L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

  • 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
  • 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio". Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1 gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilita' con decorrenza dal 1 gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge. La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di riversibilita' in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo. 5 20
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

5

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".

Corte Costituzionale

20

La Corte Costituzionale, con sentenza del 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.u. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".

Testo vigente dal 30 luglio 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 189/1991

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1991

    Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli o…

    Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/1987

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1987

    Contrastano con gli artt. 3 e 38 Cost,, determinando un'evidente disparita` di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale, le norme che escludono l'erogazione della pensione di riversibilita` al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato; sono pertanto illegittimi, in parte qua, gli artt. 1 del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) e 23, comma quarto, legge 18 agosto 1962, n. 1357.

    Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 23 Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 399/1991

    Questione inammissibile
    31 ottobre 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 d…

    Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1974 al 30 luglio 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza del 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.u. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art24 · fonte del testo

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