Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1974 dal tribunale di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Cristalli Marcella e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 313 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 25 settembre 1974;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Taroni

Vanda e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

336 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.

- Visto l'atto di costituzione di Cristalli Marcella;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, nel combinato disposto (tribunale di

Piacenza) o in relazione (giudice del lavoro del tribunale di Reggio

Emilia) con l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto

1962, n. 1338, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 230- del 1974 di questa Corte

(vedasi anche l'ordinanza n.- 296 in data odierna) è già stata

dichiarata l'illegittimità - costituzionale delle suddette norme.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti

di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230

del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento

minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai

titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o

gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni

dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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