Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con ordinanze emesse il 10 aprile 1974 dal

tribunale di Piacenza e il 28 marzo 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Migliorini

Celsina, Badini Dina e Villa Marcellina contro l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritte ai nn. 246, 247 e 250 del registro

ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 167 del 26 giugno 1974 e n. 180 del 10 luglio 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 12

agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte, è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del 1962 e

dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 (vedansi anche le ordinanze

nn. 296 e 297 del 1974).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti

di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230

del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento

minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai

titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o

gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni

dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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