Corte costituzionale

Sentenza n. 263/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e

dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1975 dalla Corte d'appello

di Potenza, nel procedimento civile vertente tra Reale Gaetano e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 234 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso nei confronti

dell'INPS da Gaetano Reale, titolare di pensione a carico dello Stato

quale agente di custodia e di pensione di invalidità a carico

dell'INPS, al fine di ottenere il ripristino dell'integrazione della

pensione per invalidità, a carico dell'INPS, fino al minimo garantito

- la Corte di appello di Potenza, con ordinanza 30 aprile 1975, ritenne

rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente

infondata la questione, proposta dal Reale concernente la legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, legge

12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e dell'art. 23 legge 30

aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del

30 luglio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di

Potenza ha prospettato la questione di legittimità costituzionale se

la normativa di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma secondo,

della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, sia in contrasto con il principio di eguaglianza - enunciato

nell'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui esclude che sia

dovuto il trattamento minimo della pensione di invalidità, a carico

dell'INPS, al titolare di pensione diretta a carico dello Stato.

Secondo la Corte di appello di Potenza, le citate norme delle leggi

n. 1338 del 1962 e n. 153 del 1969 determinerebbero una disparità di

trattamento non giustificata tra i titolari di pensione diretta a

carico dell'INPS e di pensione di riversibilità a carico dello Stato o

di un fondo o gestione speciale - i quali, per effetto della sentenza

n. 230 del 1974 della Corte costituzionale, hanno diritto alla pensione

diretta dell'INPS nella misura del minimo garantito - ed i titolari di

due pensioni dirette, l'una a carico dell'INPS e l'altra a carico

dello Stato.

2. - La questione è fondata.

L'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.

1338, prescriveva che non era dovuto il trattamento minimo della

pensione INPS a coloro che percepivano più pensioni a carico

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta

assicurazione o che avevano dato titolo a esclusione o esonero

dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato

fruisse di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo

garantito.

Successivamente l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

derogò a detta norma, stabilendo, nel primo comma, che al titolare di

pensione di riversibilità, che fosse anche beneficiario di altra

pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria, era

garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta; e, nel secondo

comma, che la pensione di riversibilità, in tale caso, era calcolata

in conformità di quanto previsto dall'art. 2 della legge 21 luglio

1965, n. 903, e non veniva integrata al trattamento minimo.

L'inciso in tale articolo "a carico dell'assicurazione

obbligatoria" e la previsione che la pensione di riversibilità "in tal

caso" non veniva integrata al trattamento minimo, hanno indotto questa

Corte, con la sentenza n. 230 del 1974, ad accogliere l'interpretazione

secondo cui, qualora le pensioni non fossero a carico della medesima

assicurazione obbligatoria, restava fermo il divieto posto dall'art. 2,

comma secondo, lett. a, della legge n. 1338 del 1962, innanzi

riportato.

In particolare questa Corte osservò che non era razionalmente

fondata la disciplina di favore stabilita nella normativa censurata

nelle due analoghe situazioni, ad essa prospettate, della non

integrabilità della pensione diretta a carico dell'INPS quando il

titolare della pensione stessa aveva diritto: a) anche ad una pensione

di riversibilità a carico di fondi o gestioni speciali; b) ad una

pensione di riversibilità a carico di una amministrazione dello Stato.

Nel primo caso ritenne non giustificata la disciplina di favore

riservata dalla legge, disattendendo l'assunto difensivo dell'INPS,

secondo cui i fondi speciali assicurerebbero ai pensionati un

trattamento migliore. Nel secondo caso ritenne irrazionale il divieto

di integrazione allorché fosse lo Stato ad erogare altra pensione in

aggiunta a quella diretta dell'INPS, non essendo giustificato l'assunto

dell'INPS per la medesima ragione e anche in quanto l'art. 11, comma

secondo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato), aveva disposto che l'assegno vitalizio era cumulabile con

la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a

forme di assicurazione volontaria.

Tali osservazioni pongono in luce l'anormalità di una tutela dei

titolari della pensione di riversibilità più completa di quella dei

titolari della pensione diretta, nell'ipotesi di cumulo con una

pensione dell'INPS. Il particolare riferimento al principio, sancito

dall'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,

della cumulabilità dell'assegno vitalizio con la pensione sociale e

con altri trattamenti previdenziali, rivela l'intento di assicurare ai

lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in applicazione

dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, con la corresponsione

di un minimo, il cui ammontare è riservato ad apprezzamenti del

legislatore, nell'osservanza peraltro del principio di razionalità.

Conseguenze irragionevoli, che potrebbero derivare dall'attuale

disciplina nelle concrete applicazioni, sono state opportunamente

indicate nell'ordinanza di rinvio (al titolare di due pensioni di

riversibilità non compete su quella dell'INPS il trattamento minimo,

che, invece, è riconosciuto sulla diretta a chi invece gode, insieme a

questa, di altre due pensioni di riversibilità; trattamento di

particolare favore di una pensione di riversibilità rispetto al

titolare di una pensione diretta, anche di ammontare minimo). Queste

considerazioni danno fondamento alla questione di costituzionalità

come prospettata nell'ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.

1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il

trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico

dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni

dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - - VEZIO CRISAFULLI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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