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze di rimessione emesse dal Pretore di Asti il

16 luglio 1980 (r.o. 682 e 683/1980) è stata sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di

invalidità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta dello Stato, qualora

per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo, premesso che per effetto delle sentenze di questa

Corte n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976, dichiarative

dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e 23

della legge 30 aprile 1969 n. 153, è stata consentita l'integrazione

al minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS

ai titolari di pensione di riversibilità erogate dallo Stato o da

altri fondi o gestioni speciali nonché l'integrazione al minimo della

pensione di invalidità INPS ai titolari di pensione diretta dello

Stato, assume che la persistente esclusione per i titolari di identiche

pensioni dirette dello Stato dal diritto all'integrazione al minimo

della pensione di invalidità quando sia erogata da un fondo speciale

come quello per i coldiretti, mezzadri e coloni, anziché dalla

gestione ordinaria INPS, integra una irrazionale disparità di

trattamento fra cittadini che si trovano in situazioni uguali.

La stessa disparità di trattamento è denunciata anche dal Pretore

di Avellino con ordinanza di rimessione dell'11 gennaio 1981 (r.o.

165/1981), nella quale però viene impugnato l'art. 2, secondo comma,

lettera a) della legge n. 1338 del 1962,(che sancisce i casi di

esclusione dell'integrazione delle pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria) anziché l'art. 1, secondo comma, della legge n.

9 del 1963 (che stabilisce tale esclusione nell'ipotesi specifica delle

pensioni a carico del fondo speciale oggetto del procedimento de quo).

2. - Una questione analoga viene anche sollevata, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di rimessione del Pretore

di Chieti del 25 giugno 1980 (r.o. 325/1981) che impugna il combinato

disposto degli artt. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.

613, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta a carico della

gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di pensione

diretta dello Stato.

Assume il pretore che le argomentazioni svolte dalla Corte

costituzionale nelle citate sentenze nn. 230 del 1974 e 263 del 1976

non possono non valere anche nell'ipotesi di specie, solo perché

anziché di lavoratori dipendenti si tratta di lavoratori autonomi.

3. - Con l'ordinanza di rimessione del Pretore di Bergamo del 2

maggio 1980 (r.o. 516/1980) viene invece sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di illegittimità costituzionale del citato

art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338,

nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità INPS ai titolari di pensione diretta dello Stato.

Alla luce, infatti, della situazione della normativa in materia di

trattamenti minimi, che si è venuta a determinare a seguito delle

citate sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974 e 263/1976, non

si ravvisano - secondo il giudice a quo - motivi giuridicamente validi

per escludere dal trattamento minimo della pensione di riversibilità a

carico dell'INPS i titolari di pensione diretta dello Stato.

4. - Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 aprile 1980

(r.o. 578/1980), solleva questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 2, comma secondo, lett. a) della legge n. 1338 del 1962,

nonché dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in

cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta corrisposta

dall'assicurazione generale obbligatoria INPS ai titolari di pensione a

carico di altro fondo esonerativo della assicurazione generale

obbligatoria e in particolare del fondo interno INAIL.

Richiamando le note decisioni di questa Corte sopra citate, il

giudice a quo rileva l'arbitraria disparità di trattamento tra

lavoratori che si trovano in identiche condizioni che la normativa

impugnata viene a realizzare.

5. - Infine con l'ordinanza dell'11 ottobre 1980 (r.o 882/1980) il

Pretore di Modena solleva questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, secondo comma, lett.

a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il

trattamento minimo della pensione di vecchiaia a carico dell'INPS ai

titolari di pensione diretta a carico dello Stato.

In subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente

questione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

14, primo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui

esclude le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1970

dalla liquidazione effettuata secondo le disposizioni anteriori all'1

maggio 1968, e dell'art. 54, primo comma, della legge 30 aprile 1969,

n. 153, nella parte in cui limita al 31 dicembre 1971 l'esercizio della

facoltà di opzione di cui al citato art. 14, primo comma, d.P.R. n.

488 del 1968.

Il pretore svolge, a sostegno dell'eccezione principale,

argomentazioni analoghe a quelle contenute nelle altre ordinanze di

rimessione.

6. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è

costituito nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Pretore di

Avellino (r.o. 165/1981) con atto di deduzioni del 15 giugno 1981,

eccependo la irrilevanza della questione, così come erroneamente

prospettata dal giudice a quo, in quanto la denuncia di una normativa

estranea all'ipotesi specifica oggetto del giudizio (ved. sopra sub 1)

fa sì che l'eventuale accoglimento dell'eccezione proposta non incida

sulla decisione del giudizio de quo.

L'INPS si è costituito anche nel giudizio introdotto

dall'ordinanza del Pretore di Chieti (r.o. 325/1981) con atto di

deduzione del 10 ottobre 1981, rilevando la stretta analogia tra la

questione proposta e quella decisa con la sentenza di questa Corte n.

34 del 12 febbraio 1981, "apparendo in tutta evidenza la identità

formale e funzionale dell'art. 19, secondo comma, l. 613/1966 con

l'art. 1, secondo comma, l. 12 agosto 1962, n. 1339 (concernente la

gestione speciale artigiani), dichiarato costituzionalmente illegittimo

con la citata recente sentenza n. 34/1981".

Costituendosi nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Tribunale

di Salerno (r.o. 578/1980) con atto di deduzioni del 14 novembre 1980

l'INPS, nel sostenere l'infondatezza della questione sollevata osserva

in particolare che per le categorie dei lavoratori subordinati iscritti

a fondi esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria - come

nella specie - le rispettive leggi istitutive prevedono norme del tutto

diverse da quelle dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria, in ordine alle voci della retribuzione imponibile e di

quella pensionabile, nonché in merito ai particolari aspetti tenuti in

considerazione diversamente che per la generalità dei lavoratori,

cosicché la diversità sostanziale dei criteri di copertura

contributiva e la profonda diversità dell'assetto normativo fra i due

regimi previdenziali sembrano giustificare la disparità di normativa

concernente il trattamento minimo.

Infine l'INPS, costituitosi con atto del 21 marzo 1981 nel giudizio

introdotto dall'ordinanza del Pretore di Modena (r.o. 882/80), rileva

come la questione sollevata in via principale sia già stata decisa con

la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981, cosicché la

questione di costituzionalità proposta in via subordinata deve

ritenersi assorbita dall'accoglimento della questione principale, non

essendovi alcun interesse della parte privata all'accoglimento della

questione subordinata.

7. - Nello stesso giudizio introdotto dal Pretore di Modena si è

costituita la parte privata Don Ferdinando Grillini, rappresentata e

difesa dal prof. avv. Mattia Persiani, svolgendo argomentazioni

analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione.

Con successiva memoria presentata fuori termine la difesa della

parte prende atto dell'identità della questione sollevata con quella

decisa con la citata sentenza n. 34/1981 di questa Corte e chiede che

tale decisione venga estesa al presente giudizio. Considerato in diritto :

1. - L'identità di talune questioni prospettate e l'analogia di

altre inducono a riunire i relativi giudizi ed a definirli con unica

sentenza.

2. - La prima questione che la Corte costituzionale è chiamata a

decidere è se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione l'art.

1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui

esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione

al minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per

i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del

cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Si dubita della costituzionalità della norma impugnata in quanto

tale esclusione verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto a chi sia titolare della stessa pensione dello

Stato e chieda l'integrazione al minimo della pensione di invalidità a

carico della gestione ordinaria dell'INPS, che, per effetto della

sentenza di questa Corte n. 263 del 1976, è sempre integrabile.

La questione è stata sollevata con due ordinanze dal Pretore di

Asti (r.o. nn. 682 e 683/1980) e sostanzialmente sotto lo stesso

profilo con l'ordinanza del Pretore di Avellino (r.o. n. 165/1981), il

quale - come si è già osservato in narrativa - anziché impugnare

l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, che disciplina

l'esclusione lamentata, ha impugnato l'art. 2, secondo comma, lett. a),

della legge n. 1338 del 1962, che riguarda invece l'assicurazione

generale obbligatoria e che è stato peraltro già oggetto della

sentenza di questa Corte n. 34 del 1981.

3. - La questione è fondata e merita accoglimento alla luce dei

principi enunciati nella citata sentenza n. 34/1981 di questa Corte,

nella quale si afferma il contrasto con l'art. 3 della Costituzione del

diniego del trattamento minimo sulle pensioni dirette INPS (di

invalidità o di vecchiaia) a chi sia già titolare di altra pensione

di riversibilità o di altra pensione diretta a carico dello Stato o di

altri fondi. Una volta, infatti, che la regola generale contenuta

nell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338/1962 (che

vietava il cumulo fra pensione INPS integrata al minimo ed altri

trattamenti previdenziali quando l'importo complessivo delle pensioni

cumulate superasse il minimo garantito) aveva subito numerose deroghe

per effetto della successiva legislazione (art. 23 legge n. 153 del

1969) e delle pronuncie di questa Corte (sentenze nn. 230/1974 e

263/1976), del tutto arbitraria e priva di razionale giustificazione

veniva a risultare la persistenza dello stesso divieto in situazioni

del tutto analoghe e meritevoli della medesima tutela costituzionale.

La funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla

pensione minima fa sì che essa non possa tollerare trattamenti

differenziati quando la rispettiva ratio discenda da identici

presupposti di fatto, cioè la diminuita capacità di guadagno per

infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di eguale

protezione.

In applicazione di tali principi la sentenza n. 34 del 1981 ha

ritenuto tra l'altro priva di giustificazione razionale l'esclusione,

per chi sia già titolare di pensione statale, del diritto

all'integrazione al minimo per la pensione diretta erogata dalla

gestione speciale per i lavoratori autonomi (sempre qualora per effetto

del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito), dal momento

che tale pensione assolve, per la particolare categoria degli

artigiani, esattamente la stessa funzione svolta per gli altri

lavoratori dalla pensione diretta a carico dell'assicurazione ordinaria

INPS. "L'identità della funzione dei due trattamenti - si legge nella

sentenza sopra ricordata - che è quella di assicurare al lavoratore

anziano o invalido un minimo vitale, rende arbitraria la diversità di

disciplina data a due identici istituti a seconda che il pensionato sia

assicurato dall'INPS o dalla gestione speciale lavoratori autonomi

sempre gestita dall'INPS, non essendovi alcun motivo economico o

sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori

dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale".

Le medesime considerazioni possono ripetersi a proposito del

trattamento minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, oggetto della

questione ora sottoposta all'esame della Corte.Qui il trattamento

pensionistico assolve all'identica funzione di assicurare al lavoratore

agricolo autonomo, colpito da invalidità, un minimo vitale.

Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 9 del 1963.

4. - Alla stessa conclusione si deve pervenire - alla stregua delle

considerazioni sopra esposte - anche per la seconda questione,

sollevata dal Pretore di Chieti, che la Corte è chiamata a decidere:

se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione il combinato

disposto degli artt. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.

613, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

ripete, per i titolari di pensione diretta statale, la regola

dell'esclusione del trattamento integrato al minimo della pensione di

invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, sempre

qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo

garantito.

Non sussiste, infatti, alcuna motivazione economica o sociale che

valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e

lavoratori autonomi nel settore del commercio in ordine al minimo

vitale. Una volta che per i primi è consentita l'integrazione al

minimo della pensione di invalidità INPS, anche in presenza di altri

trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino

il minimo garantito, non vi è motivo perché tale integrazione debba

essere negata a chi si trovi già in possesso della medesima pensione

diretta dello Stato, solo perché la pensione di invalidità è erogata

dalla gestione speciale commercianti anziché dalla gestione ordinaria

INPS.

Come già osservato nella sentenza n. 34 del 1981, nessuna

pronuncia deve essere adottata in ordine all'art. 23 della legge n. 153

del 1969, che viene invocato come semplice elemento di raffronto, non

essendo esso in effetti oggetto dell'impugnazione. Risale, infatti, a

tale norma la prima deroga introdotta dal legislatore alla regola

generale originaria del divieto dell'integrazione al minimo della

pensione diretta INPS quando il suo cumulo con altra pensione superasse

il trattamento minimo garantito.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale anche

dell'art. 19, comma secondo, della legge n. 613 del 1966 sotto il

profilo proposto.

5. - La terza questione, sollevata dal Pretore di Bergamo, sulla

quale la Corte è chiamata a decidere, è se sia in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione l'art. 2, lettera a) della legge 12 agosto

1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione

diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità INPS, qualora il cumulo delle due pensioni superi il

trattamento minimo garantito.

Dubita il giudice a quo che tale disposizione realizzi

un'ingiustificata disparità di trattamento in raffronto al diritto

all'integrazione della pensione diretta INPS, già riconosciuto allo

stato attuale della normativa - ai titolari di pensione diretta dello

Stato o di pensione di riversibilità a carico dello Stato stesso,

dell'INPS o di altri fondi.

La questione, mai proposta sotto questo profilo, è fondata.

Non si ravvisa, infatti, alcuna razionale giustificazione economica

o sociale, che valga a spiegare la disparità lamentata, in quanto una

volta riconosciuto al titolare di pensione diretta dello Stato il

diritto ad integrare al minimo la pensione diretta INPS, non si vede

come si possa negare al titolare della medesima pensione statale il

diritto ad integrare al minimo la pensione di riversibilità INPS, che

è strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la norma impugnata va

dichiarata costituzionalmente illegittima.

6. - Non ignora la Corte la situazione che si è venuta a

determinare nella normativa previdenziale a seguito delle deroghe al

principio originario (che vietava l'integrazione al minimo della

pensione INPS quando questa veniva a cumularsi con altri trattamenti

pensionistici e con tale cumulo si veniva a superare il minimo

garantito) introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni

di questa stessa Corte, che hanno esteso tali deroghe a situazioni

analoghe, a tutela del principio costituzionale d'eguaglianza.

Ciò rende quanto mai opportuno e urgente un intervento del

legislatore che riesamini sul piano generale, ispirandosi ai principi

contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla

integrazione al minimo delle pensioni INPS. Va da sé che lo stesso

legislatore, sempre tenendo presenti i suddetti principi, dovrà

riconsiderare in particolare il fondamento del criterio derogatore che

è stato all'origine della sequenza giurisprudenziale di questa Corte.

7. - Un'altra questione sottoposta all'esame della Corte è se

contrasti con l'art. 3 della Costituzione lo stesso art. 2, secondo

comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui

esclude per i titolari di pensione diretta erogata dal fondo interno

INAIL l'integrazione della pensione diretta a carico dell'INPS, sempre

qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo

garantito.

Si dubita nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Salerno che

tale esclusione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento

in raffronto al diritto all'integrazione delle pensioni dirette INPS,

sempre riconosciuto ai titolari di pensione di riversibilità, e al

diritto all'integrazione della pensione d'invalidità INPS,

riconosciuto ai titolari di pensione diretta dello Stato.

La motivazione dell'ordinanza, tuttavia, appare insufficiente e

generica circa la rilevanza della questione sollevata nel giudizio a

quo, in quanto non contiene alcuna precisazione sul carattere

esonerativo dall'assicurazione generale obbligatoria del fondo interno

dell'INAIL, che costituisce in concreto la premessa di fondo della

rilevanza della questione prospettata.

Gli atti devono, quindi, essere restituiti al Tribunale di Salerno

affinché compia una approfondita e necessaria indagine sulla rilevanza

del quesito proposto nel giudizio a quo.

8. - L'ultima questione, infine, sollevata dal Pretore di Modena,

è già stata esaminata sotto lo stesso profilo e decisa da questa

Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con

la citata sentenza n. 34 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338

del 1962 nella parte impugnata.

La questione così proposta va, quindi, dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude

per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo

della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo

sia superato il trattamento minimo garantito.

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma

secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui

esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al

minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale

commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il

trattamento minimo garantito.

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui

esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità INPS, qualora per effetto

del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 2, secondo comma, della legge 12

agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza n.

882 del 1980, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella

parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981.

e) ordina la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla

questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Salerno n. 578 del

1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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