Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1972 dal tribunale di Rieti nel

procedimento civile vertente tra Conti Emilio e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 131 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del

24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 29 maggio 1972 dal tribunale di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Daneu Maria e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28

febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal tribunale di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra Sandri Anna e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 232 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 198 del 10 agosto 1973.

Visti gli atti di costituzione di Conti Emilio, di Sandri Anna e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Conti Emilio, l'avv. Paolo

Barile, per Sandri Anna, e l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per

l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Emilio Conti, titolare di una pensione diretta, per

invalidità, a carico dell'assicurazione obbligatoria gestita

dall'INPS, e di altra, di riversibilità, a carico dello Stato, adiva,

al fine di ottenere che la prima fosse maggiorata della quota di

integrazione del trattamento minimo, il tribunale di Rieti, sostenendo

che l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.

1338, che aveva escluso i beneficiari di più pensioni da tale

integrazione, era stato abrogato dall'art. 23 della legge 30 aprile

1969, n. 153.

Nel resistere alla domanda, l'Istituto convenuto osservava che

quest'ultima disposizione è innovativa, nel senso indicato

dall'attore, solo per le pensioni corrisposte, ad un medesimo

beneficiario, da esso Istituto, avendo lasciata inalterata la

precedente disciplina per l'ipotesi, quale quella di specie, in cui la

pensione di riversibilità sia dovuta da altra amministrazione.

Il tribunale, ravvisando nella disciplina una disparità di

trattamento tra due categorie di cittadini, in condizioni

sostanzialmente identiche, con ordinanza 23 febbraio 1973 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli

artt. 2, secondo comma, lett. a, della legge del 1962, n. 1338, e 23

della legge del 1969, n. 1S3, nella parte in cui "viene escluso il

trattamento minimo sulla pensione diretta al titolare di pensione di

riversibilità a carico di fondi di previdenza sostitutivi di quello

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti del giudizio a

quo. Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa del pensionato chiede che la norma denunziata sia

dichiarata illegittima. Dopo aver osservato che il vigente sistema

previdenziale si basa sul principio della socialità e non su quello

dell'assistenza, afferma che, comunque, il solo fatto che unico oppure

duplice sia l'ente erogatore delle pensioni non giustificherebbe la

differenza tra le due situazioni normative.

La difesa dell'INPS, pur chiedendo che si provveda come di

giustizia, prospetta l'infondatezza della questione. Al riguardo

precisa i limiti di estensione dell'art. 23 della legge del 1969 e ne

indica la ratio nell'esiguità dell'importo delle pensioni di

riversibilità corrisposte da esso Istituto, facendo presente che

quelle non a suo carico sarebbero già state ragguagliate al minimo da

altre disposizioni di legge. Richiama, infine, la giurisprudenza di

questa Corte sulla differenza di trattamento tra dipendenti della

pubblica Amministrazione e delle aziende private, anche in tema di

pensioni.

2. - In un'analoga controversia tra l'INPS e Maria Daneu vedova

Tabor, beneficiaria di una pensione diretta, per invalidità, a carico

dell'INPS e di altra, di riversibilità, erogata dallo Stato, per altra

forma di previdenza, il tribunale di Trieste, con ordinanza 29 maggio

1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dell'art. 23 della

legge n. 153 del 1969, per "disparità di trattamento tra i soggetti

titolari di assegni similari", non riconducibile "a logiche motivazioni

obiettive".

Dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto l'INPS, la cui

difesa, mentre chiede che si provveda come di giustizia, prospetta, per

altro, l'infondatezza della questione e rileva l'estraneità del

richiamo all'art. 38 della Costituzione.

Con successiva memoria, l'INPS, ricorda la motivazione della

sentenza n. 128 del 1973 di questa Corte e sostiene che i principi ivi

accolti consentono di risolvere anche l'odierna questione.

Al riguardo precisa che le norme denunziate rappresentano lo

strumento tecnico con il quale il legislatore ha inteso graduare

l'attuazione dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto una

razionale considerazione delle risorse utilizzabili e delle esigenze di

vita degli assicurati avrebbe persuaso di non poter riconoscere, se non

con le limitazioni poste dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969, il

trattamento minimo della pensione di riversibilità a chi fruisca di

pensione diretta, la cui concessione sarebbe di per sé sufficiente a

soddisfare l'esigenza garantita dal richiamato precetto costituzionale.

3. - Con ordinanza 17 aprile 1973, sostanzialmente identica a

quella del tribunale di Rieti, è stata sollevata, negli stessi

termini, dal tribunale di Reggio Emilia, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto

degli artt. 2, secondo comma, lett. a, della legge del 1962 e 23 della

legge del 1969, nella causa iniziata nei confronti dell'INPS da Anna

Sandri, titolare di pensione diretta, per invalidità, erogata

dall'INPS, e di altra, di riversibilità, a carico del Fondo di

previdenza dei dipendenti delle aziende elettriche.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la

pensionata e l'INPS. Non vi è stato intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

La difesa della parte privata, a sostegno della tesi della

illegittimità, deduce che, in mancanza di criteri quantitativi di

reddito della pensione di riversibilità, la disposizione censurata

potrebbe condurre alla esclusione dal trattamento minimo anche dei

titolari di una pensione di ammontare inferiore a quello della stessa

pensione a carico dell'INPS.

Fa, infine, presente che il Fondo di previdenza degli elettrici,

sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, è inquadrato

nell'ambito di essa, con regolamentazione in parte comune e con

disciplina affine.

La difesa dell'INPS svolge argomenti e formula conclusioni nei

medesimi termini risultanti dalle sue deduzioni depositate nel giudizio

di legittimità costituzionale per la questione sollevata dal tribunale

di Rieti.

La difesa della Sandri ha presentato memoria, insistendo a che la

disposizione denunziata sia dichiarata illegittima.

Premesso un breve cenno sulla interpretazione di tale norma,

richiama la giurisprudenza costituzionale ed ordinaria sul cumulo delle

diverse prestazioni previdenziali, nonché le disposizioni di legge

sulla compatibilità tra pensioni di vecchiaia ed altri trattamenti di

quiescenza. Lo stesso principio sarebbe stato seguito dalla legge del

1969, n. 153, per il cumulo tra pensione di riversibilità e pensione

diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria. Per altro, la

limitazione di tale principio a danno di alcune categorie di assicurati

mancherebbe di qualsiasi ragionevolezza. Infatti, la pensione di

riversibilità sarebbe del tutto autonoma e svincolata dalla pensione o

retribuzione da cui deriva; d'altro canto, la frammentarietà e la

contingenza dei provvedimenti che hanno introdotto la tutela

previdenziale nei settori che non rientrano nella diretta area

d'intervento del regime di assicurazione obbligatoria non escluderebbe

che "tali forme di tutela vengano attratte nell'ambito del regime

generale, ogni volta che le altre posizioni nei singoli ordinamenti non

conseguano gli scopi per i quali sono funzionalizzate". Considerato in diritto :

1. - Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, è stata denunziata

a questa Corte, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Rieti e da quello di Reggio Emilia, e, anche in

riferimento all'art. 38, primo comma, dal tribunale di Trieste, la

normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 2, secondo

comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge

30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude dalla integrazione

del trattamento minimo di pensione INPS i titolari di pensione di

riversibilità a carico di altro fondo, gestione o amministrazione,

allorquando, per effetto del cumulo, essi vengano a fruire di un

trattamento complessivo superiore al minimo garantito dall'INPS.

2. - I tre giudizi attengono alla stessa materia e possono, quindi,

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - L'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962,

n. 1338, escludeva dalla maggiorazione del trattamento minimo della

pensione INPS il titolare di più pensioni - diretta o di

riversibilità - sia a carico dell'assicurazione obbligatoria, sia a

carico di gestioni sostitutive di diversa qualificazione, ogniqualvolta

il trattamento minimo fosse superato dall'ammontare complessivo delle

diverse pensioni.

Per altro, con l'art. 23 della successiva legge 30 aprile 1969, n.

153, si è stabilito che "al titolare di pensione di riversibilità che

sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico

dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo

nella pensione diretta".

Secondo l'attuale giurisprudenza, seguita dai giudici a quibus,

l'inciso "a carico dell'assicurazione obbligatoria" va interpretato

restrittivamente, nel senso che entrambe le pensioni siano erogate

dall'INPS. Interpretazione, invero, che è suffragata dal secondo comma

dello stesso art. 23, per il quale "la pensione di riversibilità in

tal caso (...) non viene integrata al trattamento minimo".

Pertanto, qualora le pensioni non siano erogate dalla medesima

assicurazione obbligatoria, resta fermo il divieto posto dall'art.2,

secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del 1962.

Di qui la prospettata violazione degli artt. 3 e 38, primo comma,

della Costituzione.

4. - Vengono prospettate a questa Corte due diverse, ma analoghe

situazioni: la non integrabilità della pensione diretta a carico

dell'INPS, quando il titolare abbia anche diritto: a) ad una pensione

di riversibilità a carico di fondi o gestioni speciali (tribunale di

Reggio Emilia); b) ad una pensione di riversibilità a carico di una

amministrazione dello Stato (tribunali di Rieti e di Trieste).

5. - Nel primo caso, non è razionalmente fondata la di sciplina di

favore che la legge fa ai pensionati INPS. Né è decisivo l'accenno

della difesa dell'Istituto, secondo cui il beneficio sarebbe volto a

rimediare a uno squilibrio, dato che i fondi speciali farebbero un

trattamento migliore; sicché la giustificazione, sul piano dell'art. 3

Cost., discenderebbe dalla maggiore sicurezza sociale dei pensionati di

questi fondi.

Va osservato che l'art. 11 della legge n. 153 del 1969, di cui si

tratta, stabilisce per i pensionati INPS la misura massima di pensione

nella percentuale del 74 per cento della retribuzione per le pensioni

con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e dell'80 per cento per

le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1975. In

sostanza, dunque, vista in prospettiva, la disciplina pensionistica

INPS non può dirsi, in linea di principio, meno favorevole di quella

di taluni fondi e gestioni speciali che traggono la loro autonoma

normativa e la loro "specialità" non da finalità preferenziali,

bensì dalle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro cui

ineriscono (pericolosità, gravosità, ecc.).

6. - Alla medesima conclusione deve pervenirsi, allorché sia una

amministrazione dello Stato ad erogare altra pensione in aggiunta a

quella diretta dell'INPS, perché identica irrazionalità si ravvisa

nel divietodi integrazione, anche a tacere che la pensione statale di

riversibilità è spesso inferiore a quella di fondi speciali.

Del resto, quanto ai dipendenti statali, è ora vigente l'articolo

11, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), per il quale "l'assegno vitalizio è (...)

cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti

previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.

1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il

trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione

obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di

altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di

amministrazioni dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari