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Miscellanea
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Legge 30 aprile 1969, n. 153
- Aggiornato al
- 25 giugno 2008
- Articoli
- 72
- Versioni storiche
- 133
- Art. 1A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della…
- Art. 2L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi…
- Art. 3All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede: quanto a…
- Art. 4I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo…
- Art. 5Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo…
- Art. 6La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento…
- Art. 7A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a…
- Art. 8Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto…
- Art. 9Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale…
- Art. 10Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di…
- Art. 11Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della…
- Art. 12Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e…
- Art. 13I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria…
- Art. 14Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di…
- Art. 15Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e…
- Art. 16Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna…
- Art. 17Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i…
- Art. 18Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere…
- Art. 19Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei…
- Art. 20A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del…
- Art. 21All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e'…
- Art. 22A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle…
- Art. 23Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra pensione a…
- Art. 24L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge…
- Art. 25I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto…
- Art. 26Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di…
- Art. 27Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore…
- Art. 28Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti in genere cooperativi…
- Art. 29A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione…
- Art. 30Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno…
- Art. 31Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite…
- Art. 32Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese…
- Art. 33Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il…
- Art. 34Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le…
- Art. 35Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione…
- Art. 36Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con…
- Art. 37Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare un testo…
- Art. 38La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione…
- Art. 39Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamita'…
- Art. 40All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti…
- Art. 41Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935…
- Art. 42senza rubricaabrogato
- Art. 43Con effetto dal 1 gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e…
- Art. 44All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi: "In…
- Art. 45Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata…
- Art. 46A decorrere dal 1 gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico…
- Art. 47L'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' sostituito dal seguente: "Nel…
- Art. 48Il limite di eta' previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto…
- Art. 49I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del…
- Art. 50senza rubricaabrogato
- Art. 51Agli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli…
- Art. 52All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e' aggiunto il seguente comma…
- Art. 53Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la…
- Art. 54La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente…
- Art. 55Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'articolo 20 del…
- Art. 56Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma…
- Art. 57senza rubricaabrogato
- Art. 58Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di…
- Art. 59All'Istituto nazionale della previdenza sociale e' concessa la facolta' di stipulare…
- Art. 60All'articolo 9 sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso e'…
- Art. 61Con effetto dal 1 gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n…
- Art. 62I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni…
- Art. 63Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti…
- Art. 64Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la…
- Art. 65Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali…
- Art. 66senza rubricaabrogato
- Art. 67I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini…
- Art. 68Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14…
- Art. 69Le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4…
- Art. 70Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno…
- Art. 71E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
- Art. 72La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di…
