Art. 90 — Disciplina transitoria

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I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore. L'articolo 447- bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice. 8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994

Testo in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/2000

    Questione inammissibile
    24 maggio 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione dell'art. 315 del codice di procedura civile, da parte dell'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, in quanto non prevede, per i giudizi pendenti al 30 aprile 1995, la possibilità di dare luogo ad immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di discussione orale, in applicazione del predetto art. 315 del codice di procedura civile. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 315 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 400/1998

    Questione infondata
    12 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 102, 106, commi primo e secondo, e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, l. 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come mod. dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), conv., con modificazioni, nella l. 20 dicembre 1995 n. 534 - il quale prevede, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile 1995, la possibilità di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del tribunale, in materia civile, con vice pretori onorari - in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 103 del 1998, ed in quanto anche il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) ha confermato la natura eccezionale e transitoria della disposizione impugnata. - S. n. 103/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 294/1998

    Questione inammissibile
    18 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 l. 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui non prevede una norma transitoria che consenta l'immediata applicabilità dell'art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 186 - quater cod. proc. civ.), 24, comma primo e 97, comma primo, Cost., in quanto il legislatore, nel regolare la transizione dal vecchio al nuovo rito processuale, ha compiuto una scelta non irragionevole o arbitraria, che costituisce legittimo esercizio della sua potestà discrezionale. - S. nn. 301/1986, 136/1991, 378/1994, 217/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 315 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1990 al 27 dicembre 1992. 107 parole tolte, 81 parole aggiunte.

I giudizi pendenti alla data tolto: di entrata in vigore della presente legge aggiunto: del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti … e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile tolto: sonorilevate aggiunto: sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data tolto: di entrata in vigore della presente legge aggiunto: del 2 gennaio 1994. Se nessuna delle parti tolto: compare alla aggiunto: propone, non oltre la prima udienza successiva alla data tolto: di entrata in vigore della presente legge, ne' propone, non oltre tale udienza, aggiunto: del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Se almeno una delle parti tolto: e' comparsa ovvero se e' stata presentata aggiunto: ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice tolto: istruttore o il pretore, nella prima udienza successiva alla data tolto: di entrata in vigore della presente legge aggiunto: del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, tolto: gli aggiunto: agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civiletolto: , nonche' un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti neiaggiunto: . Nei procedimenti che alla data tolto: di entrata in vigore della presente legge gli aggiunto: del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi aggiunto: al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civileaggiunto: , il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data. Ai giudizi pendenti in grado d'appello aggiunto: alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tolto: la data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, … anteriore. L'articolo 447- bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti aggiunto: alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice. aggiunto: 8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai tolto: guidizi aggiunto: giudizi in corso alla data tolto: della sua entrata in vigore. aggiunto: del 2 gennaio 1994

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art90 · fonte del testo

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