Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5,

della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il

processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre

1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534,

promossi con due ordinanze emesse il 6 dicembre 1996 e il 28 marzo

1997 dal Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra

Cardone Marinella e Poti' Poti' Giuseppa e altra e tra Tunno Marilena

e altri e il comune di Taviano, iscritte ai nn. 131 e 462 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 13 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due distinte cause civili, pervenute all'udienza

collegiale, la parte convenuta rilevava che il collegio era

costituito con la partecipazione di un vice pretore onorario ed

eccepiva, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo

comma, e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353

(Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato

dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito

nella legge 20 dicembre 1995, n. 534. Tale disposizione prevede che,

al fine di esaurire le controversie civili pendenti, il Presidente

del Tribunale, in ragione di particolari esigenze di servizio, può

disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto n. 12

del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario); e in assenza delle

condizioni ivi contemplate - qualora non possa provvedere a norma

dell'art. 97 - può nominare anche più di due vice pretori onorari

per sede di pretura.

Condividendo le censure mosse, il Tribunale di Lecce ha sollevato,

in riferimento ai parametri indicati, questione di legittimità

costituzionale della disposizione richiamata, che lederebbe

innanzitutto l'art. 3, in quanto garantisce la decisione da parte di

magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile

1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la composizione

del collegio anche con vice pretori, i quali sono giudici sottratti

al vaglio del concorso pubblico, all'espletamento di un congruo

periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte. In

definitiva, giudici straordinari, creati ad hoc e come tali in palese

violazione dell'art. 102 della Costituzione.

Per il rimettente, vi sarebbe altresì lesione dell'art. 106, primo

e secondo comma, della Costituzione, perché risultano vulnerate la

regola del concorso e la disciplina che l'ordinamento giudiziario

detta per la nomina dei magistrati onorari per tutte le funzioni

attribuite a giudici singoli. Ponendosi in un rapporto di

strumentalità con i principi contenuti negli artt. 101 e 104 della

Costituzione, il concorso pubblico - prosegue l'ordinanza - assicura

l'accesso di tutti i cittadini alle magistrature, senza alcuna

discriminazione, e nel contempo permette di accertare la

qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni

giudiziarie. Per quanto attiene, poi, alla disciplina della nomina

dei magistrati onorari, secundum constitutionem, essa escluderebbe la

loro partecipazione ai collegi giudicanti; né tale regola potrebbe

intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non

ricorrendo nella specie le ipotesi di cui all'art. 105 della legge

di ordinamento giudiziario. D'altro canto, l'art. 90, comma 5,

censurato, non indica (né potrebbe farlo) il termine in cui scade la

supplenza, che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere

quando si esauriranno le controversie civili pendenti.

Vi sarebbe infine violazione dell'art. 97 della Costituzione,

perché non risultano stabilite, per i magistrati onorari, le

incompatibilità fissate per i magistrati togati, essendo loro

consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso

circondario in cui esplicano la funzione giudicante. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990,

n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come

modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi

urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della

legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),

convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, che prevede la

possibilità, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile

1995, di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati

a comporre il collegio giudicante del Tribunale in materia civile con

vice pretori onorari; questione sollevata per contrasto con i

seguenti parametri costituzionali:

art. 3, perché discriminerebbe le parti nei processi civili a

seconda della data in cui si sono instaurate le controversie (prima o

dopo il 30 aprile 1995), prevedendo o escludendo la presenza di vice

pretori nei collegi giudicanti;

art. 102, perché il collegio, composto anche da vice pretori

onorari, sarebbe un giudice creato ad hoc destinato a occuparsi di

cause instaurate a partire da una certa data e a cessare dalle

funzioni solo dopo che le controversie siano esaurite;

art. 106, primo comma, perché si aggirerebbe la regola del

concorso, previsto dalla Costituzione per la nomina dei magistrati,

art. 106, secondo comma, perché la disciplina costituzionale della

nomina dei magistrati onorari escluderebbe la possibilità che siano

chiamati a comporre collegi giudicanti;

art. 97, perché non risulterebbero stabilite, per i magistrati

onorari, le incompatibilità prescritte per i togati, essendo fra

l'altro loro consentito di esercitare la libera professione nel

medesimo circondario in cui svolgono le funzioni giudicanti.

La questione è stata sollevata nel corso di due giudizi civili

negli stessi termini, per cui s'impone la trattazione congiunta.

2. - La questione non è fondata.

La disposizione censurata stabilisce che nei "giudizi pendenti alla

data del 30 aprile 1995 il Tribunale giudica con il numero

invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità

dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il Presidente

del Tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle

condizioni ivi previste". Essa appare al rimettente una deroga alla

previsione statuita dall'art. 105 del regio decreto n. 12 del 30

gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario), tale da consentire la

supplenza dei vice pretori onorari anche in assenza dei presupposti

ivi contemplati.

Regola generale in materia, l'art. 105 dispone che "se in una

sezione manca o è impedito il Presidente o alcuno dei giudici

necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente del

Tribunale ordinario o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a

norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa

sede". Tale articolo è stato già sottoposto al vaglio di

costituzionalità, ma la Corte ha dichiarato la questione non

fondata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della

Costituzione, perché risponde a "esigenze eccezionali

dell'amministrazione giudiziaria" che il vice pretore onorario possa

"essere chiamato per singole udienze o singoli processi" (sentenza n.

99/1964).

3. - Il carattere derogatorio della disposizione censurata attinge

soltanto all'ordine delle precedenze nella nomina dei supplenti per i

componenti mancanti o impediti che, nell'economia dell'art. 97

dell'ordinamento giudiziario, cui fa rinvio l'art. 105, devono essere

ricercati in via prioritaria nell'ambito della magistratura

professionale e, precisamente, nelle altre sezioni del medesimo

ufficio giudiziario.

Ne deriva la necessità d'interpretare l'art. 90, comma 5, della

legge n. 353 del 1990 alla luce dei canoni elaborati nella citata

sentenza n. 99 del 1964, che considerò non sospetto di

illegittimità costituzionale l'art. 105 dell'ordinamento

giudiziario. In quell'occasione, la Corte ha tenuto ben distinte la

nomina dall'assegnazione precaria e occasionale, qual è nella

sostanza la supplenza, che non può, e non deve, incidere sullo

"stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in

un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio

dell'emergere di una nuova categoria di magistrati. Di conseguenza,

anche la disposizione in esame risponde a "esigenze eccezionali

dell'amministrazione della giustizia", sì che va applicata

attraverso la chiamata dei vice pretori "per singole udienze o

singoli processi" (v. ancora la sentenza n. 99).

4. - Così precisato l'ambito della norma denunciata, si dissolvono

i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Anzitutto quello riferibile all'art. 106, secondo comma, della

Costituzione, poiché si tratta comunque di supplenza che risponde a

"esigenze eccezionali" al limitato scopo di esaurire i giudizi

pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo da consentire il

ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile. Tanto

più che la recente legge 22 luglio 1997, n. 27 (Istituzione delle

sezioni stralcio e nomina dei giudici onorari aggregati), pone un

termine alla efficacia della disposizione censurata, perché la

necessità della supplenza verrà meno quando tali sezioni entreranno

in funzione. Né può dirsi violata la regola del concorso posta dal

primo comma dell'art. 106, poiché la supplenza, rettamente intesa,

non trasforma i magistrati onorari addetti a un ufficio monocratico,

impiegati eccezionalmente, in magistrati appartenenti a un organo

collegiale.

Ciò chiarito, risultano infondate sia la presunta lesione

dell'art. 3 che quella dell'art. 97 della Costituzione, poiché non

ridonderebbe alcuna discriminazione, sotto il profilo di entrambi i

parametri invocati, a danno degli interessi dell'amministrazione

giudiziaria e di quelli delle parti nei giudizi civili. L'impiego

eccezionale e, insieme, limitato di questi magistrati consente, da un

lato, una risposta giudiziaria (sicuramente apprezzabile,

nell'attuale situazione di sovraccarico degli uffici, in funzione

dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia), e, dall'altro,

garantisce pur sempre l'imparzialità della funzione giudicante

attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, rimedi

bastevoli a questo proposito, stante l'occasionalità delle funzioni

espletate.

Non può dirsi violato, infine, neppure l'art. 102 della

Costituzione con riguardo al divieto di istituzione di giudici

straordinari, poiché la presenza di un solo vice pretore onorario

nel collegio (dovendosi rispettare la previsione dell'art. 97, quarto

comma, dell'ordinamento) non è misura che altera la natura ordinaria

dell'organo giudiziario, le cui competenze e modalità di

composizione sono fissate dalle leggi di procedura e di ordinamento

giudiziario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26

novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),

come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432

(Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo

comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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