Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di

procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in

materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al

giudice di pace e di esercizio della professione forense) promossi

con due ordinanze emesse il 10 marzo 2001 dal giudice di pace di

Rutigliano iscritte ai nn. 341 e 342 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice di pace di Rutigliano, con due distinte

ordinanze, entrambe del 10 marzo 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre

1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3,

24, e 25, primo comma, della Costituzione;

che i giudizi principali, in precedenza pendenti dinanzi al

Pretore di Casamassima, sono stati trasmessi al rimettente dal

Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in applicazione

dell'art. 2 della legge n. 479 del 1999;

che, secondo il giudice a quo, le norme citate dovrebbero

essere interpretate alla luce del principio stabilito dall'art. 5 del

codice di procedura civile e, pertanto, ritenendo che la

giurisdizione e la competenza si determinano in relazione alla legge

vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della

proposizione della domanda e non dovrebbero avere rilievo, rispetto

ad esse, i successivi mutamenti delle situazioni di fatto e

normative;

che il trasferimento delle cause della soppressa Pretura di

Casamassima al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano -

e la successiva assegnazione, in virtù di una disposizione di legge,

al Giudice di pace di Rutigliano avrebbe determinato, secondo il

rimettente, la sottrazione dei giudizi al giudice naturale competente

che avrebbe dovuto essere il Giudice di pace di Casamassima;

che inoltre gli artt. 1 e 2 della legge 16 novembre 1999,

n. 479, in combinato disposto con gli artt. 42, 47 e 48 del d.lgs.

19 febbraio 1998, n. 51, "appaiono in contrasto con l'art. 25 della

Costituzione secondo il quale nessuno può essere distolto dal

giudice naturale precostituito per legge" e, altresì, "in palese

contrasto con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3

della Costituzione, non meno [che] con l'art. 24 della Costituzione

in materia di diritto di azione e difesa";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione, sostenendo, quanto al primo profilo, che il giudice

rimettente non avrebbe motivato in ordine all'astratta

configurabilità, nella fattispecie sottoposta al suo esame, della

competenza del Giudice di pace di Casamassima e, quanto all'altro

aspetto, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio

del giudice naturale sarebbe leso soltanto quando il giudice è

designato in modo arbitrario ed a posteriori, oppure dal legislatore

con una norma che introduca una singola eccezione alle regole

generali o, ancora, qualora vi sia una violazione della riserva di

legge stabilita dall'art. 25 della Costituzione.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal Giudice di pace di Rutigliano hanno entrambe ad oggetto

il combinato disposto degli artt. 1 e 2 (recte: 2, comma 1) della

legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, in riferimento ai giudizi

civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, e

rientranti nella competenza per valore del giudice di pace in base

alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge

n. 479 del 1999, prevede la competenza per territorio del giudice di

pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione

distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata

in vigore della legge stessa;

che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di

rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;

che, secondo un principio affermato da questa Corte, il

trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999 è diretto ad

agevolare l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad

accelerare la definizione dei giudizi civili pendenti alla data di

entrata in vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma

dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad

essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti (cfr.

ordinanza n. 152 del 2001);

che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata

individua il giudice competente sulla base di un criterio generale,

valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori e, poi,

trasmessi ai tribunali;

che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione

dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché, secondo il

consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice

naturale non è lesa quando il giudice non sia designato in modo

arbitrario o a posteriori oppure direttamente individuato dal

legislatore in conformità alle regole generali ovvero, ancora,

attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo

potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25,

primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanza n. 159 del 2000,

sentenza n. 419 del 1998, ordinanza n. 176 del 1998);

che l'individuazione del giudice competente a decidere

determinate controversie è rimessa, entro i limiti dianzi indicati,

alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase

di transizione tra diverse discipline di ordinamento giudiziario e

processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di

ripartizione della competenza, deroghe fondate su un ragionevole

bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (cfr. ordinanza n. 152

del 2001, n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);

che la deroga ai criteri generali di ripartizione della

competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde

alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice

competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai

pretori, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i

disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento

del giudizio, rendendo in tal modo del tutto infondata la denunciata

violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che le esigenze tenute presenti dal legislatore giustificano

il diverso trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto

agli altri pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base

agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, escludendo

quindi anche la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2,

comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento

giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,

di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della

professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e

25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di

Rutigliano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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