Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri),

dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dell'art. 2, secondo

comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vechiaia ed i superstiti),

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza

sociale) e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale) a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte

costituzionale, promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1982 dal

Tribunale di Macerata, il 16 aprile 1982 dal Tribunale di Bolzano, il

17 febbraio 1984 dal Pretore di Modena, il 21 agosto 1985 dal Pretore

di Bologna ed il 12 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, iscritte

rispettivamente ai nn. 152 e 386 del registro ordinanze 1982, al n.

436 del registro ordinanze 1984, al n. 812 del registro ordinanze

1985 e al n. 154 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 227 e 310 dell'anno 1982, n.

273 dell'anno 1984 e nn. 20 e 30 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Russo Edmondo, dell'I.N.P.S., di

Cuscini Giuseppina e di Pascoli Enrica;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le cinque ordinanze in epigrafe sono state

sollevate da altrettanti giudici, in relazione agli artt. 3 e 38

Cost., le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9,

nella parte in cui nega, ai titolari di pensione diretta a carico

dello Stato, l'integrazione al minimo della pensione di invalidità

cumulativamente goduta a carico del fondo speciale coltivatori

diretti, mezzadri e coloni (R.O. n. 152/82, emessa dal Tribunale di

Macerata il 3 febbraio 1982);

B) dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in

cui esclude, per i titolari di pensione diretta statale,

l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla

gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, sia

superato il trattamento minimo garantito (R.O. n. 386/82, emessa dal

Tribunale di Bolzano il 16 aprile 1982);

C) dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in relazione

all'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962 n.

1338 (quale risulta a seguito della sentenza della Corte

Costituzionale 12 febbraio 1981 n. 34) e nella parte in cui non

prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in

proporzione all'ammontare della pensione diretta integrata al

trattamento minimo che il titolare della pensione assicurativa

avrebbe diritto di percepire o al momento della morte o con

riferimento ai periodi anche successivi a tale evento, se fosse

ancora in vita e godesse della pensione diretta; e, subordinatamente,

dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui

stabiliva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 12

settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.

638, che al titolare di pensione di riversibilità e di pensione

diretta l'integrazione al minimo fosse corrisposta sulla pensione

diretta e non invece su quella a carico della gestione che erogasse

il trattamento minimo di importo più elevato (R.O. n. 436/84, emessa

dal pretore di Modena il 17 febbraio 1984);

D) Degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto

1962 n. 1338; 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 e 23 della legge

30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, in violazione degli artt.

3 e 38 Cost., escludono il diritto all'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità a carico dell'A.G.O. per chi sia già

titolare di pensione di riversibilità a carico della C.P.D.E.L.

(R.O. n. 812/85, emessa il 21 agosto 1985 dal pretore di Bologna) o

dello Stato (R.O. n. 154/86, emessa dalla Corte di Cassazione il 12

luglio 1985);

che le norme oggetto delle questioni sollevate dai Tribunali di

Macerata e Bolzano sono state già dichiarate costituzionalmente

illegittime, nelle medesime parti cui si riferiscono le attuali

censure, con la sentenza n. 102 del 1982;

che, per quanto concerne le questioni sollevate dal pretore di

Modena:

1) emerge dal contesto dell'ordinanza che la parte attrice nel

giudizio a quo, titolare di pensione diretta a carico della gestione

speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva domandato in

via principale l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità spettantele a carico del fondo pensioni per i

lavoratori dipendenti;

2) il giudice adito ha ritenuto ostativo dell'accoglimento di

tale domanda il disposto dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969,

disattendendo, nel contempo, l'eccezione di incostituzionalità

sollevata dall'attrice relativamente a tale norma;

3) successivamente all'ordinanza di rimessione delle questioni

di costituzionalità rilevanti rispetto ad altre due domande proposte

dalla stessa parte attrice in rapporto di gradata subordinazione

all'altra di cui sopra, questa Corte, con sentenza n. 314 del 3

dicembre 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato

art. 23 della legge n. 159 del 1969, nelle sue residue applicazioni

non dichiarate costituzionalmente illegittime con le precedenti

sentenze nn. 230/74 e 263/73, sicché si impone la restituzione degli

atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza delle questioni

sollevate, tenendo presente quanto deciso con la stessa sentenza n.

314/85 e la sua incidenza sulla norma per effetto della quale egli

aveva ritenuto di dovere passare alla decisione sui suddetti profili

subordinati della domanda;

che le questioni sollevate dal pretore di Bologna e dalla Corte

di Cassazione sono già state esaminate da questa Corte con la

ripetuta sentenza n. 314/85 e risultano coperte dalle declaratorie di

illegittimità ivi contenute: espressamente per ciò che concerne il

caso di cumulo della pensione di riversibilità a carico dell'A.G.O

con la pensione di riversibilità statale; e, per l'altro caso di

cumulo, tenendo conto della generale declaratoria di illegittimità

degli artt. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 1338 del 1962 e 23

legge n. 153 del 1969, nelle parti che non risultavano già caducate

da precedenti analoghe declaratorie;

che l'estensione delle censure, operata con alcune ordinanze di

rimessione, all'art. 22 della legge n. 903 del 1965, non rende le

questioni prospettate esorbitanti dall'ambito di operatività dei

precedenti, sopra ricordati, giudicati, poiché detta norma, come è

già stato osservato da questa Corte con l'ordinanza n. 345/85 si

limita a presupporre, per la disciplina dell'integrazione al minimo

la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett.

a), legge n. 1338 del 1962, su cui si sono prodotti gli effetti di

tali giudicati;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, legge 9 gennaio 1963 n.

9; 19 legge 22 luglio 1966 n. 613; 2, secondo comma, lett. a), legge

12 agosto 1962 n. 1338; 22 legge 21 luglio 1965 n. 903; e 23 legge 30

aprile 1969 n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

dai Tribunali di Macerata e di Bolzano, dai Pretori di Bologna e

dalla Corte di Cassazione con le ordinanze in epigrafe.

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena (R.O. n.

436/84).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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